Termini liberi nel processo civile: quando si escludono entrambi gli estremi
Un termine libero dura un giorno in più di un termine ordinario della stessa lunghezza, e quel giorno è quasi sempre l'ultimo utile per notificare. L'art. 155 c.p.c. esclude dal computo il giorno iniziale e conta quello finale; nei termini liberi si escludono entrambi, perché la norma non chiede che passino venti giorni, chiede che fra i due eventi ce ne siano venti interi. Sul termine a comparire un giorno in meno produce la nullità della citazione. Su un deposito produce una decadenza.
La differenza sta in un giorno
Notificazione il 10 marzo, termine di venti giorni.
- Termine ordinario: si parte dall'11 marzo, il ventesimo giorno è il 30 marzo. L'atto si può compiere fino al 30.
- Termine libero: i venti giorni interi vanno dall'11 al 30 marzo. L'udienza non può cadere prima del 31 marzo.
Il giorno iniziale è escluso in entrambi i casi. Cambia il trattamento del dies ad quem, che nel termine libero non appartiene all'intervallo: è il primo giorno utile dopo di esso.
Dove il codice impone davvero i termini liberi
Il codice usa l'aggettivo quando lo intende. Dopo il D.lgs. 149/2022 le ipotesi principali del rito civile sono queste.
| Norma | Intervallo | Giorni liberi |
|---|---|---|
| art. 163-bis, co. 1 | notificazione della citazione e udienza di prima comparizione | 120 (150 con notificazione all'estero) |
| art. 163-bis, co. 3 | comunicazione all'attore del decreto che anticipa l'udienza e udienza così fissata | 90 |
| art. 281-undecies, co. 2 | notificazione di ricorso e decreto e udienza, nel procedimento semplificato | 40 (60 dall'estero) |
| art. 473-bis.14, co. 5 | notificazione di ricorso e decreto e udienza, nei procedimenti per persone, minorenni e famiglie | 60 (90 dall'estero) |
Nel rito per le persone e la famiglia i sessanta giorni liberi convivono con un tetto in avanti: fra il deposito del ricorso e l'udienza non devono passare più di novanta giorni, centoventi con notificazione all'estero, e per ragioni di urgenza il presidente può abbreviare i termini (art. 473-bis.14, commi 3, 6 e 7). Nel rito ordinario il termine a comparire è invece un minimo inderogabile: la citazione che ne assegna uno inferiore è nulla ai sensi dell'art. 164 c.p.c. Misura, dimezzamento e sanatoria del vizio sono il tema dell'articolo dedicato al termine a comparire.
Dove la parola "liberi" viene usata a sproposito
Nella pratica l'aggettivo finisce addosso a termini che liberi non sono, di solito perché si contano all'indietro e sembrano della stessa famiglia:
- costituzione del convenuto nel rito ordinario, almeno settanta giorni prima dell'udienza (art. 166 c.p.c.);
- memorie integrative, quaranta, venti e dieci giorni prima dell'udienza (art. 171-ter c.p.c.), a pena di decadenza;
- costituzione del convenuto dieci giorni prima dell'udienza nel procedimento semplificato (art. 281-undecies, co. 2) e trenta giorni prima nel rito per persone, minorenni e famiglie (art. 473-bis.14, co. 2).
Quando la norma scrive "almeno X giorni prima" si esclude il giorno dell'udienza e si contano X giorni all'indietro. Il giorno in più non c'è.
Un caso resta discusso, ed è il rito del lavoro. L'art. 415, comma 5, c.p.c. stabilisce che fra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione "deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni", senza qualificarlo come libero. Trattandosi di un termine a comparire, dottrina e prassi lo computano come tale. Nel dubbio conviene tenere la lettura prudenziale, per il motivo che chiude questo articolo.
Come si contano: fuori il dies a quo, fuori il dies ad quem
Tre passaggi.
- Si fissano le due date certe, notificazione ed evento, e si escludono entrambe.
- Si contano i giorni interi che stanno in mezzo, festivi compresi.
- Se il conteggio non arriva al minimo di legge si sposta l'evento in avanti, oppure si anticipa la notificazione. Mai il contrario.
Il punto due genera quasi tutte le contestazioni. Sabati, domeniche e festività intermedie entrano nel conteggio: l'art. 155, comma 3, c.p.c. dispone che i giorni festivi si computano nel termine, e le proroghe dei commi 4 e 5 (scadenza in giorno festivo, scadenza di sabato per gli atti compiuti fuori udienza) riguardano il giorno di scadenza, non l'ampiezza di un intervallo. Ferragosto, Natale e i patroni locali contano come tutti gli altri giorni. Su un termine a comparire non c'è nulla da prorogare: o i giorni liberi ci sono, o la citazione è viziata.
