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Costituzione in giudizio: i termini dopo la Cartabia
Normativa

Costituzione in giudizio: i termini dopo la Cartabia

A cura della Redazione Quantum · 6 settembre 2026 · 8 min di lettura

Termini di costituzione in giudizio di attore e convenuto

La riforma Cartabia ha lasciato intatto il termine dell'attore: dieci giorni dalla notificazione della citazione, come prevede l'art. 165 c.p.c. Ha spostato tutto quello che gli sta intorno. Il convenuto oggi si costituisce almeno settanta giorni prima dell'udienza e non venti, e da quella scadenza dipendono le verifiche preliminari del giudice e le tre memorie integrative. Chi la manca perde la domanda riconvenzionale, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e la chiamata del terzo.

Costituzione dell'attore: dieci giorni e iscrizione a ruolo

L'attore si costituisce entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ridotti a cinque quando i termini a comparire sono stati abbreviati con decreto presidenziale ai sensi dell'art. 163 bis, secondo comma.

Il conteggio segue le regole ordinarie dell'art. 155 c.p.c.: si esclude il giorno della notificazione, si computa il giorno finale, e se la scadenza cade di sabato o in giorno festivo si proroga al primo giorno non festivo successivo. Citazione notificata mercoledì 20 maggio 2026: il decimo giorno è sabato 30 maggio, quindi l'ultimo giorno utile è lunedì 1° giugno.

Con il deposito l'attore compie due atti distinti che nella pratica coincidono: si costituisce e iscrive la causa a ruolo. Servono la nota di iscrizione a ruolo con le indicazioni dell'art. 71 disp. att. c.p.c., la citazione notificata con le relate, la procura, i documenti offerti in comunicazione e la ricevuta del contributo unificato.

Quando i convenuti sono più di uno, l'art. 165 àncora il termine all'ultima notificazione eseguita. Se le notificazioni si perfezionano a giorni di distanza, contare dalla prima costa qualche giorno di anticipo e non espone a contestazioni.

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini si applica l'art. 307, primo e secondo comma: riassunzione entro tre mesi, altrimenti estinzione. Se invece il convenuto si è costituito, l'attore può ancora costituirsi fino alla prima udienza. Vale anche il caso opposto: se l'attore non iscrive la causa a ruolo può provvedervi il convenuto all'atto della propria costituzione (art. 168 c.p.c.), e il giudizio prosegue con l'attore che rischia la contumacia in una causa promossa da lui.

Costituzione del convenuto: il termine ancorato all'udienza

L'art. 166 c.p.c. impone al convenuto di costituirsi almeno settanta giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, ridotti a trenta in caso di abbreviazione dei termini.

È un termine a ritroso: si parte dalla data d'udienza e si torna indietro, escluso il giorno dell'udienza. Se l'ultimo giorno utile cade di sabato o in giorno festivo, la scadenza si anticipa al giorno non festivo precedente, non si proroga in avanti: la proroga comprimerebbe il tempo della controparte e del giudice. Il ragionamento esteso e i casi dubbi stanno nella guida sul calcolo dei termini a ritroso; le regole generali di computo, in quella sul calcolo dei termini processuali.

I settanta giorni servono a far stare, prima dell'udienza, le verifiche preliminari che il giudice compie entro quindici giorni dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto (art. 171 bis c.p.c.) e le tre memorie integrative dell'art. 171 ter, da depositare rispettivamente non oltre quaranta, venti e dieci giorni prima dell'udienza.

La catena completa, su un caso concreto: citazione notificata il 20 maggio 2026, udienza di comparizione fissata per martedì 1° dicembre 2026.

AdempimentoRiferimentoUltimo giorno utile
Costituzione dell'attoreart. 165 c.p.c.lunedì 1° giugno 2026 (10 gg, proroga da sabato)
Costituzione del convenutoart. 166 c.p.c.martedì 22 settembre 2026 (70 gg a ritroso)
Prima memoria integrativaart. 171 ter n. 1giovedì 22 ottobre 2026 (40 gg a ritroso)
Seconda memoriaart. 171 ter n. 2mercoledì 11 novembre 2026 (20 gg a ritroso)
Terza memoriaart. 171 ter n. 3venerdì 20 novembre 2026 (10 gg cadono di sabato: si anticipa)

Cosa perde il convenuto che si costituisce tardi

Il convenuto che manca il termine dei settanta giorni può costituirsi fino alla prima udienza, ma l'art. 171, secondo comma, tiene ferme le decadenze dell'art. 167. Sono tre, e pesano:

  • la domanda riconvenzionale, che va proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata;
  • le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio: prescrizione, compensazione, decadenza convenzionale, incompetenza per territorio derogabile;
  • la chiamata del terzo in causa, che richiede la dichiarazione nella comparsa di risposta e la richiesta di spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 269, secondo comma.

Restano proponibili le mere difese e la contestazione dei fatti allegati dall'attore. È poco, quando la strategia difensiva era costruita su una riconvenzionale.

C'è poi un costo che non porta il nome di decadenza. La sequenza dell'art. 171 ter presuppone che la comparsa di risposta sia già agli atti: chi si costituisce dopo entra in un contraddittorio impostato sulle sue difese assenti, e a verifiche preliminari già svolte.

