Contributo unificato: scaglioni di valore e importi per tipo di causa
Gli scaglioni del contributo unificato in vigore sono quelli fissati dal D.L. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, che ha riscritto l'articolo 13, comma 1, del D.P.R. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia). Le tabelle che circolano con importi più bassi riportano il testo previgente. Gli errori in fase di iscrizione a ruolo, però, nascono quasi tutti a monte della tabella: come si dichiara il valore, quale moltiplicatore si applica al grado, quali voci si aggiungono al contributo.
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Cos'è il contributo unificato e su cosa si calcola il valore della causa
Il contributo unificato si paga per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e in quello tributario (art. 9, comma 1, T.U.). Sugli atti del processo che lo sconta non si applica l'imposta di bollo (art. 18). Lo versa la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo o che, nell'espropriazione forzata, fa istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (art. 14, comma 1). Per lo studio è una spesa anticipata in nome e per conto del cliente: va registrata sulla pratica il giorno in cui si genera, non ricostruita a fine causa quando si compila la nota spese e la parcella.
Il valore si determina secondo le regole del codice di procedura civile, con un'esclusione espressa: gli interessi non si contano (art. 14, comma 2). Da qui tre situazioni che spostano lo scaglione.
- Le domande proposte nello stesso processo contro la stessa parte si sommano (art. 10, secondo comma, c.p.c.). Tre crediti da 10.000 euro non sono tre cause da 237 euro di contributo: sono una causa da 30.000 euro, quindi 518 euro.
- Le domande proposte in via alternativa o subordinata non si sommano fra loro: rileva quella di valore maggiore.
- Chi ha già pagato il contributo e poi modifica la domanda, propone riconvenzionale o chiama in causa un terzo, con aumento del valore, deve dichiararlo e versare il pagamento integrativo contestuale. Le altre parti che fanno lo stesso, o che spiegano intervento autonomo, versano invece un contributo autonomo, calcolato sul valore della domanda che propongono (art. 14, comma 3). È l'adempimento che si dimentica più spesso, perché arriva a mesi di distanza dall'iscrizione a ruolo.
Gli scaglioni del contributo unificato: la tabella e la fonte
Importi dovuti in primo grado nel processo civile, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.P.R. 115/2002.
| Valore della causa | Contributo | Lettera dell'art. 13, comma 1 |
|---|---|---|
| fino a 1.100 € | 43 € | a) |
| oltre 1.100 € e fino a 5.200 € | 98 € | b) |
| oltre 5.200 € e fino a 26.000 € | 237 € | c) |
| oltre 26.000 € e fino a 52.000 € | 518 € | d) |
| oltre 52.000 € e fino a 260.000 € | 759 € | e) |
| oltre 260.000 € e fino a 520.000 € | 1.214 € | f) |
| oltre 520.000 € | 1.686 € | g) |
Questi scaglioni non hanno nulla a che vedere con quelli dei parametri forensi del DM 147/2022, che servono a liquidare il compenso: sono due griglie di valore diverse, con soglie diverse, e sovrapporle è un errore ricorrente in nota spese.
Alla stessa norma si agganciano alcune fattispecie che non passano dal valore.
- Volontaria giurisdizione: 98 euro, lettera b).
- Procedimenti su domanda congiunta in materia di separazione e divorzio, oggi disciplinati dall'articolo 473-bis.51 c.p.c.: 43 euro, lettera a).
- Previdenza e assistenza obbligatorie: 43 euro, lettera a). Nelle controversie individuali di lavoro e di pubblico impiego il contributo è invece ridotto alla metà (art. 13, comma 3). In entrambi i casi è dovuto solo dalla parte con reddito imponibile superiore a tre volte la soglia prevista per il patrocinio a spese dello Stato (art. 9, comma 1-bis): sotto quella soglia si rientra fra i casi in cui il contributo non si versa.
- Procedimenti speciali del libro IV, titolo I, c.p.c., compreso il ricorso per decreto ingiuntivo: contributo ridotto alla metà (art. 13, comma 3). La stessa disposizione estende testualmente la riduzione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
- Sezioni specializzate in materia di impresa: contributo raddoppiato rispetto al comma 1, con i moltiplicatori di grado che si applicano sopra al raddoppio (art. 13, comma 1-ter).
