Procedimento semplificato di cognizione: termini e ricorso
Normativa

Procedimento semplificato di cognizione: termini e ricorso

A cura della Redazione Quantum · 27 ottobre 2026 · 6 min di lettura

Procedimento semplificato di cognizione: come funziona e quali termini ha

Il procedimento semplificato di cognizione ha preso il posto del vecchio rito sommario (artt. 702-bis e seguenti) per le cause introdotte dal 1° marzo 2023. È disciplinato dagli artt. 281-decies, 281-undecies, 281-duodecies e 281-terdecies c.p.c., introdotti dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) e ritoccati dal correttivo (d.lgs. 164/2024).

Si introduce con ricorso, ha termini molto più brevi del rito ordinario e si chiude con una sentenza. Per lo studio vuol dire due cose: una causa che può arrivare a decisione in mesi invece che in anni, e un calendario di scadenze che non si sovrappone a quello della citazione. Quanto segue ha finalità informative e va verificato sul testo vigente e sul caso concreto.

Quando si può usare

L'art. 281-decies prevede due situazioni.

Quando la causa è semplice. Il giudizio si introduce nelle forme del procedimento semplificato quando:

  • i fatti di causa non sono controversi;
  • la domanda è fondata su prova documentale;
  • la domanda è di pronta soluzione;
  • la causa richiede un'istruzione non complessa.

Quando il tribunale giudica in composizione monocratica. In queste cause la domanda può sempre essere proposta con il rito semplificato, a scelta dell'attore.

In alcune materie il rito semplificato è imposto dalla legge. Fra queste, per lo studio, conta la liquidazione dei compensi dell'avvocato verso il proprio cliente (art. 14 del d.lgs. 150/2011): il tribunale decide in composizione collegiale e la decisione non è appellabile. Il confronto con la via monitoria è nella guida al decreto ingiuntivo per i compensi dell'avvocato.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza

La domanda si propone con ricorso sottoscritto dal difensore, che contiene gli stessi elementi della citazione elencati dall'art. 163 c.p.c. (tribunale, parti, oggetto, fatti ed elementi di diritto esposti in modo chiaro e specifico, mezzi di prova, procura) e l'avvertimento al convenuto sulle decadenze. Il contenuto è spiegato nella guida all'atto di citazione.

Depositato il ricorso, il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti e il termine per la costituzione del convenuto. L'attore notifica al convenuto il ricorso e il decreto (art. 281-undecies).

I termini

PassaggioTermineNorma
Notifica di ricorso e decretoalmeno 40 giorni liberi prima dell'udienza, 60 se la notificazione avviene all'esteroart. 281-undecies
Costituzione del convenutoalmeno 10 giorni prima dell'udienza, con comparsa di rispostaart. 281-undecies
Domande ed eccezioni dell'attore in rispostaentro la prima udienza, a pena di decadenzaart. 281-duodecies
Memorie, se autorizzatefino a 20 giorni per precisare e modificare domande, indicare prove e produrre documenti; ulteriori 10 per replicare e dedurre prova contrariaart. 281-duodecies

Il confronto con il rito ordinario chiarisce perché i termini vanno ricontrollati ogni volta:

Rito ordinarioSemplificato
Atto introduttivocitazionericorso
Termine a comparire120 giorni liberi40 giorni liberi
Costituzione del convenuto70 giorni prima dell'udienza10 giorni prima
Memorietre, a scadenze fisse (art. 171-ter)solo se il giudice le concede, 20 + 10 giorni
Decisionesentenzasentenza

Chi lavora abitualmente con il rito ordinario tende a portarsi dietro i suoi numeri. Nel semplificato i 70 giorni del convenuto diventano 10, e le memorie dell'art. 171-ter non ci sono. La guida alla costituzione in giudizio mette a confronto i termini dei diversi riti.

