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Processo tributario telematico: deposito, formati, termini
Normativa

Processo tributario telematico: deposito, formati, termini

A cura della Redazione Quantum · 6 settembre 2026 · 13 min di lettura

Processo tributario telematico: come si deposita il ricorso

Nel processo tributario telematico il deposito non viaggia via PEC. Si carica sul SIGIT, il Sistema informativo della giustizia tributaria, compilando un modulo a video e allegando i file: chi arriva dal civile cerca la busta telematica e non la trova, perché qui non esiste. La PEC serve prima, per notificare il ricorso alla controparte, e dopo, per ricevere le comunicazioni della segreteria. In mezzo c'è un portale web.

Da quel canale diverso discende tutto il resto: formati più rigidi, limiti dimensionali sul singolo file, una sola ricevuta al posto delle quattro del civile.

Il contenuto ha finalità informative e non sostituisce la verifica sulle specifiche tecniche aggiornate del Ministero dell'economia e delle finanze né le indicazioni della corte adita.

Chi è obbligato al processo tributario telematico e da quando

L'obbligo sta nell'articolo 16-bis, comma 3, del D.lgs. 546/1992, nella formulazione introdotta dall'articolo 16 del D.L. 119/2018 (convertito nella legge 136/2018): le parti, i consulenti e gli organi tecnici notificano e depositano atti, documenti e provvedimenti esclusivamente con modalità telematiche. La regola si applica ai giudizi instaurati con ricorso notificato a partire dal 1° luglio 2019, in primo e in secondo grado.

Tre precisazioni che tornano spesso:

  • La parte che sta in giudizio personalmente nelle liti di valore fino a 3.000 euro (art. 12, comma 2, D.lgs. 546/1992) può ancora usare la forma cartacea. Se però sceglie il telematico, quella scelta la vincola.
  • Il vincolo di continuità: chi ha usato le modalità telematiche in primo grado deve usarle per l'intero grado e per l'appello, salvo sostituzione del difensore (art. 2, comma 3, D.M. 163/2013).
  • Il deposito cartaceo autorizzato: in casi eccezionali il presidente della corte o della sezione, o il collegio se la questione sorge in udienza, può autorizzare con provvedimento motivato il deposito con modalità diverse. È una valvola, non un'alternativa a disposizione della parte.

Un dettaglio di forma che ancora oggi produce intestazioni sbagliate: dal 16 settembre 2022 le commissioni tributarie provinciali e regionali si chiamano Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado (legge 130/2022). Il ricorso va intestato così.

Registrazione e abilitazione: cosa serve prima del primo deposito

L'accesso all'area PTT del portale della giustizia tributaria avviene con SPID, CIE o CNS. Al primo ingresso si completa l'anagrafica del difensore: dati personali, ordine di appartenenza, indirizzo PEC. Quella PEC deve risultare in un pubblico elenco ai sensi dell'articolo 16-ter del D.L. 179/2012, quindi in pratica l'indirizzo iscritto in INI-PEC.

Due conseguenze organizzative, entrambe da sistemare prima di trovarsi con una scadenza addosso.

L'identità è personale, non di studio. Non esiste una credenziale condivisa da passare al collaboratore: il deposito risulta eseguito da chi si è autenticato, e chi si autentica deve essere il difensore incaricato. La preparazione dei file può essere delegata, il caricamento no.

Il certificato di firma va controllato a calendario. Il rifiuto per certificato scaduto arriva sempre nel giorno peggiore. Mettere la data di scadenza dei dispositivi di firma tra le scadenze ricorrenti dello studio, insieme al rinnovo della PEC, costa cinque minuti una volta all'anno.

Prima del primo deposito ricorso tributario servono quindi: identità digitale attiva, anagrafica PTT completata, PEC censita, firma digitale valida e un software di firma che produca CAdES o PAdES.

Notifica del ricorso via PEC e costituzione in giudizio

La sequenza è in due tempi, e i due tempi hanno termini distinti.

