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Termini liberi: cosa sono e come si computano
Normativa

Termini liberi: cosa sono e come si computano

A cura della Redazione Quantum · 6 settembre 2026 · 7 min di lettura

Termini liberi nel processo civile: quando si escludono entrambi gli estremi

Un termine libero dura un giorno in più di un termine ordinario della stessa lunghezza, e quel giorno è quasi sempre l'ultimo utile per notificare. L'art. 155 c.p.c. esclude dal computo il giorno iniziale e conta quello finale; nei termini liberi si escludono entrambi, perché la norma non chiede che passino venti giorni, chiede che fra i due eventi ce ne siano venti interi. Sul termine a comparire un giorno in meno produce la nullità della citazione. Su un deposito produce una decadenza.

La differenza sta in un giorno

Notificazione il 10 marzo, termine di venti giorni.

  • Termine ordinario: si parte dall'11 marzo, il ventesimo giorno è il 30 marzo. L'atto si può compiere fino al 30.
  • Termine libero: i venti giorni interi vanno dall'11 al 30 marzo. L'udienza non può cadere prima del 31 marzo.

Il giorno iniziale è escluso in entrambi i casi. Cambia il trattamento del dies ad quem, che nel termine libero non appartiene all'intervallo: è il primo giorno utile dopo di esso.

Dove il codice impone davvero i termini liberi

Il codice usa l'aggettivo quando lo intende. Dopo il D.lgs. 149/2022 le ipotesi principali del rito civile sono queste.

NormaIntervalloGiorni liberi
art. 163-bis, co. 1notificazione della citazione e udienza di prima comparizione120 (150 con notificazione all'estero)
art. 163-bis, co. 3comunicazione all'attore del decreto che anticipa l'udienza e udienza così fissata90
art. 281-undecies, co. 2notificazione di ricorso e decreto e udienza, nel procedimento semplificato40 (60 dall'estero)
art. 473-bis.14, co. 5notificazione di ricorso e decreto e udienza, nei procedimenti per persone, minorenni e famiglie60 (90 dall'estero)

Nel rito per le persone e la famiglia i sessanta giorni liberi convivono con un tetto in avanti: fra il deposito del ricorso e l'udienza non devono passare più di novanta giorni, centoventi con notificazione all'estero, e per ragioni di urgenza il presidente può abbreviare i termini (art. 473-bis.14, commi 3, 6 e 7). Nel rito ordinario il termine a comparire è invece un minimo inderogabile: la citazione che ne assegna uno inferiore è nulla ai sensi dell'art. 164 c.p.c. Misura, dimezzamento e sanatoria del vizio sono il tema dell'articolo dedicato al termine a comparire.

Dove la parola "liberi" viene usata a sproposito

Nella pratica l'aggettivo finisce addosso a termini che liberi non sono, di solito perché si contano all'indietro e sembrano della stessa famiglia:

  • costituzione del convenuto nel rito ordinario, almeno settanta giorni prima dell'udienza (art. 166 c.p.c.);
  • memorie integrative, quaranta, venti e dieci giorni prima dell'udienza (art. 171-ter c.p.c.), a pena di decadenza;
  • costituzione del convenuto dieci giorni prima dell'udienza nel procedimento semplificato (art. 281-undecies, co. 2) e trenta giorni prima nel rito per persone, minorenni e famiglie (art. 473-bis.14, co. 2).

Quando la norma scrive "almeno X giorni prima" si esclude il giorno dell'udienza e si contano X giorni all'indietro. Il giorno in più non c'è.

Un caso resta discusso, ed è il rito del lavoro. L'art. 415, comma 5, c.p.c. stabilisce che fra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione "deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni", senza qualificarlo come libero. Trattandosi di un termine a comparire, dottrina e prassi lo computano come tale. Nel dubbio conviene tenere la lettura prudenziale, per il motivo che chiude questo articolo.

Come si contano: fuori il dies a quo, fuori il dies ad quem

Tre passaggi.

  1. Si fissano le due date certe, notificazione ed evento, e si escludono entrambe.
  2. Si contano i giorni interi che stanno in mezzo, festivi compresi.
  3. Se il conteggio non arriva al minimo di legge si sposta l'evento in avanti, oppure si anticipa la notificazione. Mai il contrario.

Il punto due genera quasi tutte le contestazioni. Sabati, domeniche e festività intermedie entrano nel conteggio: l'art. 155, comma 3, c.p.c. dispone che i giorni festivi si computano nel termine, e le proroghe dei commi 4 e 5 (scadenza in giorno festivo, scadenza di sabato per gli atti compiuti fuori udienza) riguardano il giorno di scadenza, non l'ampiezza di un intervallo. Ferragosto, Natale e i patroni locali contano come tutti gli altri giorni. Su un termine a comparire non c'è nulla da prorogare: o i giorni liberi ci sono, o la citazione è viziata.

