Atto di citazione: cosa deve contenere dopo la riforma Cartabia
L'atto di citazione è la domanda con cui si introduce il giudizio ordinario di cognizione davanti al tribunale. Dal 28 febbraio 2023, con il d.lgs. 149/2022, è cambiato più di quanto sembri: il termine a comparire è passato a 120 giorni liberi, il convenuto si costituisce settanta giorni prima dell'udienza, e i requisiti di contenuto chiedono fatti e prove già nell'atto introduttivo, non più nelle memorie successive.
Qui si segue l'atto dalla stesura alla prima udienza. Quanto segue ha finalità informative e va verificato sul testo vigente, comprese le modifiche del correttivo (d.lgs. 164/2024), e sul caso concreto.
Il contenuto dell'art. 163 c.p.c.
L'atto di citazione deve contenere:
- l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- nome, cognome, residenza e codice fiscale dell'attore, nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio o dimora del convenuto, e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono; per le persone giuridiche, la denominazione, la sede e l'organo che ne ha la rappresentanza;
- la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione;
- il nome e cognome del procuratore e l'indicazione della procura, se già rilasciata;
- l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione e l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, con gli avvertimenti previsti.
Fra i requisiti c'è anche l'indicazione, nei casi previsti, dell'assolvimento delle condizioni di procedibilità della domanda, come la mediazione obbligatoria o la negoziazione assistita.
Con «chiaro e specifico» e «specifica» la riforma chiede di definire il thema decidendum e le prove fin dall'atto introduttivo. Le richieste istruttorie si possono ancora integrare con le memorie dell'art. 171-ter, ma un atto generico parte già in svantaggio.
La procura alle liti, nelle sue forme, ha una guida a parte: procura alle liti.
Gli avvertimenti al convenuto
L'invito a costituirsi deve contenere avvertimenti precisi, perché il convenuto sappia cosa rischia. In sintesi:
- che la costituzione oltre il termine di settanta giorni implica le decadenze degli artt. 38 e 167 c.p.c. (eccezioni di incompetenza, domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili d'ufficio, chiamata di terzi);
- che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria, salvi i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente;
- che la parte, se ne ha i presupposti, può chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- che, se non si costituisce, si procederà in sua contumacia.
Il termine a comparire: 120 giorni liberi
Fra il giorno della notificazione e quello dell'udienza devono passare 120 giorni liberi se il luogo della notificazione è in Italia, 150 se è all'estero (art. 163-bis c.p.c.). L'abbreviazione fino alla metà, prevista dalla vecchia formulazione, non c'è più.
Il conteggio è a ritroso dall'udienza, e la sospensione feriale dei termini si applica. Le regole e un esempio con le date sono nella guida al termine a comparire; il calcolatore dei termini processuali restituisce l'ultimo giorno utile per la notifica a partire dall'udienza scelta.
Le nullità dell'art. 164 c.p.c.
L'art. 164 distingue due gruppi di vizi:
| Vizio | Conseguenza |
|---|---|
| Vizi della vocatio in ius: omissione o assoluta incertezza su tribunale, parti, data dell'udienza; termine a comparire inferiore a quello di legge; mancanza degli avvertimenti | nullità. Se il convenuto non si costituisce, il giudice ordina la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio; la costituzione del convenuto sana il vizio |
| Vizi dell'editio actionis: omissione o assoluta incertezza sull'oggetto della domanda, mancanza dell'esposizione dei fatti | nullità. Il giudice fissa all'attore un termine perentorio per integrare la domanda; restano salve le decadenze maturate |
Un termine a comparire sbagliato di un giorno è un vizio del primo gruppo: rimediabile, ma costa un rinvio, e con la nuova scansione dei termini un rinvio vuol dire ricalcolare tutte le scadenze delle memorie.
Dalla notifica alla prima udienza
Dopo la notifica, la sequenza è fissa:
| Passaggio | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Notifica della citazione | almeno 120 giorni liberi prima dell'udienza | art. 163-bis |
| Costituzione dell'attore e iscrizione a ruolo | entro 10 giorni dalla notifica | art. 165 |
| Costituzione del convenuto con comparsa di risposta | almeno 70 giorni prima dell'udienza | artt. 166 e 167 |
| Verifiche preliminari del giudice | entro 15 giorni dalla scadenza del termine del convenuto | art. 171-bis |
| Prima memoria integrativa | almeno 40 giorni prima dell'udienza | art. 171-ter |
| Seconda memoria | almeno 20 giorni prima | art. 171-ter |
| Terza memoria | almeno 10 giorni prima | art. 171-ter |
La costituzione dell'attore si fa con il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, della citazione notificata, della procura e dei documenti: i passaggi pratici sono nella guida all'iscrizione a ruolo. Il contributo unificato si calcola sul valore della causa con la tabella del contributo unificato.
Il convenuto risponde con la comparsa di costituzione e risposta, che contiene le sue difese, le eventuali domande riconvenzionali e la chiamata di terzi: i termini e gli errori più frequenti sono nella guida alla costituzione in giudizio.
Con le verifiche preliminari il giudice può differire l'udienza. In quel caso tutte le scadenze delle memorie si ricalcolano dalla nuova data.
Citazione o ricorso?
Non tutte le cause si introducono con citazione. Il ricorso serve nel procedimento semplificato di cognizione, nel rito del lavoro, nel decreto ingiuntivo e nei procedimenti in camera di consiglio. L'opposizione a decreto ingiuntivo, invece, si propone con atto di citazione: è spiegata nella guida all'opposizione a decreto ingiuntivo.
Uno schema da adattare
TRIBUNALE DI [città]
ATTO DI CITAZIONE
Il sig. / la società [attore], codice fiscale [codice], residente / con sede in [indirizzo], rappresentato e difeso dall'avv. [nome], codice fiscale [codice], PEC [indirizzo], giusta procura [in calce / allegata], con domicilio eletto presso il suo studio in [indirizzo],
PREMESSO CHE
[esposizione chiara e specifica dei fatti, numerata]
[elementi di diritto a fondamento della domanda]
[indicazione dell'assolvimento della condizione di procedibilità, se prevista]
CITA
il sig. / la società [convenuto], codice fiscale [codice], residente / con sede in [indirizzo], a comparire davanti al Tribunale di [città], giudice designando, all'udienza del [data], ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c., e ad assolvere gli oneri dell'art. 167 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria, che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia,
per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
[conclusioni]
In via istruttoria: [mezzi di prova specificamente indicati]. Si producono i documenti elencati in calce.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è di € [importo].
[Luogo, data] Avv. [nome]
Domande frequenti
Quanti giorni devono passare fra la notifica della citazione e l'udienza?
Almeno 120 giorni liberi se il luogo della notificazione è in Italia, 150 se è all'estero (art. 163-bis c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022). Non si possono abbreviare.
Entro quando si costituisce il convenuto dopo la riforma Cartabia?
Almeno settanta giorni prima dell'udienza indicata nella citazione, depositando la comparsa di risposta (artt. 166 e 167 c.p.c.). La costituzione tardiva comporta le decadenze su domande riconvenzionali, chiamata di terzi ed eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Cosa succede se nella citazione manca l'avvertimento al convenuto?
La citazione è nulla (art. 164 c.p.c.). Se il convenuto non si costituisce, il giudice ordina la rinnovazione entro un termine perentorio; se si costituisce, il vizio è sanato.
Entro quando si iscrive a ruolo l'atto di citazione?
L'attore si costituisce entro dieci giorni dalla notificazione, depositando la nota di iscrizione a ruolo con la citazione, la procura e i documenti (art. 165 c.p.c.).