Agosto sposta l'udienza, non la accorcia
Dal 1° al 31 agosto i termini processuali non decorrono (art. 1 della legge 742/1969, con la durata ridotta a un mese dal d.l. 132/2014, convertito dalla legge 162/2014). Il termine a comparire è un termine processuale, e l'orientamento consolidato lo assoggetta alla sospensione: i trentuno giorni di agosto non si contano e vanno aggiunti all'intervallo. Su centoventi giorni liberi che attraversano l'estate la prima udienza slitta di oltre un mese. Quali procedimenti restino invece esclusi dalla sospensione è il tema della guida alla sospensione feriale.
Conta anche l'ora della notificazione telematica. L'art. 147 c.p.c. consente la notificazione a mezzo PEC senza limiti di orario, ma se la ricevuta di avvenuta consegna è generata fra le 21 e le 7 la notificazione si perfeziona per il destinatario alle 7 del mattino successivo. Una consegna alle 21.14 di lunedì sposta il dies a quo a martedì, e su un termine libero quel giorno non si recupera. Sul momento in cui la notifica si perfeziona e sulle ricevute che lo provano, vedi la guida alla PEC per gli avvocati.
Il termine libero contato a ritroso
Il termine a comparire si presenta quasi sempre così: l'udienza è già fissata, dal decreto o dalla scelta dell'attore, e la domanda operativa è entro quando notificare. Il termine è libero e insieme a ritroso, quindi le due deroghe alla regola generale si sommano.
Si escludono entrambi gli estremi, si conta all'indietro dall'udienza e, se l'ultimo giorno utile cade di sabato o in un festivo, la data si anticipa al primo giorno lavorativo precedente invece di slittare al lunedì. La ratio è la stessa che regge il termine libero: l'intervallo esiste per garantire alla controparte un tempo netto di difesa, e prorogarlo in avanti lo accorcia. La lettura opposta ha però argomenti seri dalla sua, e le conseguenze pratiche delle due tesi sono messe a confronto nell'articolo sul calcolo dei termini a ritroso.
Tre esempi svolti con le date
1. Citazione ordinaria, termine in avanti. Notificazione lunedì 2 marzo 2026. I centoventi giorni liberi decorrono dal 3 marzo e si chiudono martedì 30 giugno 2026: la prima udienza si può fissare a partire da mercoledì 1° luglio 2026, non prima.
2. Citazione ordinaria, termine a ritroso con agosto di mezzo. Udienza indicata in citazione per martedì 20 ottobre 2026. Contando all'indietro centoventi giorni liberi e saltando la sospensione feriale, l'ultimo giorno utile per notificare è giovedì 21 maggio 2026. Senza considerare la sospensione si sarebbe arrivati al 21 giugno: un mese di scarto, e una citazione nulla.
3. Procedimento semplificato, ultimo giorno di sabato. Udienza fissata per venerdì 13 novembre 2026, quaranta giorni liberi ex art. 281-undecies c.p.c. Il quarantesimo giorno libero è domenica 4 ottobre, quindi la notificazione va perfezionata entro sabato 3 ottobre; trattandosi di termine a ritroso, la data da segnare in agenda è venerdì 2 ottobre 2026.
Registrare un termine libero in agenda
Un conteggio del genere non regge sulla memoria di chi lo fa la prima volta a giugno e lo rifà a dicembre. In agenda il termine va registrato con quattro attributi espliciti, non come una nota nel campo descrizione: tipo di computo (ordinario o libero), verso (in avanti o a ritroso), applicabilità della sospensione feriale, comportamento in caso di scadenza festiva (proroga o anticipazione). Sono le quattro variabili che separano un calcolo corretto da uno sbagliato di un giorno.
Nello scadenzario di un gestionale per studi legali queste impostazioni stanno sul tipo di scadenza e si applicano da sole quando si inserisce la data dell'udienza nella pratica, con il promemoria che parte prima del giorno utile e non il giorno stesso. Il quadro d'insieme delle regole di computo è nella guida al calcolo dei termini processuali, i controlli interni che reggono lo scadenzario nell'articolo sulla gestione delle scadenze legali.
Quando la norma non scrive "liberi" e la qualificazione resta discussa, conta come se lo fosse. Un giorno di margine in più non ha mai reso invalido un atto; un giorno in meno sì. E annota nella pratica la norma applicata e i due estremi esclusi, così il conteggio resta verificabile da chi lo controlla dopo di te.



