Memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.: 40, 20 e 10 giorni a ritroso
Le tre memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c. non si chiedono più al giudice in udienza: spettano alle parti di diritto, scadono a pena di decadenza e si contano all'indietro rispetto all'udienza di comparizione. L'attività difensiva più delicata del primo grado si esaurisce quindi prima di mettere piede in aula, su tre date che lo studio deve fissare da solo.
E la data da cui contare non è necessariamente quella scritta in citazione: è quella che il giudice conferma o differisce con il decreto sulle verifiche preliminari. Chi calendarizza le memorie sulla data di citazione lavora su scadenze provvisorie.
Quanto segue ha finalità informative e non sostituisce la verifica sul caso concreto e sul rito applicabile.
Che cosa è cambiato rispetto al vecchio art. 183 c.p.c.
Fino alla riforma introdotta dal D.lgs. 149/2022 le tre memorie erano quelle dell'art. 183, sesto comma: si chiedevano all'udienza di prima comparizione e trattazione, il giudice le concedeva e i termini decorrevano in avanti. Trenta giorni per precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni, altri trenta per replicare e indicare mezzi di prova e produzioni documentali, venti per la sola prova contraria.
Oggi il meccanismo è rovesciato. Le memorie sono un diritto delle parti, non un'istanza da formulare, e si collocano prima dell'udienza.
| Vecchio art. 183, sesto comma | Art. 171 ter c.p.c. | |
|---|---|---|
| Come si ottengono | su richiesta di parte in udienza | di diritto, senza istanza |
| Direzione del computo | in avanti, dall'udienza | a ritroso, dall'udienza |
| Termini | 30 / 30 / 20 giorni | 40 / 20 / 10 giorni |
| Prove e documenti | seconda memoria | seconda memoria |
| Situazione alla prima udienza | thema ancora da definire | thema decidendum e probandum già fissati |
L'ultima riga è il punto: la prima udienza deve trovare la causa già delimitata, con l'interrogatorio libero delle parti, il tentativo di conciliazione e il giudice che provvede subito sulle richieste istruttorie.
Le verifiche preliminari dell'art. 171 bis e il decreto che apre i termini
Il convenuto deve costituirsi almeno settanta giorni prima dell'udienza indicata in citazione (art. 166 c.p.c.). Scaduto quel termine, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio (art. 171 bis c.p.c.). Quindici giorni dopo il settantesimo significa, in concreto, entro il cinquantacinquesimo giorno prima dell'udienza. Sul conteggio della costituzione e sulle decadenze che comporta abbiamo una guida a parte, i termini di costituzione in giudizio.
Da lì si aprono tre strade.
- Nessun provvedimento da adottare: il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell'udienza, e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative.
- Provvedimenti necessari (integrazione del contraddittorio, nullità della citazione, sanatoria della costituzione, chiamata del terzo e simili): il giudice li pronuncia e fissa una nuova udienza, e le verifiche preliminari si ripetono almeno cinquantacinque giorni prima della nuova data.
- Passaggio al rito semplificato: se ricorrono i presupposti dell'art. 281 decies, il giudice dispone la prosecuzione nelle forme del rito semplificato, fissa l'udienza ex art. 281 duodecies e assegna un termine perentorio per integrare gli atti introduttivi. In questo caso le tre memorie dell'art. 171 ter non ci sono: la scadenza da segnare è quella fissata nel decreto.
Il giudice provvede con decreto comunicato alle parti costituite, e i termini dell'art. 171 ter iniziano a decorrere dalla pronuncia del decreto, computati a ritroso rispetto all'udienza indicata in citazione o a quella fissata dal giudice. Prima del decreto, quindi, il termine non è ancora aperto.
Prima memoria a quaranta giorni: cosa si può ancora fare
È la memoria dal contenuto più ampio, e l'ultima occasione per intervenire sull'oggetto del giudizio. Almeno quaranta giorni prima dell'udienza le parti possono:
- proporre domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo;
- precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte.
