Opposizione a decreto ingiuntivo: i 40 giorni e il rito
Normativa

Opposizione a decreto ingiuntivo: i 40 giorni e il rito

A cura della Redazione Quantum · 19 ottobre 2026 · 7 min di lettura

Opposizione a decreto ingiuntivo: termini, atto e svolgimento

Con l'opposizione il debitore trasforma un provvedimento emesso sui soli documenti del creditore in un giudizio ordinario, con prove e contraddittorio. Il termine per proporla è breve e il prezzo di un errore è alto: un'opposizione notificata un giorno dopo la scadenza lascia il decreto definitivo, con la stessa forza di una sentenza passata in giudicato.

Le norme sono gli articoli 641, 645, 647, 648, 649, 650 e 653 del codice di procedura civile, più l'art. 5-bis del d.lgs. 28/2010 sulla mediazione. Quanto segue ha finalità informative e va verificato sul testo vigente e sul caso concreto. Come si ottiene il decreto, dal ricorso alla notifica, è spiegato nella guida al decreto ingiuntivo.

Il termine: quaranta giorni dalla notifica, salvo diversa indicazione

Il termine ordinario è di quaranta giorni dalla notificazione del decreto (art. 641 c.p.c.). Il giudice però può ridurlo fino a dieci giorni o allungarlo fino a sessanta, e per i debitori residenti all'estero i termini sono diversi: cinquanta giorni nell'Unione europea, sessanta altrove. Il primo controllo da fare, quindi, è leggere il termine scritto nel decreto, non presumerlo.

Tre regole di computo:

  • il giorno della notifica non si conta, si conta quello di scadenza;
  • se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, slitta al primo giorno non festivo (art. 155 c.p.c.);
  • il periodo dal 1° al 31 agosto non si computa, perché l'opposizione a decreto ingiuntivo è soggetta alla sospensione feriale, salvo che la materia rientri fra quelle escluse.

Per l'opponente conta il perfezionamento della notifica dell'atto di opposizione nei suoi confronti, cioè la consegna all'ufficiale giudiziario o l'invio della PEC entro il termine. Il calcolatore dei termini processuali fa il conteggio con la sospensione feriale già inclusa.

Con quale atto si propone

L'art. 645 c.p.c. stabilisce che l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto notificato al ricorrente nei luoghi indicati dall'art. 638 c.p.c., di regola il domicilio eletto nel ricorso. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio.

Nella generalità dei casi l'atto è un atto di citazione, con i requisiti dell'art. 163 c.p.c. Quando la materia segue un rito che si introduce con ricorso, come il lavoro o le locazioni, l'opposizione prende la forma del ricorso e il termine si rispetta con il deposito. Per i compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili il rito è quello dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011, descritto nella guida al decreto ingiuntivo per compensi.

Nell'atto l'opponente, che è attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, svolge le difese contro la pretesa: contesta il credito, eccepisce il pagamento, la prescrizione o l'inadempimento della controparte, e può proporre domande riconvenzionali.

Davanti al tribunale, con il rito ordinario, il termine a comparire è quello pieno di 120 giorni liberi dell'art. 163-bis c.p.c.: la riduzione alla metà che valeva per l'opposizione è stata eliminata dalla legge 218/2011. Se il convenuto chiede di anticipare l'udienza, l'art. 645 prevede che la nuova udienza sia fissata entro trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. Come si conta il termine è spiegato nella guida al termine a comparire.

La costituzione dell'opponente e del creditore opposto

L'opponente si costituisce come un qualunque attore, entro dieci giorni dalla notifica dell'atto, con la nota di iscrizione a ruolo. Il termine si dimezza soltanto se l'opponente ha assegnato al creditore un termine a comparire inferiore a quello minimo di legge.

La mancata costituzione ha una conseguenza precisa: per l'art. 647 c.p.c., se l'opposizione non è stata proposta o l'opponente non si è costituito, il giudice che ha emesso il decreto lo dichiara esecutivo su istanza del creditore.

Il creditore opposto si costituisce come convenuto, entro il termine dell'art. 166 c.p.c. (settanta giorni prima dell'udienza nel rito ordinario dopo la riforma), ed è lì che deve completare la prova del credito. Le regole sono nella guida ai termini di costituzione in giudizio.

Chi deve provare cosa

Nel giudizio di opposizione i ruoli si invertono rispetto alla forma degli atti. Il creditore, che ha chiesto il decreto, resta l'attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito. Il debitore opponente deve provare i fatti che lo estinguono o lo modificano, come il pagamento.