Primo tempo: la notifica. Il ricorso, firmato digitalmente, si notifica via PEC all'ente impositore, all'agente della riscossione o al soggetto che ha emesso l'atto. L'indirizzo va preso dai pubblici elenchi; per gli enti impositori è di norma quello indicato nell'atto impugnato, e conviene usare quello. La notifica si perfeziona per il notificante con la ricevuta di accettazione e per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna.

Secondo tempo: la costituzione in giudizio. Entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso il ricorrente si costituisce depositando sul SIGIT (art. 22 D.lgs. 546/1992). Il termine è previsto a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado: è la scadenza più pericolosa dell'intera procedura, perché è breve e perché decorre da un evento che lo studio ha già archiviato mentalmente come "fatto".

I trenta giorni corrono dalla data della ricevuta di accettazione della PEC di notifica, cioè dal momento in cui la notifica si è perfezionata per chi l'ha spedita. È quella data, non quella di redazione dell'atto, che va annotata nella pratica.

Il deposito sul SIGIT si svolge così: si compila la nota di iscrizione a ruolo con i dati delle parti, l'atto impugnato, l'oggetto e il valore della lite, si inseriscono gli estremi del contributo unificato, si caricano i file, si conferma. Il sistema esegue i controlli formali e restituisce la ricevuta. Non serve alcun imbustatore: bastano il browser e i file già firmati.

Formati dei file e firma: cosa viene scartato

Le regole tecniche stanno nel decreto del direttore generale delle finanze del 4 agosto 2015, attuativo del D.M. 163/2013 e aggiornato più volte da allora. Sono più rigide di quelle del civile, ed è qui che si concentrano i rifiuti.

L'atto principale deve essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale e mai da scansione, privo di elementi attivi come macro e campi compilabili, senza restrizioni alle operazioni di selezione e copia del testo, e sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale in formato CAdES (file .p7m) o PAdES.

Le copie per immagine di documenti analogici, tipicamente l'atto impugnato e le ricevute di notifica, sono ammesse in PDF/A oppure in TIFF in bianco e nero, a risoluzione non superiore a 300 dpi e con compressione CCITT Group IV. Il difensore ne attesta la conformità all'originale nell'esercizio del potere di certificazione dell'articolo 25-bis del D.lgs. 546/1992: sui casi in cui serve e sulla formula che regge c'è la scheda dedicata all'attestazione di conformità.

I limiti dimensionali sono tre e vanno tenuti insieme: 10 megabyte per ogni singolo documento, 50 file al massimo per ogni deposito, 50 megabyte complessivi. Un allegato troppo pesante va suddiviso in più file, perché gli archivi compressi non sono ammessi.

Gli scarti ricorrenti sono sempre gli stessi:

Cosa succedePerché
PDF rifiutatoè un PDF ordinario, non PDF/A: il salvataggio da Word richiede l'opzione esplicita
Testo non selezionabilel'atto è stato stampato, scansionato e ricaricato
Firma non riconosciutail file firmato non è quello caricato, oppure il certificato è scaduto
Allegato bloccatosupera i 10 MB, o è in un formato non previsto dal decreto
Nome file respintocaratteri speciali o accentati nella denominazione

Un modello di atto già impostato su PDF/A e una convenzione di nomi dei file condivisa in studio eliminano da soli la maggior parte di questi casi.

Contributo unificato e ricevuta: come si allega

Il contributo unificato tributario ha una tabella propria, quella dell'articolo 13, comma 6-quater, del D.P.R. 115/2002: si parte da 30 euro per le liti fino a 2.582,28 euro e si arriva a 1.500 euro sopra i 200.000, con 120 euro per le liti di valore indeterminabile. Gli importi scaglione per scaglione, accanto a quelli civili e amministrativi, sono in tabella nella guida agli scaglioni del contributo unificato.

Qui contano due cose: come si arriva alla cifra e dove finisce la ricevuta.

