Pignoramento presso terzi: atto, termini, dichiarazione
Normativa

Pignoramento presso terzi: atto, termini, dichiarazione

A cura della Redazione Quantum · 27 ottobre 2026 · 7 min di lettura

Pignoramento presso terzi: come si fa e quali termini rispettare

Il pignoramento presso terzi colpisce i crediti del debitore verso altri soggetti, o le sue cose che si trovano presso altri: lo stipendio pagato dal datore di lavoro, la pensione, il saldo del conto corrente, il canone che un inquilino versa al proprietario. È la forma di esecuzione più usata nel recupero crediti, perché non richiede di trovare e vendere beni: il terzo paga direttamente il creditore, dopo l'ordinanza del giudice.

Viene dopo il titolo esecutivo e dopo l'atto di precetto, scaduti i dieci giorni concessi al debitore per pagare. La disciplina è negli articoli 543-554 del codice di procedura civile, riscritti più volte: dal d.l. 132/2014 sull'iscrizione a ruolo, dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) sull'avviso al debitore e al terzo. Quanto segue ha finalità informative e va verificato sul testo vigente e sul caso concreto.

Chi è competente

Per l'espropriazione di crediti è competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26-bis c.p.c.). Fa eccezione il caso in cui il debitore sia una pubblica amministrazione: lì conta il luogo in cui ha sede il terzo debitore.

Per le cose del debitore che si trovano presso un terzo, come i beni in deposito, resta la regola generale dell'art. 26: il giudice del luogo in cui le cose si trovano.

Cosa contiene l'atto

Il pignoramento presso terzi si fa con un atto notificato dall'ufficiale giudiziario al terzo e al debitore. L'art. 543 c.p.c. ne fissa il contenuto. Oltre all'ingiunzione dell'art. 492, cioè l'intimazione al debitore di astenersi da atti che sottraggano i beni alla garanzia del credito, l'atto deve contenere:

  1. l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  2. l'indicazione, anche generica, delle cose o delle somme dovute dal terzo e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
  3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune del tribunale competente, e l'indirizzo PEC del creditore;
  4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la propria dichiarazione al creditore entro dieci giorni, con raccomandata o PEC, e l'avvertimento delle conseguenze se non lo fa.

L'indicazione «anche generica» dei crediti è quello che rende pratico il pignoramento verso le banche: non serve conoscere il numero del conto, basta indicare le somme che il terzo deve al debitore a qualsiasi titolo.

Iscrizione a ruolo: trenta giorni dalla consegna

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna l'originale dell'atto al creditore. Da quel momento il creditore ha trenta giorni per depositare nella cancelleria del tribunale competente la nota di iscrizione a ruolo, insieme alle copie conformi dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto (art. 543, quarto comma).

Il deposito oltre il termine fa perdere efficacia al pignoramento. Le copie le attesta conformi l'avvocato: le regole sono nella guida all'attestazione di conformità, e i passaggi del deposito in quella sull'iscrizione a ruolo.

L'avviso al debitore e al terzo

La riforma Cartabia ha aggiunto un adempimento che prima non c'era. Entro la data dell'udienza indicata nell'atto, il creditore deve notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con il numero di ruolo della procedura, e depositare l'avviso notificato nel processo esecutivo (art. 543, quinto comma).

Se l'avviso non viene notificato, o non viene depositato, il pignoramento perde efficacia. Gli obblighi del terzo cessano, e con loro il vincolo sulle somme. È la scadenza che sfugge più facilmente, perché arriva dopo un deposito già fatto: va annotata il giorno in cui la procedura riceve il numero di ruolo.

La dichiarazione del terzo

Il terzo dichiara di quali cose o somme è debitore o si trova in possesso, e quando deve pagarle o consegnarle (art. 547). La dichiarazione arriva al creditore con raccomandata o PEC, entro i dieci giorni indicati nell'atto.