Ne segue un'indicazione pratica per lo studio che assiste il creditore: la documentazione che è bastata per il decreto, come la fattura, va integrata con quella che prova il rapporto, cioè contratto, ordini, consegne, corrispondenza.

Provvisoria esecuzione nel corso dell'opposizione

Alla prima udienza il giudice dell'opposizione decide sull'esecutorietà del decreto, in due direzioni:

NormaCosa può fare il giudice
Art. 648 c.p.c.concedere la provvisoria esecuzione, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione; per le somme non contestate deve concederla, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali
Art. 649 c.p.c.sospendere, per gravi motivi, la provvisoria esecuzione già concessa con il decreto ai sensi dell'art. 642

Per il creditore la provvisoria esecuzione ottenuta in corso di causa vale quanto quella ottenuta col decreto: permette il precetto e l'ipoteca giudiziale senza aspettare la sentenza.

La mediazione: l'onere è del creditore

Nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità, l'art. 5-bis del d.lgs. 28/2010 risolve un dubbio che aveva diviso i giudici per anni: nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, cioè il creditore. La norma recepisce quanto avevano già deciso le Sezioni Unite con la sentenza n. 19596 del 2020.

Il giudice, alla prima udienza, provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione e, se la mediazione non è stata esperita, fissa l'udienza successiva dopo la scadenza del termine della procedura. L'elenco delle materie è nella guida alla mediazione obbligatoria.

Come finisce il giudizio

L'art. 653 c.p.c. regola gli esiti:

  • se l'opposizione è rigettata con sentenza, o il giudizio si estingue, il decreto acquista efficacia esecutiva, se non l'aveva già;
  • se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo diventa la sentenza, e gli atti esecutivi già compiuti restano fermi nei limiti della somma o della quantità ridotta;
  • se è accolta del tutto, il decreto è revocato.

L'opposizione tardiva

Scaduto il termine, resta una sola strada. L'art. 650 c.p.c. ammette l'opposizione anche dopo i quaranta giorni se l'ingiunto prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o per forza maggiore. Non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

È un rimedio stretto: la semplice dimenticanza del termine, o la notifica regolare a un indirizzo che il debitore non controllava, non bastano.

Le scadenze da segnare il giorno della notifica

Lo studio che riceve un decreto notificato a un cliente ha poche ore per fare tre cose: leggere il termine assegnato, calcolarne la scadenza e verificare se la materia richiede la mediazione. Il resto viene dopo. Se le date stanno sulla pratica, collegate alla notifica e visibili a chi la sostituisce durante un'assenza, un termine di quaranta giorni non si perde nell'agenda di una persona sola: è il lavoro che fa un gestionale per studi legali con scadenze condivise.

Domande frequenti

Da quando decorrono i 40 giorni per l'opposizione a decreto ingiuntivo?

Dalla notificazione del decreto al debitore. Il giorno della notifica non si conta, la scadenza che cade di sabato o festivo slitta al primo giorno utile e il periodo dal 1° al 31 agosto non si computa. Il giudice può aver fissato nel decreto un termine diverso, fra dieci e sessanta giorni.

L'opposizione a decreto ingiuntivo si fa con citazione o con ricorso?

Di regola con atto di citazione davanti all'ufficio del giudice che ha emesso il decreto (art. 645 c.p.c.). Si usa il ricorso quando la materia segue un rito che si introduce in quella forma, come il lavoro o le locazioni.

Chi deve avviare la mediazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo?

Il creditore che ha chiesto il decreto. Lo stabilisce l'art. 5-bis del d.lgs. 28/2010, che vale nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità.

Cosa succede se l'opponente non si costituisce?

Il giudice che ha emesso il decreto, su istanza del creditore, lo dichiara esecutivo (art. 647 c.p.c.), come se l'opposizione non fosse stata proposta.

Si può fare opposizione dopo la scadenza dei 40 giorni?

Solo se il debitore prova di non aver conosciuto in tempo il decreto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore, e comunque non oltre dieci giorni dal primo atto di esecuzione (art. 650 c.p.c.).

Ti mandiamo il prossimo?

Una email quando pubblichiamo qualcosa di utile per lo studio. Niente altro.

Pronto a digitalizzare il tuo studio?

Prenota una demo: ti mostriamo Quantum sul tuo studio, in 30 minuti.