La costituzione del convenuto

Il convenuto si costituisce depositando la comparsa di risposta, nella quale propone le sue difese, prende posizione sui fatti, indica i mezzi di prova e i documenti, e formula a pena di decadenza le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio. Se vuole chiamare in causa un terzo, deve dichiararlo nella comparsa e chiedere al giudice lo spostamento dell'udienza, per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini.

La prima udienza e il passaggio al rito ordinario

Alla prima udienza il giudice verifica se la causa si presta al rito semplificato. Se ritiene che manchino i presupposti, perché i fatti sono controversi e serve un'istruzione complessa, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione nelle forme del rito ordinario e fissa l'udienza dell'art. 183. Da quel momento decorrono i termini delle memorie dell'art. 171-ter (art. 281-duodecies, primo comma).

Il passaggio può avvenire anche al contrario. Nel rito ordinario, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice può disporre alla prima udienza la prosecuzione con il rito semplificato, quando ne ricorrono i presupposti (art. 183-bis c.p.c.).

In entrambi i casi il calendario cambia a metà strada. Le scadenze già annotate vanno rifatte dalla data dell'ordinanza.

Istruzione e decisione

Se la causa non richiede istruzione, il giudice può passare subito alla decisione. Altrimenti ammette i mezzi di prova e procede all'assunzione. La causa si decide con sentenza (art. 281-terdecies), impugnabile con i mezzi ordinari, salvo i casi in cui la legge la dichiara non appellabile, come per i compensi dell'avvocato.

Per il contributo unificato il rito semplificato segue gli scaglioni ordinari per valore: la tabella è nella guida al contributo unificato.

Quando conviene sceglierlo

La scelta fra citazione e ricorso, nelle cause monocratiche, è dell'attore. Il semplificato conviene quando la prova è già nei documenti (un contratto, una fattura non contestata, una corrispondenza in cui il debitore riconosce il debito) e quando i tempi contano. Conviene meno quando la ricostruzione dei fatti richiederà testimoni e consulenze: il giudice potrebbe disporre il passaggio al rito ordinario, e il tempo guadagnato all'inizio si perde.

Sul calendario il semplificato ha tre insidie: termini brevi, memorie solo su autorizzazione e un rito che può cambiare alla prima udienza. In QuantumX le scadenze stanno sulla pratica e si ricalcolano quando cambia una data.

Domande frequenti

Quali sono i termini del procedimento semplificato di cognizione?

Fra la notifica di ricorso e decreto e l'udienza devono passare almeno 40 giorni liberi, 60 se la notificazione avviene all'estero. Il convenuto si costituisce almeno 10 giorni prima dell'udienza (art. 281-undecies c.p.c.). Le memorie, se il giudice le concede, hanno termini fino a 20 e 10 giorni (art. 281-duodecies).

Il procedimento semplificato ha sostituito il rito sommario?

Sì. Per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 il rito sommario degli artt. 702-bis e seguenti è stato sostituito dal procedimento semplificato di cognizione degli artt. 281-decies e seguenti c.p.c.

Si può passare dal rito semplificato al rito ordinario?

Sì. Se il giudice ritiene che manchino i presupposti del semplificato, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione con il rito ordinario e fissa l'udienza dell'art. 183 c.p.c. Vale anche il passaggio inverso, dal rito ordinario al semplificato, previsto dall'art. 183-bis.

Come si decide la causa nel procedimento semplificato?

Con sentenza (art. 281-terdecies c.p.c.), impugnabile nei modi ordinari salvo i casi in cui la legge la dichiara non appellabile.

Ti mandiamo il prossimo?

Una email quando pubblichiamo qualcosa di utile per lo studio. Niente altro.

Pronto a digitalizzare il tuo studio?

Prenota una demo: ti mostriamo Quantum sul tuo studio, in 30 minuti.

Quantum Legal

Check-up gratuito dello studio

Due domande per capire da dove partire, poi ti richiamiamo noi.

Cosa serve al tuo studio? *
Quanti professionisti lavorano nello studio? *