Atto di precetto: contenuto, 10 giorni e 90 di efficacia
Normativa

Atto di precetto: contenuto, 10 giorni e 90 di efficacia

A cura della Redazione Quantum · 19 ottobre 2026 · 6 min di lettura

Atto di precetto: cosa contiene e quali termini fa partire

Il precetto è l'intimazione che il creditore notifica al debitore prima di iniziare l'esecuzione forzata: paga entro un termine, o si procede. Viene dopo il titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo, un atto notarile) e prima del pignoramento. Fa partire due termini, uno a favore del debitore e uno contro il creditore, e un errore nel contenuto offre al debitore un'opposizione facile.

Le norme sono gli articoli da 474 a 482 del codice di procedura civile. Quanto segue ha finalità informative e va verificato sul testo vigente e sul caso concreto.

Il titolo esecutivo e la fine della formula esecutiva

L'esecuzione forzata si fa solo in base a un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (art. 474 c.p.c.). L'art. 479 c.p.c. aggiunge che l'esecuzione deve essere preceduta dalla notificazione del titolo e del precetto, che possono viaggiare insieme in un unico atto.

La riforma Cartabia ha tolto un passaggio. Prima le sentenze e gli altri provvedimenti dovevano essere «spediti in forma esecutiva», con la formula apposta dal cancelliere. Il d.lgs. 149/2022 ha riscritto l'art. 475 c.p.c.: per valere come titolo per l'esecuzione forzata basta una copia attestata conforme all'originale. Per chi lavora nel processo telematico vuol dire estrarre la copia dal fascicolo informatico e attestarne la conformità, con le regole spiegate nella guida all'attestazione di conformità.

Per il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo l'art. 654 c.p.c. prevede che non serva una nuova notificazione del decreto, ma il precetto deve menzionare il provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà.

Cosa deve contenere il precetto: l'art. 480 c.p.c.

ElementoNormaCosa succede se manca
Intimazione ad adempiere entro un termine non minore di dieci giorni, con l'avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzataart. 480, primo commal'atto non vale come precetto
Indicazione delle partiart. 480, secondo commanullità
Data di notificazione del titolo, se il titolo è stato notificato separatamente, oppure trascrizione integrale del titolo quando la legge la richiedeart. 480, secondo commanullità
Avvertimento che il debitore può rimediare alla situazione di sovraindebitamento con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudiceart. 480il precetto è esposto a contestazione
Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzioneart. 480, terzo commale opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo di notifica e le notifiche al creditore si fanno in cancelleria

La trascrizione integrale serve soprattutto per i titoli di credito: per la cambiale e l'assegno il precetto riporta il testo del titolo.

Gli importi: cosa si può intimare

Il precetto deve dire con precisione quanto si chiede. Le voci di solito sono queste:

  • capitale risultante dal titolo, al netto degli acconti ricevuti;
  • interessi, con il tipo, il tasso e la decorrenza scritti nel titolo o, se il titolo li riconosce senza quantificarli, calcolati fino alla data del precetto: per i moratori del d.lgs. 231/2002 c'è il calcolatore degli interessi moratori, per gli altri quello degli interessi legali;
  • spese e compensi liquidati nel titolo, con accessori di legge;
  • compenso per la redazione del precetto, secondo i parametri forensi, e spese di notifica.

Un importo gonfiato non rende nullo il precetto, ma espone il creditore a un'opposizione che riduce la somma e può costargli le spese. Gli interessi vanno quindi conteggiati in un prospetto allegato o almeno ricostruibile: tasso, periodo, base.

I due termini: dieci giorni e novanta giorni

Il precetto fa partire due termini.

Il primo è a favore del debitore: l'esecuzione non può iniziare prima che sia decorso il termine indicato nel precetto, non inferiore a dieci giorni (art. 482 c.p.c.). Se c'è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza.

Il secondo è contro il creditore: per l'art. 481 c.p.c. il precetto perde efficacia se entro novanta giorni dalla notificazione non è iniziata l'esecuzione. Se il debitore propone opposizione, il termine resta sospeso e riprende a decorrere secondo l'art. 627 c.p.c. Un precetto scaduto non è un dramma, ma va rinotificato e il secondo compenso difficilmente si recupera.

TermineDa quandoEffetto
almeno 10 giorninotificazione del precettoprima non si può pignorare
90 giorninotificazione del precettose l'esecuzione non è iniziata, il precetto perde efficacia
20 giorninotificazione del precettotermine per l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Per contare i giorni con il sabato e i festivi c'è il calcolatore dei termini processuali. Se il conteggio attraversa agosto conviene non fare affidamento sulla sospensione feriale senza averla verificata: l'art. 3 della legge 742/1969, rinviando all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, ne esclude fra l'altro i procedimenti di opposizione all'esecuzione.

Le difese del debitore

Contro il precetto il debitore ha due strumenti:

  • opposizione all'esecuzione (art. 615, primo comma, c.p.c.), con cui contesta il diritto del creditore a procedere: il titolo non esiste più, il credito è stato pagato, l'importo è sbagliato. Prima che l'esecuzione inizi si propone con citazione davanti al giudice competente per materia, valore e territorio;
  • opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), con cui contesta la regolarità formale del titolo o del precetto, da proporre entro venti giorni dalla notificazione.

Con l'opposizione all'esecuzione il debitore può chiedere che il giudice sospenda l'efficacia esecutiva del titolo, se ci sono gravi motivi.

La notifica

Il precetto si notifica al debitore nelle forme ordinarie. Verso imprese e professionisti che hanno un domicilio digitale la notifica in proprio via PEC è la regola, con la procedura della notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994; gli indirizzi si verificano su INI-PEC e ReGIndE.

La data di consegna va registrata subito sulla pratica, perché da lì partono il termine per pignorare e quello di efficacia: se il precetto riguarda un credito dello studio stesso, per esempio un compenso liquidato in un decreto ingiuntivo per compensi, vale lo stesso. Un gestionale per studi legali che lega le scadenze alla notifica avvisa prima del novantesimo giorno, non dopo.

Domande frequenti

Quanto dura l'efficacia del precetto?

Novanta giorni dalla notificazione. Se entro quel termine l'esecuzione non è iniziata, il precetto perde efficacia (art. 481 c.p.c.) e va notificato di nuovo. Se il debitore propone opposizione, il termine resta sospeso.

Quanto tempo ha il debitore per pagare dopo il precetto?

Il termine indicato nel precetto, che non può essere inferiore a dieci giorni (art. 480 c.p.c.). Prima della scadenza il creditore non può iniziare l'esecuzione, salvo autorizzazione del giudice per pericolo nel ritardo (art. 482 c.p.c.).

Serve ancora la formula esecutiva?

No. Dopo la riforma Cartabia l'art. 475 c.p.c. richiede che il titolo sia rilasciato in copia attestata conforme all'originale: la spedizione in forma esecutiva non c'è più.

Entro quanto tempo si fa opposizione al precetto?

Dipende da cosa si contesta. L'opposizione agli atti esecutivi, per i vizi formali, va proposta entro venti giorni dalla notificazione (art. 617 c.p.c.). L'opposizione all'esecuzione, che contesta il diritto del creditore a procedere, non ha un termine fisso prima dell'inizio dell'esecuzione.

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