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Termine a comparire: 120 giorni liberi dopo la Cartabia
Normativa

Termine a comparire: 120 giorni liberi dopo la Cartabia

A cura della Redazione Quantum · 6 settembre 2026 · 9 min di lettura

Termine a comparire: 120 giorni liberi, e l'abbreviazione che non c'è più

Assegnare al convenuto un termine a comparire più corto di quello di legge rende nulla la citazione (art. 164, primo comma, c.p.c.). Tre cose rendono questo termine facile da sbagliare: si conta come termine libero, si ragiona all'indietro dalla data d'udienza, e la riforma ne ha cambiato sia la misura sia la possibilità di ridurlo. Il testo di riferimento è l'art. 163 bis c.p.c. come modificato dal D.lgs. 149/2022, applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023.

Quanto segue ha finalità informative. Prima di fissare una data d'udienza la verifica va fatta sul testo vigente e sul rito applicabile al caso concreto.

Cos'è il termine a comparire e perché è un termine libero a ritroso

Il termine a comparire è l'intervallo minimo fra la notificazione della citazione e la prima udienza: serve a dare al convenuto il tempo di studiare la domanda, scegliere il difensore e preparare le difese che a pena di decadenza vanno spese subito.

È un termine libero: dal computo si escludono sia il giorno della notificazione sia quello dell'udienza. Fra i due estremi devono passare 120 giorni interi, quindi l'udienza può cadere al più presto il 121° giorno dopo la notifica. Chi conta il giorno dell'udienza come centoventesimo notifica una citazione di un giorno corta. Su dove il codice imponga davvero termini liberi c'è una guida a parte sui termini liberi nel processo civile.

Il calcolo si fa a ritroso. Il punto fisso è l'udienza, che l'attore indica nell'atto di citazione (art. 163, n. 7, c.p.c.) scegliendola sul calendario dell'ufficio giudiziario. Quello che serve sapere è l'ultima data utile per perfezionare la notifica. Sulle regole generali di computo, dal dies a quo ai festivi, rimandiamo alla guida al calcolo dei termini processuali.

Tre cose spostano il dies a quo:

  • Conta il perfezionamento per il destinatario, non la consegna all'ufficiale giudiziario né l'invio della PEC. La scissione degli effetti opera a favore del notificante per i termini che gravano su di lui, non per misurare l'intervallo concesso al convenuto.
  • Nella notifica a mezzo PEC, l'art. 147, terzo comma, c.p.c. fissa il perfezionamento per il destinatario alle ore 7 del mattino quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata fra le 21 e le 7. Una consegna alle 21:40 sposta il dies a quo al giorno dopo, e con esso tutta la catena.
  • Il periodo 1-31 agosto non si computa (legge 742/1969, con la durata ridotta a un mese dal d.l. 132/2014). Se l'intervallo attraversa la sospensione feriale, il termine si allunga di trentuno giorni.

Il termine ordinario dopo la riforma Cartabia

Il primo comma dell'art. 163 bis c.p.c. fissa in 120 giorni liberi il termine quando il luogo della notificazione è in Italia. Prima della riforma erano novanta.

I trenta giorni in più servono alla fase preparatoria, che la riforma ha spostato tutta prima dell'udienza: il convenuto si costituisce settanta giorni prima (art. 166 c.p.c.), il giudice svolge le verifiche preliminari (art. 171 bis c.p.c.), le parti depositano le tre memorie integrative dell'art. 171 ter c.p.c. Con novanta giorni quella sequenza non ci stava.

Esempio. Notificazione perfezionata per il destinatario il 10 marzo 2026: i 120 giorni liberi si esauriscono l'8 luglio, quindi la prima udienza può essere fissata dal 9 luglio 2026. Se in mezzo cadesse agosto, la stessa data slitterebbe di trentuno giorni.

Notificazione all'estero: il termine sale a 150 giorni

Quando il luogo della notificazione si trova all'estero, il termine libero minimo è di 150 giorni. La norma guarda a dove la notifica si esegue, non alla cittadinanza né alla residenza del convenuto: una società estera raggiunta validamente presso il domicilio eletto in Italia rientra nei 120 giorni.

  • Con più convenuti, di cui almeno uno da raggiungere all'estero, il termine a comparire resta unico e si calcola sulla posizione più gravosa: l'udienza va fissata rispettando i 150 giorni.
  • I 150 giorni sono un minimo di legge, non una stima dei tempi reali. Le notifiche nell'Unione europea seguono il regolamento (UE) 2020/1784, quelle verso gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 la procedura convenzionale, e i tempi di rientro dell'attestazione variano molto per Paese.

L'abbreviazione fino alla metà non esiste più

Fino al 28 febbraio 2023 il secondo comma dell'art. 163 bis c.p.c. consentiva al presidente, nelle cause che richiedevano pronta spedizione, di abbreviare fino alla metà i termini a comparire su istanza dell'attore, con decreto motivato scritto in calce all'originale e alle copie della citazione. Quel comma è stato abrogato dal D.lgs. 149/2022. Con esso sono caduti i termini ridotti che vi si agganciavano: l'art. 165 c.p.c. non prevede più i cinque giorni per la costituzione dell'attore, e l'art. 166 c.p.c. non prevede più il termine breve per quella del convenuto, che resta di settanta giorni in ogni caso.

I modelli però sopravvivono alle norme. Un'istanza di abbreviazione depositata oggi in un giudizio ordinario non ha più una base su cui reggersi, e una citazione che assegni sessanta giorni contando su un decreto presidenziale è una citazione nulla. Va controllato anche l'avvertimento dell'art. 163, n. 7: se il modello contempla ancora i termini abbreviati, indica al convenuto un termine di costituzione che non esiste. I termini di costituzione in giudizio oggi sono due, dieci giorni per l'attore e settanta per il convenuto.

