Riforma Cartabia del processo civile: cosa è cambiato
Normativa

Riforma Cartabia del processo civile: cosa è cambiato

A cura della Redazione Quantum · 19 ottobre 2026 · 7 min di lettura

Riforma Cartabia del processo civile: la mappa delle novità

Con «riforma Cartabia» si indica, per il civile, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega 26 novembre 2021, n. 206. Ha riscritto la fase introduttiva del giudizio di primo grado, ha sostituito il rito sommario con un rito semplificato, ha portato nel codice l'udienza da remoto e quella a trattazione scritta, e ha cambiato le regole su notifiche, impugnazioni ed esecuzione. Lo stesso nome indica anche la riforma del processo penale (d.lgs. 150/2022), che qui non trattiamo.

Questa pagina raccoglie le novità principali e rimanda, per ciascuna, all'articolo che la spiega nel dettaglio. Ha finalità informative: prima di applicare una regola a un caso concreto va verificato il testo vigente e il regime applicabile al procedimento.

Da quando si applica

DataCosa succede
17 ottobre 2022il d.lgs. 149/2022 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale
28 febbraio 2023la legge di bilancio 2023 (l. 197/2022) anticipa l'applicazione: le nuove regole valgono per i procedimenti instaurati dopo questa data
26 novembre 2024entra in vigore il correttivo, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

Il discrimine è la data in cui il procedimento è stato introdotto. Una causa introdotta entro il 28 febbraio 2023 prosegue con le regole precedenti, e uno studio con un contenzioso avviato da anni gestisce per qualche tempo due codici in parallelo: per questo ogni scadenza va calcolata sul regime della singola causa. Le modifiche del correttivo si applicano, di regola, ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, con regole transitorie per alcuni atti.

La fase introduttiva: citazione, costituzione, memorie

È la parte che ha cambiato di più il lavoro quotidiano, perché le difese si scrivono prima della prima udienza e non dopo.

PassaggioRegola dopo la riformaApprofondimento
Atto di citazioneesposizione chiara e specifica di fatti ed elementi di diritto, indicazione specifica dei mezzi di prova, nuovi avvertimenti al convenuto (art. 163 c.p.c.)procura alle liti
Termine a comparire120 giorni liberi, 150 se la notifica è all'estero; l'abbreviazione fino alla metà non c'è più (art. 163-bis)termine a comparire
Costituzione dell'attoredieci giorni dalla notifica, come prima (art. 165)iscrizione a ruolo
Costituzione del convenutoalmeno settanta giorni prima dell'udienza, a pena di decadenza da riconvenzionali, chiamata del terzo ed eccezioni non rilevabili d'ufficio (artt. 166 e 167)termine di costituzione in giudizio
Verifiche preliminariil giudice controlla contraddittorio e regolarità degli atti prima dell'udienza (art. 171-bis)art. 171 ter c.p.c.
Memorie integrativetre memorie a quaranta, venti e dieci giorni prima dell'udienza (art. 171-ter), al posto delle vecchie memorie dell'art. 183, sesto commaart. 171 ter c.p.c.
Prima udienzale parti devono comparire personalmente (art. 183)

Tutti i termini della fase introduttiva si contano a ritroso dall'udienza, e uno spostamento dell'udienza li sposta tutti. Il calcolatore dei termini processuali ha le impostazioni per ciascuno, e le regole di computo sono nella guida al calcolo dei termini a ritroso.

Il rito semplificato di cognizione

Il procedimento sommario di cognizione degli artt. 702-bis e seguenti non esiste più. Al suo posto c'è il procedimento semplificato di cognizione (artt. 281-decies e seguenti c.p.c.), che si introduce con ricorso. Si usa quando i fatti non sono controversi, quando la domanda si fonda su prova documentale o è di pronta soluzione, o quando non richiede un'istruzione complessa; nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica l'attore può sceglierlo in ogni caso.

Il semplificato ha termini propri, più brevi di quelli del rito ordinario: chi è abituato ai settanta giorni del convenuto deve ricordarsi che qui i numeri sono altri, come spiega la guida alla costituzione in giudizio.

È anche il rito dei giudizi sui compensi dell'avvocato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011, trattati nella guida al decreto ingiuntivo per compensi.