Dopo questo termine il perimetro della causa è chiuso. La distinzione fra domanda nuova, inammissibile, e modificazione di quella già proposta resta il punto su cui si gioca la maggior parte delle contestazioni, e la riforma non l'ha resa più semplice: ha spostato in avanti il momento in cui la scelta va fatta, ora settimane prima del confronto in udienza.
Un dettaglio che pesa sull'organizzazione: in questa memoria non si indicano i mezzi di prova. Quelli hanno la loro sede nella successiva.
Seconda memoria a venti giorni: repliche, eccezioni, prove e documenti
Almeno venti giorni prima dell'udienza le parti possono replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che ne sono conseguenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.
Questa è la scadenza istruttoria del giudizio. Chi non deposita qui la lista testi, l'istanza di consulenza tecnica, l'interrogatorio formale o i documenti, salvi i casi di rimessione in termini, non lo fa più. Venti giorni prima dell'udienza tutta la documentazione del cliente deve essere già raccolta, verificata e ordinata: significa chiederla settimane prima.
Terza memoria a dieci giorni: solo eccezioni nuove e prova contraria
Il contenuto è deliberatamente stretto: replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria. Nient'altro.
L'errore più frequente è trattarla come una memoria conclusiva, o come l'occasione per produrre un documento arrivato in ritardo. Un deposito documentale in terza memoria è esposto a eccezione di tardività, e la controparte non ha più una memoria per replicare.
Come si calcolano i termini dell'art. 171 ter c.p.c. a ritroso dall'udienza
Si esclude il giorno dell'udienza e si conta all'indietro, quindi la data limite si ottiene sottraendo 40, 20 e 10 giorni dalla data d'udienza. Le regole generali di computo, dal dies a quo ai festivi intermedi, stanno nella guida al calcolo dei termini processuali.
Se la scadenza cade di sabato o in giorno festivo, la soluzione seguita in prevalenza è l'anticipazione al primo giorno precedente non festivo: prorogare in avanti comprimerebbe l'intervallo difensivo che la norma vuole garantire alla controparte. Le due letture possibili dell'art. 155 c.p.c. e i casi dubbi sono trattati in calcolo dei termini a ritroso. La possibilità di depositare l'atto in via telematica a qualunque ora non ha cambiato questa regola di computo.
Un esempio con date reali. Udienza di comparizione fissata per martedì 17 novembre 2026:
| Adempimento | Giorni prima | Data |
|---|---|---|
| Costituzione del convenuto (art. 166) | 70 | martedì 8 settembre 2026 |
| Verifiche preliminari e decreto (art. 171 bis) | entro il 55° | mercoledì 23 settembre 2026 |
| Prima memoria | 40 | giovedì 8 ottobre 2026 |
| Seconda memoria | 20 | mercoledì 28 ottobre 2026 |
| Terza memoria | 10 | venerdì 6 novembre 2026 (il 7 è sabato) |
Agosto anticipa le memorie, non le sposta in avanti
Dal 1° al 31 agosto i termini processuali sono sospesi (legge 742/1969, nel testo che deriva dal d.l. 132/2014). Su un termine a ritroso i giorni di agosto non si contano, quindi la scadenza arretra.
Per un'udienza di martedì 6 ottobre 2026 l'aritmetica porterebbe la prima memoria al 27 agosto. Scomputati i trentuno giorni di sospensione, la scadenza reale è lunedì 27 luglio 2026. La seconda cade mercoledì 16 settembre, la terza venerdì 25 settembre perché il 26 è sabato.
Chi se ne accorge a fine agosto, con l'udienza ancora lontana un mese e mezzo, ha già perso la prima memoria. Il caso riguarda tutte le udienze fissate fra settembre e la prima metà di ottobre. Materie escluse e computo dei termini a mesi sono in sospensione feriale dei termini.
