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Sospensione feriale dei termini: dal 1 al 31 agosto
Normativa

Sospensione feriale dei termini: dal 1 al 31 agosto

A cura della Redazione Quantum · 6 settembre 2026 · 9 min di lettura

Sospensione feriale dei termini processuali: come si applica davvero

La sospensione feriale dei termini vale dal 1° al 31 agosto e opera di diritto: non va chiesta al giudice. Le domande che fanno saltare le scadenze a settembre sono altre due. Quali procedimenti restano fuori dalla pausa, e come si somma il periodo quando il termine è a mesi invece che a giorni, perché lì il conto cambia di un giorno. Un giorno separa un'impugnazione tempestiva da una inammissibile.

La sospensione feriale dei termini non sta nell'art. 155 c.p.c.

L'art. 155 c.p.c. regola il computo: esclusione del giorno iniziale, calcolo del giorno finale, termini a mesi secondo il calendario comune, proroga al primo giorno non festivo, sabato equiparato al festivo per gli atti da compiere fuori udienza. Della pausa di agosto non dice nulla.

La sospensione sta nella legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1: il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo. Lo stesso articolo aggiunge la regola che si dimentica più spesso: se il decorso deve iniziare durante la sospensione, l'inizio è differito alla fine del periodo.

Le date attuali arrivano dall'art. 16 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che nel testo del 1969 ha sostituito "dal 1° agosto al 15 settembre" con "dal 1° al 31 agosto".

Come si somma il periodo: termini a giorni e termini a mesi

Per i termini a giorni i giorni di agosto non si contano. Se il periodo 1 - 31 agosto cade per intero dentro il termine, la scadenza si sposta in avanti di 31 giorni: il risultato è lo stesso che si ottiene calcolando la scadenza naturale e aggiungendo 31.

Per i termini a mesi o ad anni il meccanismo è diverso. Il termine si calcola secondo il calendario comune e scade nel giorno corrispondente a quello di decorrenza (art. 155, comma 2, c.p.c.), ma la sospensione non si somma come "un mese": si aggiungono i 31 giorni del periodo feriale. Su un termine che scadrebbe il 10 settembre la lettura per mesi porta al 10 ottobre, quella corretta all'11 ottobre. La differenza è di un giorno, e cade sempre dalla parte sbagliata.

Ultimo passaggio, che va fatto dopo e non prima: se la scadenza così ottenuta è di sabato o in giorno festivo, si applica la proroga dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.

TermineDecorrenzaScadenza senza sospensioneScadenza con la sospensione
Appello, 30 giorni (art. 325 c.p.c.)notifica 20 luglio 2026mercoledì 19 agostosabato 19 settembre, prorogata a lunedì 21 settembre
Ricorso per cassazione, 60 giorni (art. 325 c.p.c.)notifica 10 luglio 2026martedì 8 settembrevenerdì 9 ottobre
Termine lungo, 6 mesi (art. 327 c.p.c.)pubblicazione 10 marzo 2026giovedì 10 settembredomenica 11 ottobre, prorogata a lunedì 12 ottobre
Memoria a 40 giorni a ritroso (art. 171-ter c.p.c.)udienza 15 settembre 2026giovedì 6 agostolunedì 6 luglio

Due righe su quattro cambiano ancora per effetto della proroga per sabato o festivo. È il motivo per cui i passaggi vanno tenuti in quest'ordine.

Cosa non si sospende ad agosto

L'elenco delle materie escluse non è nell'art. 1 della legge 742/1969. Sta nell'art. 3 della stessa legge, che rinvia a due fonti diverse. La prima è l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), che tiene fuori dalla pausa:

  • le cause in materia di alimenti;
  • i procedimenti cautelari;
  • i procedimenti di amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione;
  • gli ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • le cause di sfratto e di opposizione all'esecuzione;
  • le cause relative alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti, nel testo letterale della norma;
  • le cause per cui il presidente, con decreto non impugnabile, dichiara che la ritardata trattazione produrrebbe grave pregiudizio alle parti.

La seconda fonte è il rinvio, sempre nell'art. 3, agli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile nella numerazione originaria: dopo la riforma del rito del lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533) sono gli artt. 409 e 442 c.p.c., cioè le controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. È l'esclusione più frequente in concreto, ed è anche quella che nessuno trova, perché non è scritta nell'art. 92.

Tre precisazioni che in studio pesano più dell'elenco.

L'esclusione segue la materia, non il grado. In una controversia di lavoro non si sospendono nemmeno i termini per impugnare la sentenza: il termine lungo di sei mesi su una sentenza pubblicata il 10 marzo 2026 scade il 10 settembre e non il 12 ottobre.

Sulle opposizioni all'esecuzione l'orientamento è netto al centro e discusso ai margini. La sospensione non si applica alle opposizioni degli artt. 615 e 617 c.p.c. né ai relativi gradi di impugnazione. Le pronunce si dividono invece sulle domande riconvenzionali, accessorie o connesse, dove la sottrazione ad agosto non è automatica: lì conviene verificare l'orientamento aggiornato sul tipo di opposizione che si ha davanti.

La sospensione riguarda i termini processuali, non quelli sostanziali. La prescrizione corre ad agosto, e così le decadenze di diritto sostanziale. Sul fronte fiscale vige una regola propria: gli adempimenti e i versamenti in scadenza fra il 1° e il 20 agosto slittano al 20 agosto senza maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del d.l. 223/2006). Trasferire l'automatismo processuale su una scadenza tributaria è un errore di categoria.

