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Esenzione contributo unificato: i casi previsti dal T.U.
Normativa

Esenzione contributo unificato: i casi previsti dal T.U.

A cura della Redazione Quantum · 6 settembre 2026 · 8 min di lettura

Quando il contributo unificato non si paga: esenzioni e riduzioni

L'esenzione dal contributo unificato si dichiara nell'atto introduttivo, non si chiede dopo. Lo impone l'art. 10, comma 6, del testo unico: la ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni. Da qui gli errori di cassa, sproporzionati rispetto all'importo in gioco. Chi versa un contributo non dovuto lo recupera con un'istanza di rimborso all'ufficio, con tempi che spesso superano il valore della somma; chi omette la dichiarazione riceve l'invito al pagamento mesi più tardi, quando la pratica è chiusa e la nota spese è già stata emessa.

I tre regimi che il linguaggio corrente chiama "esenzione" non stanno nello stesso posto e non hanno gli stessi effetti su cosa si scrive nelle conclusioni e su cosa si può addebitare al cliente.

Dove sta l'esenzione dal contributo unificato nel T.U. spese di giustizia

Il testo unico è il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L'art. 9, comma 1, fissa la regola generale: il contributo è dovuto per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e in quello tributario, "salvo quanto previsto dall'articolo 10". Quel rinvio è la porta d'ingresso delle esenzioni. Gli importi stanno invece nell'art. 13, in tabella nella guida agli scaglioni del contributo unificato.

RegimeNormaCosa si scrive nell'attoEffetto sulla cassa dello studio
Esenzione oggettivaart. 10 T.U. e leggi speciali richiamate dal comma 1la ragione dell'esenzione nelle conclusioni (art. 10, comma 6)nessuna anticipazione da registrare
Prenotazione a debitopatrocinio a spese dello Stato, art. 131, comma 2, T.U.estremi dell'ammissione, più la dichiarazione di valorenessuna anticipazione e nulla di richiedibile al cliente
Soglia di redditoart. 9, comma 1-bis, T.U.rileva il reddito imponibile della partecontributo dovuto o no a seconda del reddito

Tenerli separati cambia la formula da scrivere nelle conclusioni e quello che si può mettere in parcella.

Le materie esenti per legge, con il riferimento normativo

L'art. 10, comma 1, non è un elenco chiuso. Esclude dal contributo il processo "già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura". Due conseguenze pratiche.

La prima: l'esenzione viene quasi sempre da una legge speciale, non dal T.U., e nella dichiarazione va citata quella legge. Scrivere solo "esente ex art. 10 d.P.R. 115/2002" senza la norma che rende esente quel procedimento espone alla richiesta della cancelleria.

La seconda: l'esenzione deve essere piena. Un'agevolazione limitata a un certo valore, a una certa competenza o al solo bollo su alcuni atti non attiva il comma 1. Qui si sbaglia spesso, applicando per analogia un'esenzione letta in un'altra materia.

Lo stesso comma nomina poi quattro processi: la rettificazione di stato civile, la materia tavolare, l'equa riparazione per irragionevole durata del processo (art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89) e i ricorsi in materia di integrazione scolastica per il sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali (art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Una distinzione da fare subito: nelle controversie individuali di lavoro e in quelle di previdenza e assistenza obbligatorie non esiste un'esenzione per materia. L'art. 9, comma 1-bis, lega il pagamento al reddito imponibile della parte: paga chi, in base all'ultima dichiarazione, supera tre volte il limite fissato dall'art. 76 per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La verifica è sulla persona, non sul rito.

Patrocinio a spese dello Stato: cosa cambia sull'anticipazione

L'ammissione al patrocinio non rende il contributo non dovuto: lo rende prenotato a debito. L'art. 131, comma 2, lo elenca fra le somme annotate e non versate, che l'erario recupera, quando può, dalla parte soccombente non ammessa. Per la cassa dello studio l'effetto immediato è lo stesso dell'esenzione; le regole di redazione e di contabilizzazione no.

Tre punti che nella pratica saltano con regolarità.

  1. La dichiarazione di valore va resa comunque. L'art. 14, comma 2, impone che il valore del processo risulti da apposita dichiarazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo "anche nell'ipotesi di prenotazione a debito". Chi salta il valore perché tanto non si versa nulla lascia un vizio che la cancelleria rileva.
  2. Gli estremi dell'ammissione vanno nell'atto e nella pratica. Nel civile l'ammissione anticipata e provvisoria la delibera il Consiglio dell'Ordine degli avvocati (art. 126). Numero, data e ordine vanno nelle conclusioni; la delibera resta con gli atti, perché è la prova da produrre in caso di contestazione.
  3. Nulla si può chiedere al cliente. L'art. 85 vieta al difensore di chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo diversi da quelli previsti dal T.U., dichiara nullo ogni patto contrario e qualifica la violazione come grave illecito disciplinare. In contabilità significa che l'anticipazione non va registrata come recuperabile: se lo è, prima o poi finisce in una nota spese che non si può emettere.

