Termini a ritroso: come si contano e cosa succede se scadono di sabato
Un termine a ritroso si conta come qualunque altro, tranne in un punto: il sabato. L'art. 155 c.p.c. proroga al primo giorno seguente non festivo la scadenza che cade in un giorno festivo (comma 4) e, per gli atti processuali compiuti fuori dell'udienza, quella che cade di sabato (comma 5). Su un termine contato all'indietro da un'udienza quella proroga sposta la scadenza verso l'udienza, e accorcia l'intervallo minimo che la norma voleva garantire. Per questo il calcolo termini a ritroso segue in prevalenza la strada opposta: si anticipa al primo giorno precedente non festivo.
Il codice però non lo dice. Il comma 5 non distingue fra termini in avanti e termini a ritroso, e chi si attiene alla lettera arriva alla conclusione contraria. I due ragionamenti portano a date diverse, e lo scarto arriva a tre giorni. Le regole generali di computo (dies a quo, festivi intermedi, termini perentori e ordinatori) stanno nella guida al calcolo dei termini processuali.
Cosa vuol dire a ritroso: il termine che precede l'udienza, non quello che la segue
Un termine è a ritroso quando la legge o il giudice fissano un intervallo minimo che deve intercorrere prima di un evento futuro. La formula ricorre sempre uguale: "almeno X giorni prima dell'udienza". Il punto fermo è l'udienza, e la data da trovare è quella più vicina all'udienza in cui l'atto è ancora tempestivo.
In un termine in avanti il dies a quo è un fatto già avvenuto (una notificazione, una comunicazione di cancelleria) e il rischio sta tutto nel depositare tardi. A ritroso depositare in anticipo resta sempre tempestivo: il rischio esiste su un lato solo, quello che guarda l'udienza. Questa asimmetria decide anche la questione del sabato.
Nel rito ordinario i termini a ritroso più frequenti sono la costituzione del convenuto almeno settanta giorni prima dell'udienza indicata in citazione (art. 166 c.p.c.), le tre memorie integrative dell'art. 171-ter c.p.c. e, letti dal lato di chi notifica, i termini a comparire dell'art. 163-bis c.p.c. Sono numeri riscritti dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) e valgono per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023: sui giudizi più vecchi il conteggio va fatto con i termini previgenti.
Calcolo termini a ritroso: l'art. 155 comma 1 applicato all'indietro
La regola di computo non cambia: si esclude il giorno iniziale e si computa il giorno finale. All'indietro il giorno iniziale escluso è quello dell'udienza. Si sottrae il numero di giorni indicato dalla data dell'udienza, e la data che ne esce è l'ultimo giorno utile.
Udienza di venerdì 6 novembre 2026, termine di "almeno dieci giorni prima": l'ultimo giorno utile è martedì 27 ottobre 2026. I giorni festivi intermedi si computano nel termine esattamente come in un termine in avanti (art. 155, comma 3): domeniche e festività cadute nel mezzo non allungano nulla. La divergenza nasce in un punto solo, quando è il giorno di scadenza a cadere di sabato o in un festivo.
Sabato e festivi: perché qui la proroga diventa anticipazione
Il comma 5 dell'art. 155 c.p.c. è stato introdotto dalla legge 263/2005: estende la proroga prevista dal comma 4 ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato, e nello stesso tempo tiene fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria anche nella giornata di sabato.
La proroga è costruita a favore di chi deve compiere l'atto e trova gli uffici chiusi. Su un termine a ritroso il "primo giorno seguente non festivo" è un giorno più vicino all'udienza: chi deposita guadagna tempo, il giudice e la controparte lo perdono, e l'intervallo scende sotto il minimo fissato dalla norma.
Stessa udienza di venerdì 6 novembre 2026, questa volta con una memoria da depositare almeno venti giorni prima. La data teorica è sabato 17 ottobre. Prorogando si arriva a lunedì 19 ottobre, che dista diciotto giorni dall'udienza, due in meno di quelli scritti nella norma. Anticipando si arriva a venerdì 16 ottobre, ventuno giorni prima, e il minimo resta intatto.