Il valore della lite si determina secondo l'articolo 12, comma 2, del D.lgs. 546/1992: importo del tributo al netto di interessi e sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Se la controversia riguarda soltanto le sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste. È l'errore di calcolo più frequente in fase di iscrizione a ruolo, perché il totale che compare in cartella comprende voci che non entrano nel valore.

Il contributo è aumentato della metà quando la parte omette il codice fiscale nel ricorso, o quando il difensore non indica il proprio indirizzo PEC (art. 13, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002). Sono dati che stanno nell'intestazione dell'atto, e la maggiorazione arriva mesi dopo, sotto forma di invito al pagamento.

Il versamento si effettua con modello F23, codice tributo 941T, oppure attraverso i canali telematici messi a disposizione dal portale. Gli estremi vanno inseriti nel modulo di deposito e la ricevuta va caricata tra i documenti. Conviene pagare il giorno in cui si apre la pratica, non il giorno del deposito: la ricevuta è un allegato come gli altri e recuperarla all'ultimo momento è tempo perso male.

I termini del ricorso e del deposito

Il calendario del contenzioso tributario telematico poggia su poche date.

AdempimentoTermineNorma
Ricorso in primo grado60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnatoart. 21 D.lgs. 546/1992
Costituzione del ricorrente30 giorni dalla proposizione del ricorsoart. 22 D.lgs. 546/1992
Costituzione della parte resistente60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificatoart. 23 D.lgs. 546/1992
Appello60 giorni dalla notificazione della sentenzaart. 51 D.lgs. 546/1992
Appello senza notificazione della sentenza6 mesi dalla pubblicazioneart. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 38, comma 3, D.lgs. 546/1992

Fra questi, solo il termine dell'articolo 22 è previsto espressamente a pena di inammissibilità.

Due sospensioni incidono sul conteggio. La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (legge 742/1969, nella durata fissata dal d.l. 132/2014) vale anche nel tributario, e si applica come nel civile: il meccanismo è ricostruito nella guida alla sospensione feriale dei termini. L'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per ricorrere di novanta giorni (art. 6, comma 3, D.lgs. 218/1997), e i novanta giorni si cumulano con la sospensione feriale quando i due periodi si intersecano.

Il reclamo e la mediazione dell'articolo 17-bis, con la sospensione di novanta giorni che ne derivava per le liti sotto soglia, sono stati abrogati dal D.lgs. 220/2023, in vigore dal 4 gennaio 2024. L'articolo 17-bis resta applicabile solo ai ricorsi notificati prima di quella data. Chi ha ancora in testa il vecchio schema calcola una finestra che non esiste più.

Il computo segue l'articolo 155 del codice di procedura civile: il giorno iniziale non si conta (comma 1), i giorni festivi intermedi rientrano nel termine (comma 3), la scadenza che cade in giorno festivo slitta al primo giorno seguente non festivo (comma 4) e la stessa proroga vale per i termini che scadono di sabato quando riguardano atti da compiere fuori udienza (comma 5). Il dettaglio caso per caso è nella nostra guida al calcolo dei termini processuali.

Sul fronte operativo il telematico un vantaggio lo dà: il portale è raggiungibile a qualunque ora, e il deposito si perfeziona con la ricevuta di accettazione rilasciata dal SIGIT, che reca la data di trasmissione (art. 10 D.M. 163/2013). Vantaggio da usare con misura, perché alle 23:40 non c'è più margine per rifare un PDF/A.

Ricevute e prova del deposito: cosa conservare nella pratica

Al termine del caricamento il sistema restituisce una ricevuta di accettazione con numero, data e ora della trasmissione e l'elenco dei documenti. È la prova del deposito e il riferimento per la tempestività. Successivamente arriva la comunicazione con il numero di registro generale attribuito al ricorso, che è il dato con cui la pratica vivrà per tutto il giudizio.