Le udienze: da remoto e con note scritte

La riforma ha portato nel codice due modalità nate durante l'emergenza sanitaria:

  • l'udienza da remoto con collegamenti audiovisivi (art. 127-bis c.p.c.), descritta nella guida all'udienza da remoto;
  • la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte (art. 127-ter c.p.c.), che trasforma l'udienza in una scadenza di deposito: regole e insidie sono nella guida all'udienza cartolare.

Notifiche e deposito telematico

Il deposito telematico degli atti di parte è diventato la regola generale nei procedimenti davanti al tribunale e alla corte d'appello, compresi gli atti introduttivi: le istruzioni sono nella guida al deposito telematico degli atti e quelle sulle firme ammesse nella guida firma PAdES o CAdES.

Per le notifiche in proprio la riforma ha introdotto l'art. 3-ter della legge 53/1994: quando il destinatario ha l'obbligo di avere un domicilio digitale, o lo ha eletto, l'avvocato deve notificare via PEC. Il correttivo del 2024 è intervenuto di nuovo su comunicazioni e notificazioni telematiche (fra gli altri, artt. 136 e 149-bis c.p.c.). La procedura completa è nella guida alla notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994, e gli elenchi da cui prendere gli indirizzi in quella su INI-PEC e ReGIndE.

Mediazione e negoziazione assistita

La riforma ha ampliato l'elenco delle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità e ha riscritto parte della procedura, compreso l'art. 5-bis sull'onere della mediazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo. Le materie aggiornate sono nella guida alla mediazione obbligatoria; per la negoziazione assistita c'è la guida alla negoziazione assistita obbligatoria.

Impugnazioni

In appello e in cassazione le modifiche riguardano soprattutto il modo in cui si decide. Fra le novità più citate:

  • il procedimento accelerato in cassazione per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati (art. 380-bis c.p.c.);
  • il rinvio pregiudiziale: il giudice di merito può sottoporre direttamente alla Corte di cassazione una questione di diritto nuova e di particolare importanza (art. 363-bis c.p.c.).

I termini per impugnare, breve e lungo, sono spiegati nella guida al calcolo del termine di impugnazione.

Famiglia ed esecuzione

Per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie la riforma ha introdotto un rito unificato (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.), che sostituisce i riti speciali di separazione, divorzio e affidamento.

Nell'esecuzione forzata è sparita la formula esecutiva: per l'art. 475 c.p.c. il titolo vale come tale se rilasciato in copia attestata conforme all'originale. Cosa cambia per chi notifica il precetto è nell'articolo sull'atto di precetto.

Cosa cambia nell'organizzazione dello studio

Con la riforma lo studio lavora su scadenze che dipendono dall'udienza e non dalla notifica, e che si spostano in blocco quando il giudice sposta l'udienza. Le date di una causa non stanno più bene nell'agenda di una persona: vanno sulla pratica, ricalcolate quando cambia l'udienza, visibili a chi sostituisce il collega. È il lavoro di un gestionale per studi legali con un'agenda condivisa, e le regole di calcolo sono raccolte nel manuale gratuito Termini processuali: il manuale del computo.

Domande frequenti

Da quando si applica la riforma Cartabia del processo civile?

Ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023. La data originaria era il 30 giugno 2023, anticipata dalla legge di bilancio 2023 (l. 197/2022). Le cause iniziate prima proseguono con le regole precedenti.

Cos'è il correttivo della riforma Cartabia?

È il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, in vigore dal 26 novembre 2024. Corregge e integra il d.lgs. 149/2022 su diversi punti, fra cui comunicazioni e notificazioni telematiche, rito semplificato ed esecuzione.

Quali sono i nuovi termini per costituirsi dopo la riforma Cartabia?

L'attore si costituisce entro dieci giorni dalla notifica della citazione, come prima. Il convenuto deve costituirsi almeno settanta giorni prima dell'udienza indicata nella citazione, se vuole proporre domande riconvenzionali, chiamare un terzo o sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio.

Il rito sommario di cognizione esiste ancora?

No. Per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 è stato sostituito dal procedimento semplificato di cognizione degli artt. 281-decies e seguenti c.p.c.

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