Le due letture a confronto, con il ragionamento che le sostiene
A favore dell'anticipazione al primo giorno precedente non festivo:
- la proroga del comma 4 rimedia a un impedimento di chi deve depositare, e a ritroso quell'impedimento non c'è, perché depositare prima è sempre possibile;
- il termine a ritroso garantisce uno spazio di difesa a un soggetto diverso da chi compie l'atto, e prorogarlo lo comprime;
- l'effetto pratico della proroga sarebbe di ridurre un termine che il legislatore ha scritto come minimo, cioè di ottenere per via di calendario un'abbreviazione che, sui termini perentori, l'art. 153 c.p.c. vieta perfino sull'accordo delle parti.
A favore della proroga letterale:
- il comma 5 non distingue in base al verso del computo e dispone che la proroga operi di diritto, senza margine di apprezzamento;
- le decadenze sono di stretta interpretazione: costruire in via interpretativa un termine più breve di quello risultante dal testo espone il difensore a una decadenza che la norma non prevede;
- l'argomento pratico della proroga (cancellerie chiuse il sabato) è in larga parte superato dal deposito telematico, possibile anche di sabato e fino alla fine del giorno di scadenza. È però un argomento che indebolisce il comma 5 in generale, non solo nel verso a ritroso. Sul momento in cui il deposito si perfeziona e sulle ricevute che lo provano, vedi la guida al deposito telematico degli atti.
Le conseguenze pratiche non sono simmetriche. Il deposito di venerdì è tempestivo in entrambe le letture, quello di lunedì solo nella seconda. Finché la questione resta aperta, la data da mettere in agenda è la prima delle due.
Un esempio completo, con la sospensione feriale dentro il conteggio
I termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto (art. 1 della legge 742/1969, con la durata ridotta a un mese dal d.l. 132/2014, convertito dalla legge 162/2014). Contando all'indietro i trentuno giorni di agosto si saltano, e la scadenza arretra di un mese pieno invece di avanzare. È l'errore di segno più costoso: chi somma agosto in avanti se ne accorge quando la decadenza è già maturata. Come funziona la sospensione, e quali materie ne restano fuori, è nella scheda sulla sospensione feriale dei termini.
Udienza di martedì 15 settembre 2026, rito ordinario, memorie integrative dell'art. 171-ter c.p.c.
| Memoria | Termine | Data senza sospensione | Data con sospensione feriale | Giorno | Anticipazione | Proroga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| art. 171-ter n. 1 | 40 giorni | 6 agosto 2026 | 6 luglio 2026 | lunedì | 6 luglio | 6 luglio |
| art. 171-ter n. 2 | 20 giorni | 26 agosto 2026 | 26 luglio 2026 | domenica | venerdì 24 luglio | lunedì 27 luglio |
| art. 171-ter n. 3 | 10 giorni | 5 settembre 2026 | 5 settembre 2026 | sabato | venerdì 4 settembre | lunedì 7 settembre |
La prima memoria arretra di trentuno giorni e cade di lunedì: le due letture coincidono e non c'è nulla da decidere. La seconda cade di domenica, e anticipando non ci si ferma al sabato 25 luglio, perché il comma 5 equipara il sabato al festivo per gli atti compiuti fuori dell'udienza: si arretra a venerdì 24. La terza non tocca agosto e resta al 5 settembre, che è un sabato: fra le due letture ballano tre giorni. Prima di togliere agosto dal conteggio va verificato, ogni volta, che il procedimento non rientri fra quelli sottratti alla sospensione.
Termini liberi a ritroso: quando si escludono entrambi gli estremi
Nei termini liberi si escludono dal computo sia il giorno dell'atto sia quello dell'evento finale. All'indietro significa sottrarre un giorno in più rispetto al conteggio ordinario.
L'art. 163-bis c.p.c. chiede che fra la notificazione della citazione e l'udienza di comparizione intercorrano termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione è in Italia, centocinquanta se è all'estero. Per un'udienza fissata a venerdì 15 gennaio 2027 l'ultimo giorno utile per notificare è mercoledì 16 settembre 2026, centoventuno giorni prima: i centoventi devono restare interi fra le due date. Dove il codice impone davvero il termine libero, e dove la parola viene usata a sproposito, è nella scheda sui termini liberi nel processo civile.