Chi ha bisogno di tempi più stretti ha due strade dentro il codice, e le sceglie prima di scrivere l'atto: il procedimento semplificato di cognizione, dove i termini liberi fra la notificazione di ricorso e decreto e l'udienza sono quaranta giorni, sessanta se la notificazione avviene all'estero (art. 281 undecies c.p.c.), e la tutela cautelare, quando ne ricorrono i presupposti.

Anticipazione dell'udienza: la leva è rimasta al convenuto

Il terzo comma dell'art. 163 bis c.p.c. è ancora in vigore e va nella direzione opposta. Se l'attore ha assegnato un termine più lungo del minimo, il convenuto che si costituisce prima della scadenza di quel minimo può chiedere al presidente del tribunale di fissare l'udienza con congruo anticipo su quella indicata in citazione, sempre osservata la misura del termine minimo.

Il presidente provvede con decreto, che il cancelliere comunica all'attore almeno novanta giorni liberi prima dell'udienza così fissata. Il termine era di cinque giorni liberi e il correttivo (D.lgs. 164/2024) lo ha portato a novanta, perché all'attore serve spazio per le memorie dell'art. 171 ter, i cui termini decorrono dalla nuova data. Fissare l'udienza molto oltre il minimo, quindi, non mette l'attore al riparo da nulla: apre al convenuto la possibilità di anticiparla.

Effetto a catena sul resto del calendario

Il termine a comparire è il primo anello: gli altri sono termini a ritroso, contati indietro dall'udienza. Ecco la sequenza ordinaria per l'udienza del 9 luglio 2026.

AdempimentoRiferimentoData nell'esempio
Notificazione perfezionata120 giorni liberi, art. 163 bisentro il 10 marzo 2026
Costituzione dell'attore10 giorni dalla notificazione, art. 165entro il 20 marzo 2026
Costituzione del convenuto70 giorni prima, art. 166entro il 30 aprile 2026
Verifiche preliminari del giudice15 giorni dalla scadenza per il convenuto, art. 171 bisentro il 15 maggio 2026
Prima memoria integrativa40 giorni prima, art. 171 ter, n. 1entro il 29 maggio 2026
Seconda memoria20 giorni prima, art. 171 ter, n. 2entro il 19 giugno 2026
Terza memoria10 giorni prima, art. 171 ter, n. 3entro il 29 giugno 2026
Prima udienza9 luglio 2026

La riga della prima memoria mostra la trappola: quaranta giorni prima del 9 luglio cade sabato 30 maggio 2026. Trattandosi di un termine a ritroso la scadenza non slitta al lunedì, perché la proroga comprimerebbe il tempo di replica della controparte: si anticipa a venerdì 29 maggio. Un'agenda che applichi meccanicamente la proroga in avanti fa depositare tardi una memoria a pena di decadenza. Il ragionamento, con le due letture dell'art. 155 c.p.c. che se lo contendono, sta nella guida al calcolo dei termini a ritroso.

Nelle verifiche preliminari il giudice può differire la prima udienza: i termini dell'art. 171 ter c.p.c. si ricalcolano allora dalla nuova data, e le sette scadenze già annotate vanno rifatte tutte.

Termine sbagliato: nullità e sanatoria

L'art. 164, primo comma, c.p.c. dichiara nulla la citazione in cui sia stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di legge, o in cui manchi l'avvertimento dell'art. 163, n. 7. Da lì la strada si biforca.

  • Convenuto non costituito: il giudice rileva d'ufficio la nullità e dispone la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. La rinnovazione sana il vizio, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono dalla prima notificazione. Se l'attore non rinnova, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.
  • Convenuto costituito: la costituzione sana il vizio. Se però il convenuto eccepisce l'inosservanza dei termini a comparire, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge.

Nel caso migliore si perdono alcuni mesi e il giudizio si apre con un'eccezione preliminare fondata. Nel caso peggiore, con una domanda da proporre entro un termine di decadenza, l'estinzione lascia l'attore senza l'atto che doveva rispettarlo.

Impostare data d'udienza e verso nel calcolatore

Chi usa un calcolatore di termini, dentro il gestionale o fuori, deve fissare quattro parametri prima di leggerne il risultato.

  1. Verso del calcolo. Il punto fisso è l'udienza: si conta a ritroso per ottenere l'ultima data utile di notificazione. Un calcolo in avanti dalla notifica risponde a un'altra domanda.
  2. Tipo di termine. Libero, con esclusione di entrambi i giorni estremi. Impostato su termine ordinario, il calcolatore restituisce un giorno in più di quanto la norma consenta.
  3. Sospensione feriale attiva o disattivata, a seconda del rito: non vale per le controversie escluse dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, fra cui quelle di lavoro.
  4. Regola su sabato e festivi, distinta per i termini in avanti (proroga) e per quelli a ritroso (anticipazione).

Il dies a quo da registrare è il perfezionamento per il destinatario, che nelle notifiche e nei depositi telematici si legge sulle ricevute: sul punto è utile la guida al deposito telematico degli atti. Quando il termine nasce dentro la pratica invece che su un foglio a parte, il gestionale per lo studio legale ricalcola l'intera catena appena l'udienza viene differita, invece di lasciare sette scadenze da correggere a mano.

Un'ultima regola pratica: non fissare l'udienza sul giorno minimo. Cinque o dieci giorni di margine costano poco in calendario e assorbono le due variabili fuori controllo, il giorno esatto in cui la notifica si perfeziona e il tempo di rientro delle attestazioni dall'estero.

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