I documenti da tenere legati alla pratica, e non sparsi tra caselle PEC e cartelle locali, sono cinque:

  1. il ricorso firmato, nella versione esatta che è stata notificata e depositata;
  2. la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna della PEC di notifica;
  3. la ricevuta di deposito rilasciata dal sistema;
  4. la ricevuta di versamento del contributo unificato;
  5. la comunicazione con il numero di registro generale.

Questi file si perdono quasi sempre nello stesso modo. Una ricevuta che resta nella casella PEC di un singolo professionista è una prova che lo studio non possiede: al primo passaggio di consegne, o alla prima verifica a distanza di due anni, non si trova. Con un software gestionale per studi legali atti, ricevute e scadenze stanno dentro la stessa pratica, e la data del deposito è la stessa che alimenta lo scadenzario invece di essere ricopiata a mano da qualche parte.

Differenze pratiche rispetto al processo civile telematico

Chi lavora su entrambi i riti sbaglia soprattutto per automatismo: applica al tributario un gesto che nel civile funziona. Questa tabella tiene insieme i punti in cui i due sistemi divergono.

AspettoProcesso civile telematicoProcesso tributario telematico
Canale del depositobusta telematica inviata via PECcaricamento sul SIGIT dal portale
Strumento necessarioredattore o imbustatorebrowser e software di firma
Formato dell'atto principalePDF testuale firmato digitalmentePDF/A-1a o PDF/A-1b firmato
Limite dimensionalesulla busta nel suo complesso10 MB per documento, 50 MB per deposito
Prova del depositocatena di quattro ricevute PECricevuta di accettazione del sistema
Momento rilevantericevuta di avvenuta consegnaricevuta di accettazione del deposito

Per il funzionamento della busta e delle sue quattro ricevute rimandiamo alla guida al processo civile telematico e all'approfondimento sul deposito telematico degli atti.

Due controlli prima di premere invio

Apri il PDF che stai per caricare, prova a selezionare una riga di testo e guarda nelle proprietà del file se è dichiarato PDF/A. Il controllo si fa sul proprio lettore, prima, non dopo aver letto l'esito.

Poi verifica che il file firmato sia quello caricato. La sequenza che genera più rifiuti è banale, correggere l'atto dopo averlo firmato e caricare la versione corretta senza rifirmarla.

Domande frequenti

Il deposito nel processo tributario telematico si fa via PEC?

No. La PEC serve per notificare il ricorso alla controparte e per ricevere le comunicazioni della segreteria. Il deposito si esegue caricando i file sul SIGIT, dall'area PTT del portale della giustizia tributaria, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS.

Quando si considera tempestivo il deposito telematico tributario?

Quando la ricevuta di accettazione rilasciata dal SIGIT reca una data di trasmissione non successiva al giorno di scadenza (art. 10 D.M. 163/2013). Il portale è raggiungibile a qualunque ora, ma un deposito avviato a ridosso della mezzanotte non lascia margine per correggere un file scartato.

Che formato deve avere il ricorso?

PDF/A-1a o PDF/A-1b, generato da un documento testuale e non da scansione, privo di elementi attivi, con il testo selezionabile e copiabile, firmato digitalmente in CAdES o PAdES. Ogni singolo documento non può superare i 10 megabyte, e ogni deposito i 50 file e i 50 megabyte complessivi.

Il telematico è obbligatorio anche per l'appello?

Sì. L'obbligo dell'articolo 16-bis, comma 3, del D.lgs. 546/1992 copre entrambi i gradi di merito, e chi ha depositato in via telematica in primo grado deve proseguire con le stesse modalità anche in appello, salvo sostituzione del difensore (art. 2, comma 3, D.M. 163/2013).

Quanto vale il contributo unificato in una lite tributaria?

Dipende dal valore della lite calcolato al netto di interessi e sanzioni: si va da 30 euro per le liti fino a 2.582,28 euro a 1.500 euro per quelle oltre 200.000 euro, secondo l'articolo 13, comma 6-quater, del D.P.R. 115/2002. Le liti di valore indeterminabile scontano 120 euro.

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