Maggiorazioni per grado: appello e cassazione
L'articolo 13, comma 1-bis, del T.U. applica agli importi di tabella due moltiplicatori: più la metà per i giudizi di impugnazione, il doppio davanti alla Corte di cassazione.
| Scaglione di valore | Primo grado | Appello (+50%) | Cassazione (x2) |
|---|---|---|---|
| fino a 1.100 € | 43 € | 64,50 € | 86 € |
| 1.100 - 5.200 € | 98 € | 147 € | 196 € |
| 5.200 - 26.000 € | 237 € | 355,50 € | 474 € |
| 26.000 - 52.000 € | 518 € | 777 € | 1.036 € |
| 52.000 - 260.000 € | 759 € | 1.138,50 € | 1.518 € |
| 260.000 - 520.000 € | 1.214 € | 1.821 € | 2.428 € |
| oltre 520.000 € | 1.686 € | 2.529 € | 3.372 € |
Alle impugnazioni si aggiunge una seconda voce, da mettere a preventivo insieme alla prima. Se l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile, chi l'ha proposta versa un ulteriore importo pari al contributo dovuto per quella stessa impugnazione: il giudice ne dà atto nel provvedimento e l'obbligo sorge con il deposito (art. 13, comma 1-quater). L'eccezione è il ricorso per cassazione dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 380-bis, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. (comma 1-quater.1).
Su un appello da 520.000 euro il conto è 2.529 euro all'iscrizione a ruolo e altri 2.529 euro in caso di rigetto integrale: cinquemila euro di sola imposta, che il cliente deve conoscere mentre decide se impugnare, cioè dentro il termine per l'impugnazione.
Valore indeterminabile e procedimenti a importo fisso
Il contributo unificato per valore indeterminabile sta dentro la stessa tabella, in due voci distinte.
- Processi civili di valore indeterminabile: 518 euro, lettera d).
- Processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace: 237 euro, lettera c).
I procedimenti esecutivi seguono invece importi fissi, stabiliti dall'articolo 13, commi 2 e 1-quinquies, del T.U.
| Procedimento | Contributo |
|---|---|
| Espropriazione immobiliare | 278 € |
| Altri processi esecutivi | 139 € (metà) |
| Esecuzioni mobiliari di valore inferiore a 2.500 € | 43 € |
| Opposizione agli atti esecutivi | 168 € |
| Istanza di ricerca telematica dei beni (art. 492-bis, secondo comma, c.p.c.) | 43 €, senza anticipazione forfettaria |
Il cautelare ante causam si calcola sul valore della domanda di merito, con la riduzione alla metà prevista per i procedimenti del libro IV, titolo I (art. 13, comma 3); quello proposto in corso di causa non genera un contributo autonomo, perché il contributo è dovuto per grado e il grado è già iscritto a ruolo.
Gli scaglioni fuori dal civile: tributario e amministrativo
Il processo tributario ha una propria tabella, all'articolo 13, comma 6-quater, del T.U., con importi più bassi e uno scaglione iniziale ereditato dalle vecchie lire. La norma parla ancora di commissioni tributarie, oggi corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
| Valore della controversia | Contributo |
|---|---|
| fino a 2.582,28 € | 30 € |
| oltre 2.582,28 € e fino a 5.000 € | 60 € |
| oltre 5.000 € e fino a 25.000 €, e valore indeterminabile | 120 € |
| oltre 25.000 € e fino a 75.000 € | 250 € |
| oltre 75.000 € e fino a 200.000 € | 500 € |
| oltre 200.000 € | 1.500 € |
Nel processo amministrativo (art. 13, comma 6-bis) il contributo non segue il valore ma il rito, e gli importi sono gli stessi davanti al TAR e al Consiglio di Stato: 650 euro nei casi ordinari e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 300 euro per accesso, silenzio, ottemperanza e per le controversie su cittadinanza, residenza, soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato, 1.800 euro per i ricorsi soggetti al rito abbreviato, da 2.000 a 6.000 euro negli appalti a seconda del valore della controversia. Le controversie di pubblico impiego scontano il contributo ridotto alla metà.