In materia penale la sospensione opera, con le deroghe dell'art. 2 della legge 742/1969: non vale per gli imputati in custodia cautelare che vi rinuncino, personalmente o tramite il difensore, né nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. Il giudice può inoltre dichiarare l'urgenza con ordinanza motivata non impugnabile.

Il termine lungo di impugnazione e agosto

Il termine lungo dell'art. 327 c.p.c. è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, nel testo ridotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. È il termine su cui la sospensione feriale produce i danni peggiori, perché l'errore si scopre quando è tardi e non c'è notifica da cui ripartire.

Quattro modi ricorrenti di sbagliarlo:

  1. Sommare un mese invece di 31 giorni. Vedi la terza riga della tabella: 11 ottobre, non 10.
  2. Applicare la sospensione in una materia esclusa. Lavoro e previdenza in primo luogo.
  3. Applicare la proroga per festivo prima della sospensione. L'ordine è: scadenza naturale, sospensione, proroga.
  4. Contare il periodo due volte. Se la sentenza è pubblicata il 10 agosto, il decorso non parte: l'inizio è differito al 1° settembre. Il termine si conta da lì e i 31 giorni non si aggiungono una seconda volta.

Vale anche per il termine breve: 30 giorni per l'appello e 60 per il ricorso per cassazione (art. 325 c.p.c.). Decorrenze, casi particolari e un esempio riga per riga stanno nella guida al calcolo del termine di impugnazione.

Termini a ritroso che attraversano agosto

Sui termini a ritroso la sospensione lavora nella direzione opposta a quella che l'istinto suggerisce: anticipa la scadenza, non la rinvia. I 31 giorni si sottraggono.

Le memorie integrative dell'art. 171-ter c.p.c., dovute rispettivamente 40, 20 e 10 giorni prima dell'udienza, sono il caso tipico. Per un'udienza fissata al 15 settembre 2026 la memoria a 40 giorni cadrebbe il 6 agosto: con la sospensione, il termine è lunedì 6 luglio 2026. Chi la calcola a settembre la trova scaduta da due mesi.

Quando la data così ottenuta cade di sabato o in giorno festivo, la soluzione prevalente è l'anticipazione al giorno precedente non festivo, non la proroga: prorogare comprimerebbe il tempo di difesa della controparte. Il ragionamento e le due letture a confronto sono nella guida al calcolo dei termini a ritroso.

Le scadenze a ritroso delle udienze di settembre e di inizio ottobre maturano quindi in giugno e in luglio, prima delle ferie. Chi passa in rassegna l'agenda il 1° settembre, su quelle arriva a cose fatte.

Perché molte sentenze citano ancora il 1° agosto - 15 settembre

La riduzione a un mese si applica a decorrere dal 2015, per disposizione transitoria dello stesso art. 16 del d.l. 132/2014. Per i termini decorsi prima vale il vecchio periodo di 46 giorni, dal 1° agosto al 15 settembre. Le pronunce e i commenti che citano quelle date non sono superati per definizione: molti riguardano termini maturati sotto la disciplina precedente.

Serve quindi guardare quando il termine è decorso, non quando si sta facendo il calcolo. Il punto torna a galla nelle riassunzioni e nelle revocazioni, dove il termine controverso può essere maturato dieci anni fa.

Da tenere distinto il periodo feriale dei magistrati: riguarda l'attività degli uffici giudiziari, non il decorso dei termini, e non allunga nessuna scadenza di parte.

Come verificare il calcolo prima di depositare

La sequenza che regge in tutti i casi visti sopra è di quattro passaggi, sempre nello stesso ordine:

  1. Qualifica la materia: rientra fra quelle escluse dall'art. 3 della legge 742/1969? Se sì, agosto non esiste.
  2. Qualifica il termine: processuale o sostanziale, a giorni o a mesi, in avanti o a ritroso.
  3. Calcola la scadenza naturale con le regole dell'art. 155 c.p.c., senza toccare la sospensione.
  4. Applica la sospensione (31 giorni in avanti, 31 all'indietro se il termine è a ritroso, oppure differimento dell'inizio se la decorrenza cade ad agosto) e solo alla fine la proroga per sabato o festivo.

Il quadro completo delle regole di computo, comprese quelle sui termini liberi e sul dies a quo, sta nella nostra guida su come si calcolano i termini processuali. Le date fisse dell'anno, festività comprese, sono raccolte nel calendario delle scadenze dello studio.

Calcolare la scadenza dentro il gestionale dello studio toglie il conto a mano e lascia traccia di chi ha fissato la data e quando: in QuantumX termini e udienze sono agganciati alla pratica, con promemoria ai responsabili. La qualificazione del rito resta a chi firma, perché nessuno scadenzario decide se la materia è esclusa. Sul metodo per tenere insieme scadenze, pratiche e responsabilità c'è la guida alla gestione delle scadenze legali.

Un passo da mettere in calendario adesso, per il prossimo anno: entro il 10 luglio qualcuno passa in rassegna le scadenze comprese fra il 1° agosto e il 15 ottobre, le ricalcola con questa sequenza e mette da parte le materie escluse. Intercetta sia i termini a ritroso che maturano prima delle ferie sia i termini lunghi che a settembre sembrano ancora comodi.

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