Sulla stessa udienza il convenuto deve costituirsi almeno settanta giorni prima (art. 166 c.p.c.), quindi entro venerdì 6 novembre 2026. Qui il termine non è libero e si sottraggono settanta giorni netti. Due termini a ritroso sullo stesso ruolo, due regole di computo diverse: quando il conteggio si fa a mano, è il punto in cui salta.
I casi ricorrenti: memorie, note scritte, termini fissati dal giudice
Le tre memorie dell'art. 171-ter c.p.c. si depositano a pena di decadenza rispettivamente quaranta, venti e dieci giorni prima dell'udienza: termini a ritroso, perentori, e le prime due incrociano regolarmente agosto per le udienze autunnali. Cosa si può fare in ciascuna delle tre sta nella scheda sull'art. 171-ter c.p.c.. Tre scadenze mobili per ogni causa a ruolo sono un problema di gestione delle scadenze prima ancora che di calcolo.
Le note scritte in sostituzione dell'udienza seguono una logica diversa. Il giudice che sostituisce l'udienza con il deposito di note assegna un termine non inferiore a quindici giorni (art. 127-ter c.p.c.), e quel termine corre in avanti verso una data fissa: la proroga del sabato opera nel modo ordinario. Se restano memorie ancorate all'udienza sostituita, il punto di riferimento va letto nel provvedimento del giudice: è lì che si vede quale data è stata tenuta ferma.
Lo stesso vale per i termini fissati con ordinanza: liste testimoniali, note di replica, produzioni documentali. Se l'ordinanza usa la formula "almeno X giorni prima", il termine è a ritroso qualunque sia la fonte, e la regola sul sabato si pone negli stessi termini. Decide la forma linguistica, non il rango dell'atto che fissa il termine.
Lo stesso comma 5, nella sua seconda parte, tiene ferme le udienze anche di sabato. Un'udienza di sabato può quindi essere il punto di riferimento di un termine a ritroso pur restando un giorno equiparato al festivo ai fini della scadenza: il conteggio parte comunque da quella data, che si esclude come ogni giorno iniziale.
Sei controlli prima di fidarsi di una data
Che il conteggio sia fatto a mano o restituito da un calcolatore, la data va passata attraverso sei verifiche in sequenza.
- Verso. "Almeno X giorni prima" è a ritroso, "entro X giorni dalla" è in avanti. Se la formula è ambigua decide l'evento di riferimento: se è futuro, il termine è a ritroso.
- Tipo di termine. Libero o non libero: fra i due c'è esattamente un giorno di differenza, ed è il giorno che salta più spesso.
- Rito e sospensione feriale. Verificare che il procedimento non rientri fra quelli esclusi, prima di togliere agosto dal conteggio.
- Regola sul sabato. Scegliere la lettura e annotare quale si è applicata: se la scadenza viene contestata, la motivazione della scelta deve essere ricostruibile.
- Data di riferimento. Udienza indicata in citazione, udienza rinviata, data fissata in ordinanza sono tre date diverse, e il rinvio le riazzera tutte a valle.
- Ora limite. Nel deposito telematico il termine è rispettato se la conferma del completamento della trasmissione è generata entro le ore 24 del giorno di scadenza (art. 196-sexies disp. att. c.p.c.). Conta quel momento, non quello dell'invio: un invio partito alle 23:55 con conferma delle 00:03 è tardivo.
Fra le due date possibili conviene sempre la più lontana dall'udienza, perché depositare qualche giorno prima costa meno che discutere di decadenza. L'errore più frequente, però, non è di calcolo ma di custodia: un conteggio corretto che vive solo nel calendario di chi lo ha fatto non protegge nessuno. La data va agganciata alla pratica insieme alla norma di riferimento e al verso applicato, così che uno scadenzario collegato alle pratiche la mostri anche a chi quel calcolo non lo ha fatto.



