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Interessi legali: saggio vigente e tabella storica
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Interessi legali: saggio vigente e tabella storica

A cura della Redazione Quantum · 6 settembre 2026 · 11 min di lettura

Interessi legali: il saggio in vigore, come si calcolano, la tabella storica

Il saggio degli interessi legali è l'1,60% annuo dal 1° gennaio 2026, fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025. Il numero da solo serve a poco. Su un credito che matura da due o tre anni non si applica un saggio unico ma tanti saggi quanti sono gli anni attraversati, e negli ultimi dieci anni si è passati dallo 0,01% al 5%: un conteggio costruito sul tasso di oggi ed esteso a tutto il periodo è sbagliato in partenza.

Pagina aggiornata al 6 settembre 2026. Saggio in vigore: 1,60%. Il decreto per il 2027 va pubblicato entro il 15 dicembre 2026; in mancanza, l'1,60% prosegue anche l'anno prossimo.

Dove si trova la regola: art. 1284 c.c. e il decreto annuale del MEF

Il primo comma dell'art. 1284 c.c. fissa il saggio "in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno" e attribuisce al Ministro il potere di modificarlo ogni anno con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale "non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce". I criteri sono due: il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il tasso di inflazione registrato nell'anno. La norma disciplina anche il silenzio: se entro il 15 dicembre non è fissata una nuova misura, il saggio resta invariato per l'anno successivo.

Il 5 per cento del primo comma resta la misura di base su cui il decreto annuale interviene. In un atto, quindi, il saggio si cita risalendo al decreto che lo ha fissato, con la sua data e il numero di Gazzetta, non alla tabella di un sito.

Altri due commi pesano nella pratica quotidiana. Il secondo applica lo stesso saggio agli interessi convenzionali quando le parti non ne hanno determinato la misura. Il terzo richiede la forma scritta per gli interessi superiori alla misura legale: un tasso più alto concordato a voce non regge, e il credito produce interessi nella sola misura legale. Su una fornitura ricorrente o su un mandato pluriennale la differenza si accumula in fretta.

Il saggio in vigore e la data da cui si applica

L'1,60% si applica agli interessi che maturano dal 1° gennaio 2026. Non retroagisce e non tocca quanto già maturato: la quota di interessi del 2025 resta calcolata al 2%, quella del 2024 al 2,50%, e così indietro fino alla data di decorrenza.

Il tasso di interesse legale si sceglie quindi in base al momento in cui l'interesse matura, non in base a quando il credito è sorto e neppure a quando si redige il conteggio. Gli errori ricorrenti sono due, speculari: congelare il tasso in vigore alla decorrenza per tutta la durata, oppure applicare a ritroso quello corrente.

La tabella storica dei saggi di interesse legale, anno per anno

DalAlSaggio annuoAtto
21/04/194215/12/19905,00%testo originario art. 1284 c.c.
16/12/199031/12/199610,00%legge 353/1990
01/01/199731/12/19985,00%legge 662/1996
01/01/199931/12/20002,50%DM 10 dicembre 1998
01/01/200131/12/20013,50%DM 11 dicembre 2000
01/01/200231/12/20033,00%DM 11 dicembre 2001
01/01/200431/12/20072,50%DM 1° dicembre 2003
01/01/200831/12/20093,00%DM 12 dicembre 2007
01/01/201031/12/20101,00%DM 4 dicembre 2009
01/01/201131/12/20111,50%DM 7 dicembre 2010
01/01/201231/12/20132,50%DM 12 dicembre 2011
01/01/201431/12/20141,00%DM 12 dicembre 2013
01/01/201531/12/20150,50%DM 11 dicembre 2014
01/01/201631/12/20160,20%DM 11 dicembre 2015
01/01/201731/12/20170,10%DM 7 dicembre 2016
01/01/201831/12/20180,30%DM 13 dicembre 2017
01/01/201931/12/20190,80%DM 12 dicembre 2018
01/01/202031/12/20200,05%DM 12 dicembre 2019
01/01/202131/12/20210,01%DM 11 dicembre 2020
01/01/202231/12/20221,25%DM 13 dicembre 2021
01/01/202331/12/20235,00%DM 13 dicembre 2022
01/01/202431/12/20242,50%DM 29 novembre 2023
01/01/202531/12/20252,00%DM 10 dicembre 2024
01/01/2026in vigore1,60%DM 10 dicembre 2025

Due avvertenze prima di portare la tabella dentro un atto. I periodi non coincidono con l'anno solare, perché più volte il decreto non è intervenuto e il saggio è rimasto fermo per più anni di fila: dal 2004 al 2007 non è cambiato. E in un conteggio destinato al giudice conviene riportare in calce il decreto applicato a ciascun segmento, così il controllo si fa leggendo invece di rifare i calcoli.