Aumento per mancata indicazione di codice fiscale e PEC
L'articolo 13, comma 3-bis, del T.U. prevede un aumento della metà del contributo quando la parte omette il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio (nel ricorso, per il processo tributario) o quando il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Nel processo amministrativo la stessa maggiorazione sta nel comma 6-bis.1, che aggiunge una regola sul carico: l'onere è comunque della parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese e anche se non si è costituita in giudizio.
La maggiorazione scatta di diritto, senza margini di valutazione. Su un contenzioso da 100.000 euro un codice fiscale mancante costa 379,50 euro in più, che nessun cliente accetta di vedere in nota spese.
Questo tipo di errore si previene a monte, non in fase di controllo. Se il codice fiscale della parte e la PEC del difensore arrivano dall'anagrafica della pratica invece di essere riscritti a mano nel modello, la casella non resta vuota: è uno dei motivi per cui conviene generare gli atti dal gestionale dello studio invece di ricopiare i dati nel modello Word di turno.
Le altre voci che si pagano con l'iscrizione a ruolo
Il contributo unificato non è l'unico esborso al momento del deposito.
- Anticipazione forfettaria di 27 euro per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile (art. 30 T.U.). Si versa insieme al contributo e vale per grado.
- Imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari, dovuta in aggiunta al contributo nei processi davanti alla Corte di cassazione (art. 13, comma 2-bis).
- Diritti di copia, secondo le tabelle allegate al Testo unico, che maturano in corso di causa e non all'iscrizione.
Il versamento si esegue per via telematica e la ricevuta va agganciata alla busta. Se manca, o è riferita a un importo inferiore, il problema non emerge al momento dell'invio ma nella fase di accettazione, con tutto quello che comporta quando il deposito è a ridosso della scadenza: la sequenza completa sta nella guida al pagamento del contributo unificato.
Dove si dichiara il valore e cosa succede se è sbagliato
La dichiarazione di valore va resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 2). Vale la pena scriverla anche quando il valore sembra evidente: se la dichiarazione manca, il processo si presume del valore della lettera g), cioè dello scaglione massimo (art. 13, comma 6). Una causa da 8.000 euro senza dichiarazione di valore passa da 237 a 1.686 euro di contributo, e in appello da 355,50 a 2.529 euro.
Nei procedimenti civili la causa non si iscrive a ruolo se non è versato almeno l'importo della lettera a), 43 euro, o il minor contributo dovuto per legge (art. 14, comma 3.1). Sopra quella soglia il deposito passa comunque. Se il valore dichiarato è inferiore a quello che risulta dagli atti, l'ufficio recupera la differenza con l'invito al pagamento dell'articolo 248, notificato alla parte entro trenta giorni dal deposito, con gli interessi al saggio legale e la sanzione dell'articolo 16, comma 1-bis; nei procedimenti civili lo stesso articolo 248, al comma 3-bis, consente di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dell'importo. Il conto arriva dopo, quando la pratica è chiusa e la posizione contabile con il cliente pure, e a quel punto la differenza resta quasi sempre allo studio.
Tre controlli, nell'ordine, prima di ogni deposito introduttivo:
- Lo scaglione deriva dal petitum senza interessi, con le domande cumulate già sommate.
- La dichiarazione di valore è materialmente scritta nelle conclusioni, anche quando il valore è indeterminabile. In quel caso si scrive che è indeterminabile e si versano 518 euro: la presunzione la fa scattare il silenzio, non l'indeterminabilità.
- Il moltiplicatore del grado è applicato prima di generare l'avviso di pagamento, non dopo.
Prima ancora dei tre controlli: il valore della causa va scritto nell'anagrafica della pratica il giorno in cui la pratica si apre, insieme al rito e al grado. Da lì il contributo si calcola una volta sola e si ricalcola quando cambia il grado o quando una riconvenzionale sposta lo scaglione. Chi lo ricostruisce dall'atto in bozza, alla vigilia del deposito, prima o poi lo sbaglia, e in appello lo sbaglia caro.
Le informazioni di questa pagina hanno finalità informative e non sostituiscono la verifica del testo vigente del D.P.R. 115/2002 nel caso concreto.