Tre scenari:

  • il terzo dichiara un credito: alla prima udienza il giudice assegna le somme con ordinanza (art. 553), e il terzo paga il creditore;
  • il terzo non dichiara o non compare: se il terzo non comunica la dichiarazione e non la rende nemmeno all'udienza successiva fissata dal giudice, il credito si considera non contestato nei termini indicati dal creditore (art. 548). L'ordinanza di assegnazione si fonda allora sull'atto di pignoramento;
  • la dichiarazione è contestata: il giudice risolve la contestazione con ordinanza, dopo i necessari accertamenti (art. 549).

Dalla notifica dell'atto il terzo è soggetto agli obblighi del custode, nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà (art. 546). Le somme oltre quel limite restano disponibili per il debitore.

Stipendi, pensioni e conto corrente

L'art. 545 c.p.c. limita quello che si può pignorare sulle somme dovute a titolo di stipendio o pensione:

SommeCosa si può pignorare
Stipendio o salario, per crediti ordinariun quinto
Stipendio, con più crediti di natura diversanon oltre la metà, sommati
Pensionela parte che eccede il doppio dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 € al mese che resta al pensionato, e su quella un quinto
Stipendio o pensione già accreditati sul conto prima del pignoramentola parte che eccede il triplo dell'assegno sociale
Accrediti successivi al pignoramentogli stessi limiti di stipendio e pensione

Un pignoramento oltre questi limiti è parzialmente inefficace, e il giudice lo rileva anche d'ufficio. Per i crediti alimentari e per quelli dell'agente della riscossione valgono regole proprie.

Le spese

Il contributo unificato si paga quando si chiede l'assegnazione: per un'esecuzione mobiliare è di 43 € sotto i 2.500 € di valore e di 139 € negli altri casi (art. 13, comma 2, DPR 115/2002). Il dettaglio è nella guida al contributo unificato. Le spese della procedura le liquida il giudice nell'ordinanza di assegnazione e sono a carico del debitore.

Le scadenze da segnare il giorno della notifica

Un pignoramento presso terzi genera almeno cinque date, ognuna con una conseguenza diversa se salta:

ScadenzaDa quandoSe salta
Notifica del pignoramentoentro 90 giorni dalla notifica del precettoserve un nuovo precetto
Dichiarazione del terzo10 giorni dalla notificasi va all'udienza per la dichiarazione
Iscrizione a ruolo30 giorni dalla consegna dell'atto al creditoreil pignoramento perde efficacia
Notifica e deposito dell'avviso di iscrizioneentro l'udienzail pignoramento perde efficacia
Udienza di comparizioneindicata nell'atto

In QuantumX le scadenze nascono sulla pratica dalla data di notifica e restano visibili a chi la segue.

Domande frequenti

Entro quando si iscrive a ruolo il pignoramento presso terzi?

Entro trenta giorni da quando l'ufficiale giudiziario consegna al creditore l'originale dell'atto notificato. Con la nota di iscrizione si depositano le copie conformi dell'atto, del titolo esecutivo e del precetto. Oltre il termine il pignoramento perde efficacia (art. 543 c.p.c.).

Cosa succede se il terzo non rende la dichiarazione?

Se il terzo non comunica la dichiarazione e non la rende all'udienza fissata dal giudice, il credito si considera non contestato nei termini indicati dal creditore, e il giudice può assegnare le somme sulla base dell'atto di pignoramento (art. 548 c.p.c.).

Quanto si può pignorare dello stipendio?

Per i crediti ordinari, un quinto. Se concorrono crediti di natura diversa, il pignoramento non può superare la metà dello stipendio (art. 545 c.p.c.).

Cos'è l'avviso di iscrizione a ruolo introdotto dalla riforma Cartabia?

È l'avviso con il numero di ruolo della procedura che il creditore deve notificare al debitore e al terzo, e depositare, entro la data dell'udienza. Se manca, il pignoramento perde efficacia (art. 543, quinto comma, c.p.c.).

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