Il saggio maggiorato dopo la domanda giudiziale: art. 1284 comma 4

Il quarto comma dell'art. 1284 c.c., introdotto dall'art. 17 del d.l. 132/2014 convertito dalla legge 162/2014, dispone che "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". Il quinto comma estende la regola all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

Il rinvio è al d.lgs. 231/2002, da non confondere con il d.lgs. 231/2007 sull'antiriciclaggio né con il d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. L'art. 5 del d.lgs. 231/2002 costruisce il saggio come tasso di riferimento semestrale maggiorato di otto punti percentuali, e il MEF dà notizia del tasso di riferimento con un comunicato in Gazzetta Ufficiale a ogni semestre. Per il 2026:

SemestreTasso di riferimentoMaggiorazioneSaggio complessivo
1° gennaio - 30 giugno 20262,15%8 punti10,15%
1° luglio - 31 dicembre 20262,40%8 punti10,40%

Il salto del secondo semestre viene dalla decisione BCE dell'11 giugno 2026, efficace dal 17, che ha portato al 2,40% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali. La maggiorazione di otto punti si applica alle transazioni commerciali concluse dal 1° gennaio 2013 (art. 3 del d.lgs. 192/2012); il meccanismo semestrale e il conteggio a scaglioni sono trattati nella guida agli interessi moratori.

Su 20.000 euro, un anno di interessi all'1,60% vale 320 euro, un anno al 10,40% ne vale 2.080. Il quarto comma serve a rendere il processo meno conveniente del pagamento.

L'ambito di applicazione non è pacifico. Si discute se la disposizione valga per qualunque obbligazione pecuniaria o soltanto per i crediti di fonte negoziale, e il rinvio pregiudiziale che avrebbe dovuto chiarirlo per i crediti di lavoro e per le obbligazioni da fatto illecito si è chiuso con una pronuncia in rito (Sezioni Unite, sentenza n. 12974 del 13 maggio 2024, che ha dichiarato inammissibile il rinvio): la questione resta aperta.

Un passaggio, però, è già deciso, e pesa più della disputa teorica. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, hanno affermato che quando il giudice condanna al pagamento degli "interessi legali" senza altra specificazione, e il titolo non contiene l'accertamento del diritto al saggio previsto dalla legislazione speciale per il periodo successivo alla domanda, in sede esecutiva si applica il saggio del primo comma.

Da qui un accorgimento che conviene comunque: la domanda va formulata in modo esplicito, richiamando il quarto comma e indicando la data da cui il saggio maggiorato decorre. Una condanna generica "oltre interessi legali" chiude la partita al primo comma, e lo si scopre in sede esecutiva, quando il titolo è già formato.

Come si calcolano gli interessi su periodi che attraversano più saggi

Il calcolo si fa a segmenti. Si spezza il periodo in tanti tratti quanti sono i saggi attraversati, si calcola ciascun tratto con la formula capitale x saggio x giorni del segmento / giorni dell'anno, si sommano i risultati.

Prima vanno fissate due convenzioni, e vanno dichiarate nel conteggio perché cambiano il risultato. La prima è il computo dei giorni: si esclude il giorno iniziale e si include quello finale, con la stessa logica del computo dei termini processuali. La seconda è il divisore: giorni effettivi dell'anno (365, oppure 366 negli anni bisestili) o anno commerciale di 360 giorni. Il criterio più diffuso è il primo. Quale si scelga conta meno del non cambiarlo a metà conteggio.

Esempio con capitale di 20.000 euro e interessi legali dal 15 aprile 2024 al 30 settembre 2026.

