Decreto ingiuntivo: come si ottiene e cosa succede dopo
Il decreto ingiuntivo è l'ordine di pagamento che il giudice emette sulla sola base dei documenti del creditore, senza sentire il debitore. È la strada ordinaria per recuperare un credito documentato: una fattura non pagata con il contratto alle spalle, un riconoscimento di debito, un assegno protestato. Il contraddittorio arriva dopo, ed è eventuale: se il debitore non si oppone entro il termine, il decreto diventa definitivo e vale come una sentenza.
La disciplina sta negli articoli da 633 a 656 del codice di procedura civile. Quanto segue ha finalità informative: prima di depositare un ricorso la verifica va fatta sul testo vigente e sul caso concreto.
Per il caso particolare dei compensi dell'avvocato, con il parere del Consiglio dell'Ordine e il rito dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011, c'è una guida a parte sul decreto ingiuntivo per compensi.
Quando si può chiedere: le condizioni dell'art. 633 c.p.c.
Il procedimento monitorio è ammesso per tre tipi di pretesa:
- il pagamento di una somma liquida di denaro, cioè determinata o determinabile con un calcolo aritmetico;
- la consegna di una quantità determinata di cose fungibili;
- la consegna di una cosa mobile determinata.
Non basta che il credito esista: deve risultare da una prova scritta (art. 633, n. 1). L'art. 634 c.p.c. elenca cosa vale come tale: promesse unilaterali, scritture private, telegrammi, polizze, anche se mancano dei requisiti formali richiesti dalla legge. Per i crediti di un'impresa verso un'altra impresa, relativi a somministrazioni di merci o di denaro o a prestazioni di servizi, valgono anche gli estratti autentici delle scritture contabili, con le formalità previste dal secondo comma dello stesso articolo.
In pratica la fattura da sola è sufficiente per ottenere il decreto, ma pesa poco nell'eventuale opposizione, dove il creditore deve provare il rapporto da cui la fattura nasce. Conviene allegare fin da subito il contratto, gli ordini, i documenti di trasporto, le email in cui il debitore riconosce la fornitura o chiede una dilazione.
I numeri 2 e 3 dell'art. 633 riguardano onorari e spese di avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari, notai e altri professionisti, con le regole dell'art. 636 c.p.c. sulla parcella e sul parere dell'associazione professionale.
Il ricorso: cosa contiene e dove si deposita
La domanda si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la domanda in via ordinaria, giudice di pace o tribunale (art. 637 c.p.c.). L'art. 638 chiede l'indicazione delle parti, delle prove prodotte e del domicilio eletto o della dichiarazione di residenza del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito.
| Elemento del ricorso | Cosa scrivere |
|---|---|
| Parti | dati del creditore e del debitore, con codice fiscale e, se c'è, il domicilio digitale |
| Credito | importo in linea capitale, titolo da cui nasce, scadenza |
| Prova scritta | elenco dei documenti allegati e cosa dimostra ciascuno |
| Interessi | tipo (legali o moratori), decorrenza e norma applicata |
| Provvisoria esecuzione | se si chiede, con il motivo dell'art. 642 c.p.c. |
| Conclusioni | ingiunzione di pagamento, spese e compensi della procedura |
Davanti al tribunale il ricorso si deposita in via telematica, con la procura alle liti e i documenti nella stessa busta. Il contributo unificato per il monitorio è ridotto alla metà rispetto all'importo dello scaglione: il calcolatore del contributo unificato ha la voce apposita. Come si paga e come si allega la ricevuta è spiegato nella guida al pagamento del contributo unificato.
Sugli interessi conviene scegliere il conteggio prima di scrivere: se il debitore è un'impresa, un professionista o una pubblica amministrazione si applicano gli interessi moratori del d.lgs. 231/2002, calcolabili con il calcolatore degli interessi moratori; se è un consumatore, gli interessi legali.
La decisione del giudice: accoglimento, integrazione, rigetto
Se ritiene insufficiente la prova, il giudice invita il ricorrente a integrarla (art. 640 c.p.c.). Se il ricorrente non risponde o ritira il ricorso, la domanda è rigettata con decreto motivato, che non impedisce di riproporla, anche in via ordinaria.
Se accoglie, il giudice emette il decreto, che per l'art. 641 c.p.c. ingiunge di pagare o consegnare entro quaranta giorni e avverte che nello stesso termine si può proporre opposizione, e che in mancanza si procederà a esecuzione forzata. Il termine può essere ridotto fino a dieci giorni o aumentato fino a sessanta quando ci sono giusti motivi. Per un debitore residente in un altro Stato dell'Unione europea è di cinquanta giorni, riducibile fino a venti; per chi risiede altrove è di sessanta, e non può scendere sotto i trenta né superare i centoventi. Nel decreto il giudice liquida anche le spese e i compensi della procedura.
La provvisoria esecuzione
Di regola il decreto non è subito esecutivo: lo diventa se il debitore non si oppone. L'art. 642 c.p.c. permette però di chiedere la provvisoria esecuzione già nel ricorso, e distingue due situazioni.
| Situazione | Cosa fa il giudice |
|---|---|
| Credito fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato | se il ricorrente lo chiede, deve concedere la provvisoria esecuzione |
| Grave pregiudizio nel ritardo, oppure documentazione sottoscritta dal debitore che prova il diritto | può concederla, anche imponendo una cauzione |
La seconda ipotesi è quella che interessa più spesso: un riconoscimento di debito firmato, un piano di rientro accettato, un preventivo controfirmato. Va chiesta in modo espresso e motivato, perché d'ufficio non si concede.
