Procura alle liti: come si conferisce e cosa deve contenere
La procura alle liti è l'atto con cui la parte conferisce all'avvocato il potere di rappresentarla in giudizio. Senza una procura valida l'atto del difensore non è riferibile alla parte, e nel giudizio di cassazione, secondo le Sezioni Unite (sent. n. 10266/2018), il difetto non si può sanare. È uno dei documenti più ripetitivi dello studio, ed è proprio per questo che gli errori passano inosservati: un modello vecchio, una data mancante, una firma digitale su un file diverso da quello depositato.
La disciplina è negli articoli 83, 84 e 85 del codice di procedura civile. Quanto segue ha finalità informative e va verificato sul testo vigente e sul caso concreto.
Procura generale e procura speciale
L'art. 83 c.p.c. distingue due tipi di procura:
- la procura generale vale per tutte le cause, o per una categoria di cause, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, quindi davanti a un notaio;
- la procura speciale vale per un singolo giudizio e può essere apposta in calce o a margine dell'atto, con la sottoscrizione della parte certificata dal difensore.
Nella pratica dello studio la procura è quasi sempre speciale. L'art. 83 elenca gli atti in calce o a margine dei quali può stare: citazione, ricorso, controricorso, comparsa di risposta o d'intervento, precetto, domanda d'intervento nell'esecuzione, memoria di nomina di un nuovo difensore.
Il quarto comma aggiunge una presunzione da tenere presente: la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, se nell'atto non è espressa una volontà diversa. Chi vuole che valga anche per l'appello deve scriverlo.
Per il ricorso in cassazione l'art. 365 c.p.c. richiede una procura speciale rilasciata a un avvocato iscritto nell'albo speciale. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 36057 del 2022, hanno chiarito che la specialità dipende dalla collocazione della procura (in calce o a margine del ricorso, o su foglio congiunto) più che dalle parole usate.
Le tre forme della procura speciale
Il terzo comma dell'art. 83 considera apposta in calce anche la procura che non sta fisicamente nello stesso documento:
| Forma | Come si fa | Cosa si deposita |
|---|---|---|
| Procura su carta in calce o a margine | il cliente firma a mano, l'avvocato certifica l'autografia | copia informatica della procura, autenticata dal difensore con firma digitale |
| Procura su foglio separato | foglio firmato dal cliente e unito materialmente all'atto | come sopra |
| Procura nativa digitale | documento informatico separato, firmato digitalmente dal cliente e congiunto all'atto | il file firmato, nella stessa busta dell'atto |
Nel processo telematico la seconda e la terza forma sono le più comuni. Con la procura cartacea l'avvocato scansiona il foglio firmato e attesta che la copia è conforme all'originale; l'originale cartaceo resta allo studio. Le regole dell'attestazione sono nella guida all'attestazione di conformità.
Con la procura nativa digitale il cliente firma con il proprio dispositivo. In quel caso l'avvocato non certifica l'autografia, perché la firma digitale ne fa le veci, ma deve verificare che il certificato sia valido e intestato a chi conferisce la procura: un certificato scaduto o revocato equivale a una firma mancante. I formati ammessi sono quelli spiegati nella guida firma PAdES o CAdES.
Nelle notifiche via PEC, il regolamento sul processo telematico considera la procura apposta in calce all'atto quando è allegata al messaggio con cui l'atto viene notificato.
Chi firma per le società e gli enti
Per una persona giuridica firma il legale rappresentante, o chi ha il potere di agire in giudizio secondo lo statuto o una delega. Prima di certificare la firma conviene acquisire una visura aggiornata e, se firma un procuratore, l'atto che gli conferisce il potere: il difetto di rappresentanza sostanziale è un'eccezione che la controparte solleva volentieri. Il controllo va fatto anche quando lo studio assiste da anni la stessa società, perché le cariche cambiano.
I poteri del difensore e quelli che servono espressamente
Per l'art. 84 c.p.c. il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che la legge non riserva espressamente alla parte. Non può però compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
Per questo i modelli di procura elencano facoltà specifiche. Le più frequenti:
- conciliare e transigere;
- rinunciare agli atti o accettare la rinuncia;
- proporre domande riconvenzionali e chiamare terzi in causa;
- farsi sostituire da altri difensori;
- incassare somme e rilasciare quietanza.