Se il giudice sposta l'udienza, i termini si ricalcolano tutti
Il differimento fino a quarantacinque giorni non è un'ipotesi di scuola: in molti tribunali è la prassi, perché consente di adeguare il ruolo. Riprendendo l'esempio, se il giudice differisce l'udienza del 17 novembre a giovedì 17 dicembre 2026, tutte e tre le date si spostano.
| Memoria | Data sulla citazione | Data dopo il differimento |
|---|---|---|
| Prima (40 giorni) | giovedì 8 ottobre 2026 | venerdì 6 novembre 2026 (il 7 è sabato) |
| Seconda (20 giorni) | mercoledì 28 ottobre 2026 | venerdì 27 novembre 2026 |
| Terza (10 giorni) | venerdì 6 novembre 2026 | lunedì 7 dicembre 2026 |
Tre conseguenze operative.
- Finché il decreto non è pronunciato, le tre date sono provvisorie. Vanno inserite in agenda subito, altrimenti si scoprono tardi, ma vanno riviste alla comunicazione del decreto.
- Il decreto può arrivare a ridosso. Il giudice ha tempo fino al cinquantacinquesimo giorno prima dell'udienza e la prima memoria scade al quarantesimo: nell'ipotesi peggiore restano quindici giorni per la più impegnativa delle tre. Conviene controllare il registro attorno a quella data invece di attendere la comunicazione.
- Se viene fissata una nuova udienza dopo i provvedimenti sul contraddittorio, il ciclo riparte: nuove verifiche preliminari almeno cinquantacinque giorni prima, nuovo decreto, nuovi termini calcolati sulla nuova data.
Quale regime si applica: il discrimine del 28 febbraio 2023
L'art. 35 del D.lgs. 149/2022, nel testo modificato dalla legge 197/2022, ha anticipato l'efficacia della riforma al 28 febbraio 2023: le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a quella data, mentre ai procedimenti già pendenti restano applicabili le disposizioni anteriori, quindi il vecchio art. 183, sesto comma, con i suoi 30, 30 e 20 giorni in avanti.
Per i giudizi che si introducono con citazione il riferimento è il momento di instaurazione del processo, che si àncora alla notificazione dell'atto. Il punto ha dato luogo a letture diverse proprio per gli atti a cavallo della data: nei casi di confine conviene verificare l'orientamento dell'ufficio giudiziario adito prima di impostare il calendario delle memorie.
Il decreto correttivo, D.lgs. 164/2024, in vigore dal 26 novembre 2024, è poi intervenuto sull'art. 171 bis e sul numero 2 dell'art. 171 ter. Chi consulta un commento o un modello pubblicato fra il 2023 e il 2024 rischia di lavorare su un testo superato proprio nella parte sulla decorrenza.
Tre scadenze mobili per ogni causa: il problema è organizzativo
Il conteggio in sé richiede pochi minuti. Il carico vero è un altro: ogni causa di rito ordinario porta con sé tre scadenze perentorie che nascono provvisorie, si spostano tutte insieme quando arriva il decreto, e devono essere presidiate da persone diverse, chi redige, chi raccoglie i documenti dal cliente, chi deposita.
Su un'agenda tenuta a mano, o su un foglio di calcolo scollegato dalla pratica, il differimento di un'udienza diventa un aggiornamento manuale su tre righe, da rifare per ogni causa e per ogni professionista coinvolto. In un software gestionale per studi legali la data d'udienza è un dato della pratica e i tre termini sono scadenze derivate: quando la data cambia si ricalcolano, e il promemoria arriva a chi deve scrivere, raccogliere e depositare. Resta da tenere traccia di cosa è stato depositato e quando, che si aggancia alle ricevute del processo civile telematico. Sull'impostazione complessiva dello scadenzario di studio, dai termini processuali agli adempimenti amministrativi, c'è la guida alla gestione delle scadenze legali.
Le quattro date da mettere in agenda
Quando arriva una nuova causa di rito ordinario, annotate quattro date e non tre: il cinquantacinquesimo giorno prima dell'udienza, che è quello in cui andare a cercare il decreto ex art. 171 bis, e poi il quarantesimo, il ventesimo e il decimo. Le tre memorie restano marcate come provvisorie finché il decreto non le conferma.
E fissate una scadenza interna per i documenti del cliente almeno due settimane prima della seconda memoria. I termini che fanno più danni sono quelli calcolati bene e centrati con un cliente che manda i contratti la sera prima.