Sul compenso, l'art. 130 riduce della metà gli importi liquidati al difensore della parte ammessa. Il criterio di liquidazione resta quello dei parametri: come si costruiscono lo abbiamo visto nella guida alle tariffe forensi del DM 147/2022.

Procedimenti in materia di famiglia, minori e capacità della persona

L'art. 10, comma 2, esenta il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, "e quello comunque riguardante la stessa". L'esenzione segue l'oggetto della domanda, non l'etichetta del rito.

Da qui tre letture da correggere.

  • Il mantenimento del coniuge o dell'ex coniuge non è mantenimento della prole e non è materia che riguardi la prole. Su quel capo il contributo resta dovuto.
  • Quando un giudizio cumula domande diverse, l'esenzione copre solo la parte che rientra nel comma 2. Sul resto il valore va dichiarato e il contributo versato.
  • L'esecuzione promossa per gli arretrati del mantenimento della prole rientra nell'esenzione, perché il comma 2 include espressamente il processo esecutivo.

Il comma 3 aggiunge un blocco che sfugge, perché non si legge come "famiglia": i procedimenti del libro II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III, IV e V del codice di procedura civile. Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno; dichiarazione di assenza e di morte presunta; provvedimenti relativi a minori interdetti e inabilitati. Un ricorso per amministrazione di sostegno depositato con il contributo pagato è denaro che poi va chiesto a rimborso.

Come e dove si dichiara l'esenzione nell'atto introduttivo

Il posto lo indica l'art. 10, comma 6: le conclusioni dell'atto introduttivo (per il tributario, le conclusioni del ricorso). La dichiarazione deve dire due cose, la ragione e la norma. Se invece il contributo è prenotato a debito, quello che non può mancare è la dichiarazione di valore dell'art. 14, comma 2.

Due formule che reggono il controllo di cancelleria:

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è esente ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.P.R. 115/2002, trattandosi di domanda relativa agli assegni per il mantenimento della prole.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [...] n. [...] del [...], con conseguente prenotazione a debito ai sensi dell'art. 131 d.P.R. 115/2002. Il valore della presente controversia è di euro [...].

L'indicazione va ripetuta nei dati di iscrizione a ruolo al momento del deposito telematico dell'atto: il redattore chiede la causale di esenzione, e se quel campo e le conclusioni divergono la cancelleria si ferma sul campo.

Una voce non segue il contributo unificato: l'anticipazione forfettaria di 27 euro per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art. 30). L'art. 10 non la nomina fra le esenzioni, mentre l'art. 131, comma 2, la prenota a debito per la parte ammessa al patrocinio. Va decisa a parte.

Se l'esenzione viene contestata: recupero e sanzioni

Quando l'ufficio ritiene il contributo non versato o insufficiente, notifica l'invito al pagamento dell'art. 248, con il termine di un mese e l'avvertenza dell'iscrizione a ruolo. Scaduto il termine, l'art. 16 aggiunge gli interessi al saggio legale, che decorrono dal deposito dell'atto, e la sanzione prevista dall'art. 71 del d.P.R. 131/1986.

L'invito arriva alla parte, ma di fatto lo intercetta lo studio, spesso su una posizione archiviata. La difesa consiste nel produrre la prova dell'esenzione: la delibera di ammissione, la norma speciale, l'estratto della domanda che circoscrive il capo esente. Se quei documenti non sono agganciati alla pratica, il recupero costa più del contributo.

Le controversie sul contributo unificato appartengono alla giurisdizione tributaria, come hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione. Rivolgersi al giudice del processo in cui il contributo è maturato fa perdere tempo e, a volte, il termine.

Fra il deposito e l'invito passano mesi. Il cliente ha già pagato la nota spese e la voce resta sullo studio: su come si tengono insieme anticipazioni, spese esenti e competenze abbiamo scritto nella guida alla parcellazione.

Una regola da applicare alle pratiche già aperte

Il regime del contributo va deciso prima di redigere le conclusioni e registrato in un campo obbligatorio della scheda della pratica, con tre valori: dovuto, esente con la norma, prenotato a debito con gli estremi della delibera. Se il dato sta nella pratica e non nella memoria di chi ha depositato, l'invito che arriva l'anno dopo non obbliga a ricostruire niente. Nel gestionale dello studio quel campo governa anche la voce di spesa: in QuantumX l'anticipazione su una pratica in patrocinio non finisce fra le somme da riaddebitare, e la delibera di ammissione resta allegata alla posizione.

Da fare adesso: estrarre le pratiche aperte in materia di famiglia e quelle con patrocinio ammesso, e controllare che il contributo non risulti anticipato come recuperabile dal cliente. Sulle prime dieci posizioni si capisce se il problema è isolato o di procedura.

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