Con la provvisoria esecuzione il creditore può notificare subito il precetto e iscrivere ipoteca giudiziale (art. 655 c.p.c.), senza aspettare i quaranta giorni.
La notifica: sessanta giorni, pena l'inefficacia
Ricorso e decreto si notificano insieme al debitore (art. 643 c.p.c.). La notifica è il punto in cui si perdono più decreti: per l'art. 644 c.p.c. il decreto diventa inefficace se non è notificato entro sessanta giorni dalla pronuncia, novanta se la notifica va eseguita all'estero. Il termine corre dal deposito del provvedimento, non da quando la cancelleria lo comunica, e quindi la data va presa dal fascicolo telematico appena il decreto è emesso.
Il decreto inefficace non impedisce di riproporre la domanda, ma si ricomincia da capo, con un secondo contributo e un secondo deposito.
La notifica si può fare in proprio via PEC ai sensi della legge 53/1994, e verso imprese e professionisti è un obbligo da quando la riforma ha introdotto l'art. 3-ter in quella legge: procedura e relata sono nella guida alla notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. L'indirizzo si prende dagli elenchi pubblici, spiegati nella guida a INI-PEC e ReGIndE.
Il decreto notificato interrompe la prescrizione del credito, come qualunque atto con cui si inizia un giudizio.
Dopo la notifica: opposizione o decreto definitivo
Dalla notifica il debitore ha quaranta giorni (o il diverso termine fissato nel decreto) per proporre opposizione. Il termine si allunga se attraversa la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Se il termine passa senza opposizione, o se l'opponente non si costituisce, il giudice dichiara il decreto esecutivo su istanza del creditore (art. 647 c.p.c.). A quel punto il decreto non è più contestabile, salvo l'opposizione tardiva dell'art. 650 c.p.c., riservata a chi prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore.
Se il debitore si oppone, si apre un giudizio ordinario in cui il creditore resta chi deve provare il credito: lo spieghiamo nell'articolo sull'opposizione a decreto ingiuntivo. In quel giudizio, dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione, l'onere di avviare la mediazione nelle materie in cui è condizione di procedibilità grava su chi ha chiesto il decreto (art. 5-bis del d.lgs. 28/2010). La fase monitoria, invece, ne è esclusa: per chiedere il decreto non serve passare prima dall'organismo di mediazione.
Con il decreto esecutivo e non pagato il passo successivo è l'atto di precetto. Per l'art. 654 c.p.c. non serve notificare di nuovo il decreto, ma il precetto deve menzionare il provvedimento che ne ha dichiarato l'esecutorietà.
Le date da mettere in agenda
Un decreto ingiuntivo genera almeno quattro scadenze, e due di queste sono del creditore:
- sessanta giorni dalla pronuncia per notificare (novanta all'estero);
- quaranta giorni dalla notifica, o il termine diverso del decreto, per l'eventuale opposizione;
- dopo la scadenza, l'istanza di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.;
- novanta giorni dalla notifica del precetto per iniziare l'esecuzione, oltre i quali il precetto perde efficacia (art. 481 c.p.c.).
Il calcolatore dei termini processuali conta i giorni con la sospensione feriale e lo slittamento al primo giorno non festivo. Se lo studio segue molti recuperi, le date vanno sulla pratica e non nell'agenda di chi l'ha in carico: un gestionale per studi legali che collega scadenze, documenti e pagamenti ricevuti mostra quali decreti stanno per diventare inefficaci prima che succeda.
Domande frequenti
Quanto tempo ha il debitore per opporsi al decreto ingiuntivo?
Quaranta giorni dalla notifica, salvo che il giudice abbia ridotto il termine fino a dieci giorni o lo abbia aumentato fino a sessanta (art. 641 c.p.c.). Per chi risiede all'estero i termini sono più lunghi. Il periodo dal 1° al 31 agosto non si conta.
Entro quando va notificato il decreto ingiuntivo?
Entro sessanta giorni dalla pronuncia, novanta se la notifica si esegue all'estero. Oltre quel termine il decreto è inefficace (art. 644 c.p.c.) e la domanda va riproposta.
Basta una fattura per ottenere il decreto ingiuntivo?
Per l'emissione del decreto la fattura è considerata prova scritta sufficiente. Se il debitore si oppone, però, il creditore deve dimostrare il rapporto da cui il credito nasce, e per questo conviene allegare già con il ricorso il contratto, gli ordini e la corrispondenza in cui il debitore riconosce la prestazione.
Quando il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo?
Quando il giudice lo dichiara tale su richiesta del ricorrente. Deve farlo se il credito si fonda su cambiale, assegno, certificato di liquidazione di borsa o atto notarile; può farlo se c'è grave pregiudizio nel ritardo o se il ricorrente produce documenti firmati dal debitore (art. 642 c.p.c.).
Prima del decreto ingiuntivo serve la mediazione?
No. La fase monitoria è esclusa dalla mediazione obbligatoria. Nel giudizio di opposizione, nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità, l'onere di avviarla grava sul creditore che ha chiesto il decreto (art. 5-bis del d.lgs. 28/2010). L'elenco delle materie è nella guida alla mediazione obbligatoria.