Agosto sposta l'udienza, non la accorcia

Dal 1° al 31 agosto i termini processuali non decorrono (art. 1 della legge 742/1969, con la durata ridotta a un mese dal d.l. 132/2014, convertito dalla legge 162/2014). Il termine a comparire è un termine processuale, e l'orientamento consolidato lo assoggetta alla sospensione: i trentuno giorni di agosto non si contano e vanno aggiunti all'intervallo. Su centoventi giorni liberi che attraversano l'estate la prima udienza slitta di oltre un mese. Quali procedimenti restino invece esclusi dalla sospensione è il tema della guida alla sospensione feriale.

Conta anche l'ora della notificazione telematica. L'art. 147 c.p.c. consente la notificazione a mezzo PEC senza limiti di orario, ma se la ricevuta di avvenuta consegna è generata fra le 21 e le 7 la notificazione si perfeziona per il destinatario alle 7 del mattino successivo. Una consegna alle 21.14 di lunedì sposta il dies a quo a martedì, e su un termine libero quel giorno non si recupera. Sul momento in cui la notifica si perfeziona e sulle ricevute che lo provano, vedi la guida alla PEC per gli avvocati.

Il termine libero contato a ritroso

Il termine a comparire si presenta quasi sempre così: l'udienza è già fissata, dal decreto o dalla scelta dell'attore, e la domanda operativa è entro quando notificare. Il termine è libero e insieme a ritroso, quindi le due deroghe alla regola generale si sommano.

Si escludono entrambi gli estremi, si conta all'indietro dall'udienza e, se l'ultimo giorno utile cade di sabato o in un festivo, la data si anticipa al primo giorno lavorativo precedente invece di slittare al lunedì. La ratio è la stessa che regge il termine libero: l'intervallo esiste per garantire alla controparte un tempo netto di difesa, e prorogarlo in avanti lo accorcia. La lettura opposta ha però argomenti seri dalla sua, e le conseguenze pratiche delle due tesi sono messe a confronto nell'articolo sul calcolo dei termini a ritroso.

Tre esempi svolti con le date

1. Citazione ordinaria, termine in avanti. Notificazione lunedì 2 marzo 2026. I centoventi giorni liberi decorrono dal 3 marzo e si chiudono martedì 30 giugno 2026: la prima udienza si può fissare a partire da mercoledì 1° luglio 2026, non prima.

2. Citazione ordinaria, termine a ritroso con agosto di mezzo. Udienza indicata in citazione per martedì 20 ottobre 2026. Contando all'indietro centoventi giorni liberi e saltando la sospensione feriale, l'ultimo giorno utile per notificare è giovedì 21 maggio 2026. Senza considerare la sospensione si sarebbe arrivati al 21 giugno: un mese di scarto, e una citazione nulla.

3. Procedimento semplificato, ultimo giorno di sabato. Udienza fissata per venerdì 13 novembre 2026, quaranta giorni liberi ex art. 281-undecies c.p.c. Il quarantesimo giorno libero è domenica 4 ottobre, quindi la notificazione va perfezionata entro sabato 3 ottobre; trattandosi di termine a ritroso, la data da segnare in agenda è venerdì 2 ottobre 2026.

Registrare un termine libero in agenda

Un conteggio del genere non regge sulla memoria di chi lo fa la prima volta a giugno e lo rifà a dicembre. In agenda il termine va registrato con quattro attributi espliciti, non come una nota nel campo descrizione: tipo di computo (ordinario o libero), verso (in avanti o a ritroso), applicabilità della sospensione feriale, comportamento in caso di scadenza festiva (proroga o anticipazione). Sono le quattro variabili che separano un calcolo corretto da uno sbagliato di un giorno.

Nello scadenzario di un gestionale per studi legali queste impostazioni stanno sul tipo di scadenza e si applicano da sole quando si inserisce la data dell'udienza nella pratica, con il promemoria che parte prima del giorno utile e non il giorno stesso. Il quadro d'insieme delle regole di computo è nella guida al calcolo dei termini processuali, i controlli interni che reggono lo scadenzario nell'articolo sulla gestione delle scadenze legali.

Quando la norma non scrive "liberi" e la qualificazione resta discussa, conta come se lo fosse. Un giorno di margine in più non ha mai reso invalido un atto; un giorno in meno sì. E annota nella pratica la norma applicata e i due estremi esclusi, così il conteggio resta verificabile da chi lo controlla dopo di te.

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