SegmentoSaggioGiorniDivisoreInteressi
16/04/2024 - 31/12/20242,50%260366355,19 €
01/01/2025 - 31/12/20252,00%365365400,00 €
01/01/2026 - 30/09/20261,60%273365239,34 €
Totale898994,53 €

Lo stesso capitale, sullo stesso periodo, calcolato con un saggio unico dà 1.229,16 euro applicando il 2,50% (quello in vigore alla decorrenza) e 786,66 euro applicando l'1,60% (quello di oggi). Fra le due scorciatoie ballano 442,50 euro, e nessuna delle due restituisce il numero corretto.

Se dentro il periodo cade una domanda giudiziale e ricorre il quarto comma, ai segmenti annuali se ne aggiungono altri: dalla data della domanda il saggio cambia ogni semestre. Se invece il credito è un debito di valore, la base su cui gli interessi si calcolano va determinata prima e non coincide con il capitale nominale: la questione è trattata nella guida alla rivalutazione monetaria.

Interessi legali e interessi moratori: quando si applica l'uno e quando l'altro

Le figure da tenere distinte sono tre, con presupposti diversi.

  • Interessi corrispettivi, art. 1282 c.c.: i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. Non serve alcun inadempimento, bastano liquidità ed esigibilità.
  • Interessi moratori, art. 1224 c.c.: dal giorno della mora sono dovuti gli interessi legali anche se non erano dovuti prima e anche se il creditore non prova di aver sofferto un danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore alla legale, i moratori seguono quella misura. Il secondo comma riconosce il maggior danno al creditore che lo dimostri, ma lo esclude quando le parti hanno convenuto la misura degli interessi moratori.
  • Interessi da ritardo nelle transazioni commerciali, d.lgs. 231/2002: gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza costituzione in mora (art. 4), e il saggio è quello maggiorato di otto punti dell'art. 5.

Quale dei tre regimi copra il credito dipende dalle parti e dall'oggetto del rapporto. Il d.lgs. 231/2002 riguarda i contratti tra imprese, o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, e la sua nozione di imprenditore comprende chi esercita una libera professione (art. 2). Una parcella non pagata da un cliente impresa rientra nel perimetro, con mora automatica dalla scadenza; la stessa parcella verso un cliente consumatore no, e lì si torna all'art. 1224 c.c. con una costituzione in mora da provare. Sul recupero, l'art. 6 riconosce al creditore un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento, fatta salva la prova del maggior danno.

Portare il calcolo nella pratica e in nota spese

Il conteggio degli interessi invecchia. Quello preparato a marzo per una diffida non serve a novembre per il ricorso monitorio, e il 1° gennaio successivo cambia comunque il saggio dell'ultimo segmento. Se vive in un foglio di calcolo sul computer di chi lo ha scritto, ogni aggiornamento è una riscrittura da capo, e il rischio non è il calcolo ma la versione: due allegati con due totali diversi nello stesso procedimento.

Accanto alla pratica va conservato l'insieme dei dati da cui il numero si rigenera: capitale, data di decorrenza con l'atto che la fissa, regime applicabile, segmenti con saggio e decreto, convenzione sui giorni. Quando queste voci stanno agganciate alla posizione dentro il gestionale dello studio, insieme alle scadenze e ai compensi, l'aggiornamento diventa un ricalcolo invece di una ricostruzione, e chi subentra trova il percorso e non solo il risultato. Vale la stessa logica dei parametri forensi del DM 55/2014, aggiornati dal DM 147/2022: il valore finale è difendibile solo se resta leggibile il modo in cui ci si è arrivati.

In nota spese e in fattura gli interessi restano una voce a sé, distinta dal compenso e dagli accessori: si indicano con capitale, periodo e saggio applicato, non annegati in un totale. Sulla struttura del documento e sulle voci che lo compongono, vedi la guida alla parcellazione.

Un totale senza il percorso che lo genera si contesta in due minuti e si difende in due ore. L'errore più costoso, però, sta a monte del calcolo: chiedere gli interessi "come per legge" nelle conclusioni. Chi scrive così ottiene il primo comma. Il quarto va chiesto per nome, indicando la data da cui decorre.

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