Iscrizione a ruolo: come si apre una causa in tribunale
L'iscrizione a ruolo è il momento in cui la causa entra nei registri dell'ufficio giudiziario e riceve il suo numero di ruolo generale. Nel giudizio introdotto con citazione coincide con la costituzione della parte che si costituisce per prima, di solito l'attore; in quello introdotto con ricorso avviene con il deposito del ricorso. È il primo deposito telematico della causa, e gli errori che si fanno qui (termine sbagliato, contributo insufficiente, codice oggetto errato) si trascinano per mesi.
Quanto segue ha finalità informative e va verificato sul testo vigente e sul rito applicabile.
I termini: dieci giorni dalla notifica della citazione
Per l'art. 165 c.p.c. l'attore si costituisce entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo di parte con l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. La riforma Cartabia ha lasciato invariato questo termine, mentre ha spostato quello del convenuto a settanta giorni prima dell'udienza: le due scadenze sono spiegate nella guida ai termini di costituzione in giudizio.
Se la citazione è stata notificata a più convenuti, il termine decorre dalla prima notificazione. Per contare i dieci giorni, con il sabato e i festivi, c'è il calcolatore dei termini processuali.
Per l'art. 168 c.p.c. il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale all'atto della costituzione dell'attore o, se l'attore non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto. Se nessuna delle due parti si costituisce nei termini, il processo deve essere riassunto entro tre mesi, altrimenti si estingue (art. 307 c.p.c.).
Nei procedimenti che si introducono con ricorso (decreto ingiuntivo, lavoro, procedimento semplificato di cognizione, cautelari) non c'è un termine separato: l'iscrizione avviene con il deposito del ricorso, e la notifica viene dopo.
Cosa contiene la nota d'iscrizione a ruolo
L'art. 71 delle disposizioni di attuazione del codice indica il contenuto della nota: le parti, il difensore che si costituisce, l'oggetto della domanda, la data di notificazione della citazione e quella dell'udienza fissata per la prima comparizione.
Nel processo telematico la nota non è più un modulo cartaceo ma un insieme di dati strutturati che il programma di redazione (il «redattore») inserisce nella busta. I campi che si sbagliano più spesso:
| Campo | Errore tipico | Conseguenza |
|---|---|---|
| Codice oggetto (materia) | scelta di un codice generico o vicino ma non corretto | la causa finisce a una sezione diversa, e la riassegnazione costa settimane |
| Valore della causa | valore della nota diverso da quello dichiarato nelle conclusioni | contestazione del contributo unificato |
| Parti | codice fiscale mancante o errato, ruolo invertito | difficoltà di visibilità del fascicolo telematico per i difensori |
| Data di notifica | data di spedizione invece che di perfezionamento | dubbi sulla tempestività della costituzione |
Il codice oggetto merita un controllo in più: da lui dipende la sezione a cui la causa viene assegnata, e un errore si scopre solo quando arriva il primo provvedimento.
Quanto costa: contributo unificato e anticipazione forfettaria
All'iscrizione a ruolo si pagano di norma due voci:
- il contributo unificato, determinato dall'art. 13 del d.P.R. 115/2002 in base al valore della causa e al tipo di procedimento: si calcola con il calcolatore del contributo unificato, che indica anche i casi a importo fisso e le esenzioni;
- l'anticipazione forfettaria di 27 euro prevista dall'art. 30 dello stesso decreto, dovuta dalla parte che si costituisce per prima o deposita il ricorso introduttivo, salvi i procedimenti esclusi.
Il valore dichiarato nelle conclusioni dell'atto è quello su cui si calcola il contributo (art. 14 del d.P.R. 115/2002). Entrambe le voci si pagano con pagoPA, anche dal Portale dei servizi telematici, e la ricevuta telematica va allegata alla busta: istruzioni e errori ricorrenti sono nella guida al pagamento del contributo unificato.
Un contributo insufficiente non impedisce l'iscrizione: la cancelleria invita a integrarlo, con le sanzioni previste se non si paga. Conviene però evitarlo, perché la richiesta arriva quando la pratica è già passata ad altro.
La busta telematica del primo deposito
Davanti al tribunale e alla corte d'appello il deposito degli atti delle parti è telematico. La busta dell'iscrizione a ruolo contiene di solito:
- l'atto principale: la citazione notificata, in PDF nativo firmato digitalmente, con la relata e le ricevute di notifica;
- la procura alle liti, nativa digitale o copia informatica autenticata: le forme sono nella guida alla procura alle liti;
- i documenti offerti in comunicazione, numerati come nell'indice dell'atto;
- la ricevuta del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria;
- la nota d'iscrizione, generata dal redattore.
Le firme ammesse sono confrontate nella guida firma PAdES o CAdES; le quattro ricevute che arrivano dopo l'invio, e cosa significa ciascuna, nella guida al deposito telematico degli atti. Il numero di ruolo generale si legge nella ricevuta dell'esito dei controlli, e da quel momento la causa è consultabile dal Portale dei servizi telematici.
L'iscrizione a ruolo nelle esecuzioni
Nel processo esecutivo l'iscrizione a ruolo spetta al creditore, che riceve dall'ufficiale giudiziario gli atti del pignoramento e deve depositarli entro termini brevi, a pena di inefficacia del pignoramento:
| Pignoramento | Termine | Da quando |
|---|---|---|
| Mobiliare presso il debitore (art. 518 c.p.c.) | 15 giorni | consegna del verbale, del titolo e del precetto |
| Presso terzi (art. 543 c.p.c.) | 30 giorni | consegna dell'atto di citazione notificato |
| Immobiliare (art. 557 c.p.c.) | 15 giorni | consegna dell'atto di pignoramento |
Insieme alla nota si depositano le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento (per l'immobiliare anche la nota di trascrizione). Il titolo e il precetto che precedono il pignoramento sono descritti nell'articolo sull'atto di precetto.
Un controllo prima di inviare
L'iscrizione a ruolo è un'operazione che in studio fa spesso la segreteria, su un atto scritto dall'avvocato. Il passaggio di mano è il punto debole: chi deposita deve sapere la data di perfezionamento della notifica, il valore dichiarato, la materia e il rito. Se questi dati stanno sulla pratica, insieme alla scadenza dei dieci giorni, chi prepara la busta li trova senza chiedere. È il lavoro di un gestionale per studi legali: la scadenza nasce dalla notifica registrata, e il contributo pagato finisce nella nota spese senza essere ricopiato.
Domande frequenti
Entro quanti giorni si iscrive a ruolo la causa?
L'attore si costituisce, e quindi iscrive la causa a ruolo, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto (art. 165 c.p.c.). Se i convenuti sono più d'uno, il termine decorre dalla prima notificazione.
Cosa succede se nessuno iscrive la causa a ruolo?
Se né l'attore né il convenuto si costituiscono nei termini, il processo va riassunto entro tre mesi; altrimenti si estingue (art. 307 c.p.c.).
Quanto costa l'iscrizione a ruolo?
Il contributo unificato, che dipende dal valore e dal tipo di causa, più di norma l'anticipazione forfettaria di 27 euro (art. 30 del d.P.R. 115/2002). L'importo del contributo si calcola con il calcolatore dedicato.
Chi iscrive a ruolo il pignoramento?
Il creditore procedente, entro quindici giorni dalla consegna degli atti nel pignoramento mobiliare e immobiliare, entro trenta giorni in quello presso terzi, a pena di inefficacia del pignoramento.