Una procura che le elenca tutte non è un errore, ma conviene che il cliente sappia che cosa ha firmato. Per la transazione, in particolare, molti studi preferiscono chiedere un'autorizzazione scritta al momento, anche quando la procura la consentirebbe.
Revoca, rinuncia e cambio del difensore
La revoca della procura da parte del cliente e la rinuncia da parte dell'avvocato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non è avvenuta la sostituzione del difensore (art. 85 c.p.c.). Fino a quel momento il difensore uscente resta destinatario di notifiche e comunicazioni e deve gestirle.
Il nuovo difensore si costituisce con una memoria di nomina, che è uno degli atti in calce ai quali l'art. 83 ammette la procura. Se il cambio arriva dopo un rapporto concluso male, la revoca va formalizzata per iscritto e datata: da lì decorre la prescrizione presuntiva del compenso, come spiega la guida al decreto ingiuntivo per compensi.
Le informative che si fanno firmare insieme
Al conferimento dell'incarico l'avvocato ha anche doveri di informazione, che di solito si assolvono nello stesso momento della procura:
- l'informativa sulla mediazione: l'art. 4, comma 3, del d.lgs. 28/2010 impone di informare il cliente per iscritto della possibilità di avvalersi della mediazione, e il documento firmato si allega all'atto introduttivo; le materie in cui è obbligatoria sono nella guida alla mediazione obbligatoria;
- l'informazione sulla negoziazione assistita, che l'art. 2, comma 7, del d.l. 132/2014 qualifica come dovere deontologico;
- il preventivo in forma scritta previsto dall'art. 13 della legge 247/2012, spiegato nella guida al preventivo dell'avvocato;
- l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.
Un fac-simile da adattare
Il testo che segue è uno schema di procura speciale in calce o su documento separato. Va adattato al giudizio, alla parte e alle facoltà che il cliente intende conferire.
Io sottoscritto/a [nome e cognome], nato/a a [luogo] il [data], codice fiscale [codice], residente in [indirizzo] [oppure: in qualità di legale rappresentante di [società], con sede in [indirizzo], codice fiscale/partita IVA [numero]], delego l'avv. [nome e cognome], del Foro di [città], codice fiscale [codice], a rappresentarmi e difendermi nel giudizio [indicare il giudizio, la controparte e l'ufficio giudiziario] [in ogni fase e grado, compresi l'appello e l'esecuzione], conferendogli ogni facoltà di legge, comprese quelle di [conciliare, transigere, rinunciare agli atti e accettarne la rinuncia, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, incassare e quietanzare]. Eleggo domicilio presso il suo studio in [indirizzo] e presso il suo domicilio digitale. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali e le informazioni sulla mediazione e sulla negoziazione assistita.
[Luogo], [data] Firma: [cliente]
È autentica la firma. Avv. [nome e cognome]
Se la procura è nativa digitale, la riga di autentica non serve: il cliente firma digitalmente il documento, e l'avvocato lo allega all'atto nella stessa busta.
Tenere le procure in ordine
Ogni pratica ha almeno una procura, spesso più d'una: un grado, un nuovo difensore, un sostituto. Conviene conservarle nella pratica con il nome del giudizio e del grado, insieme all'originale cartaceo quando c'è, e con le informative firmate nello stesso giorno. Un archivio documentale collegato alle pratiche permette di ritrovarle quando servono per l'appello o per il recupero del compenso, cioè anni dopo.
Domande frequenti
Che differenza c'è fra procura generale e procura speciale?
La procura generale vale per più cause e richiede un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da un notaio. La procura speciale vale per un singolo giudizio e può essere apposta in calce o a margine dell'atto, con la firma della parte certificata dall'avvocato (art. 83 c.p.c.).
La procura alle liti vale anche per l'appello?
Solo se lo dice. La procura speciale si presume conferita per un determinato grado del processo, salvo che nell'atto sia espressa una volontà diversa (art. 83, quarto comma, c.p.c.).
Come si deposita la procura firmata su carta nel processo telematico?
L'avvocato ne deposita la copia informatica, cioè la scansione, autenticata con la propria firma digitale. L'originale cartaceo resta conservato dallo studio.
Il cliente può firmare la procura con la firma digitale?
Sì. La procura può essere un documento informatico separato, firmato digitalmente dal cliente e congiunto all'atto. In quel caso l'avvocato non certifica l'autografia, ma deve verificare la validità del certificato di firma.