Il termine a comparire regge tutta la catena

Ogni scadenza a ritroso dipende dalla data d'udienza, che a sua volta dipende dal termine a comparire. L'art. 163 bis c.p.c. richiede oggi termini liberi non inferiori a centoventi giorni se il luogo della notificazione è in Italia, centocinquanta se all'estero, abbreviabili fino alla metà con decreto motivato del presidente nelle cause che richiedono pronta spedizione. Termini liberi significa che si escludono dal computo sia il giorno della notificazione sia quello dell'udienza. Sulla norma e sulla nullità che segue al termine non rispettato, vedi l'articolo sul termine a comparire.

È un termine processuale, quindi soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (legge 742/1969, ridotta a un mese dal d.l. 132/2014). Nell'esempio sopra, la citazione notificata il 20 maggio 2026 non consentiva un'udienza prima del 19 ottobre: senza la sospensione la data minima sarebbe stata il 18 settembre, i trentuno giorni di agosto la spostano avanti di un mese.

Deposito telematico e momento della costituzione

Con la riforma il deposito telematico è diventato la regola anche per l'atto introduttivo (art. 196 quater disp. att. c.p.c.). Il deposito si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna, ed è tempestivo se quella ricevuta è generata entro le ore 24 del giorno di scadenza (art. 196 sexies disp. att. c.p.c.).

Due precisazioni operative:

  1. Conta la ricevuta di avvenuta consegna, non quella di accettazione. Fra le due possono passare minuti, e a ridosso della mezzanotte quei minuti sono la tempestività del deposito.
  2. L'accettazione della cancelleria è un momento successivo e distinto. Il ritardo dell'ufficio, o l'esito dei controlli automatici, non retrodata né posticipa il deposito già consegnato.

Sul canale, sulle ricevute e su cosa conservare rimandiamo alla guida sul deposito telematico degli atti.

Anche l'ora della notifica sposta le date. Per le notificazioni via PEC eseguite tra le ore 21 e le ore 7 l'art. 147, terzo comma, c.p.c. fissa il perfezionamento per il destinatario alle 7 del giorno successivo: una citazione consegnata alle 22:40 di martedì risulta notificata al convenuto mercoledì, e su mercoledì va impostato il conteggio del termine a comparire. Sul proprio termine di costituzione, invece, all'attore conviene contare dal giorno della ricevuta: perde un giorno e non deve discuterne con nessuno.

Regime transitorio: prima e dopo il 28 febbraio 2023

Le disposizioni del d.lgs. 149/2022 hanno effetto dal 28 febbraio 2023, data anticipata rispetto all'originario 30 giugno 2023 dalla legge di bilancio 197/2022, e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente. Ai procedimenti già pendenti continuano ad applicarsi le regole precedenti, e per i giudizi introdotti con citazione la data che conta è quella della notificazione, non quella dell'iscrizione a ruolo.

Procedimenti anterioriProcedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023
Termine a comparire90 giorni liberi (150 dall'estero)120 giorni liberi (150 dall'estero)
Costituzione attore10 giorni dalla notificazione10 giorni dalla notificazione
Costituzione convenutoalmeno 20 giorni prima dell'udienzaalmeno 70 giorni prima dell'udienza
Memoriedopo la prima udienza, art. 183prima dell'udienza, 40/20/10 giorni a ritroso

Il regime anteriore riguarda ormai cause di lungo corso, ma nelle riassunzioni capita ancora di trovarselo davanti: prima di impostare lo scadenzario di una pratica ereditata, controllare la data di notificazione della citazione originaria costa trenta secondi.

Nel rito semplificato i numeri sono altri

Il procedimento semplificato di cognizione richiede uno schema separato. L'art. 281 undecies c.p.c. prevede termini liberi non inferiori a quaranta giorni fra la notificazione del ricorso con il decreto di fissazione e l'udienza (sessanta se la notificazione è all'estero) e impone al convenuto di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le stesse decadenze dell'art. 167. Applicare i settanta giorni a un semplificato significa costituirsi prima del necessario, il che è innocuo; applicare i dieci giorni a una causa ordinaria significa perdere la riconvenzionale.

Il controllo da fare quando l'udienza si sposta

Il primo calcolo raramente è quello che fa danno. Lo fa il secondo, che nessuno rifà: ogni differimento dell'udienza invalida in blocco le scadenze a ritroso già annotate, e le tre memorie integrative saltano per prime perché sono le più vicine.

La difesa sta nel modo in cui le date vengono registrate. In un gestionale per lo studio legale le scadenze si derivano dalla data d'udienza della pratica invece di essere eventi indipendenti: quando l'udienza cambia, la catena si ricalcola, con la sospensione feriale e la regola del sabato applicate nel verso giusto (proroga in avanti per i termini ordinari, anticipazione per quelli a ritroso) e l'avviso al responsabile della pratica, non solo a chi ha inserito il dato. Sull'impostazione complessiva dello scadenzario, vedi la guida alla gestione delle scadenze legali.

Ogni calcolo va verificato sul rito applicabile e sul caso concreto: qui è descritto lo schema ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica.

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