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Udienza cartolare: art. 127 ter e note scritte
Normativa

Udienza cartolare: art. 127 ter e note scritte

A cura della Redazione Quantum · 6 settembre 2026 · 8 min di lettura

Udienza cartolare: quando si può chiedere e come si depositano le note

Quando il giudice sostituisce l'udienza con il deposito di note scritte, l'agenda dello studio non perde una data. Ne acquista tre. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito è considerato data di udienza a tutti gli effetti, e da lì continuano a decorrere i termini che pendevano dall'udienza sostituita: cancellare la riga quando arriva il provvedimento manda fuori asse tutte le scadenze che ne dipendono.

La disciplina sta nell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. La trattazione scritta non nasce con la riforma: era una misura emergenziale (art. 83, comma 7, lettera h, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18) che la Cartabia ha portato dentro il codice, con presupposti e contrappesi propri. Per i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione si applica dal 1° gennaio 2023 (art. 35, comma 2, D.lgs. 149/2022).

Quello che segue ha finalità informative. Il testo del provvedimento del giudice viene prima di qualunque regola generale di computo.

Udienza cartolare e udienza da remoto: cosa prevede l'art. 127 ter

Il primo comma consente di sostituire l'udienza, anche se già fissata, con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, quando l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Il correttivo Cartabia (D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164) ha aggiunto un secondo sbarramento: l'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice. Non conta solo chi deve esserci, ma anche cosa il giudice ha già disposto prima.

Lo stesso presupposto soggettivo regge l'art. 127 bis c.p.c., l'udienza mediante collegamenti audiovisivi. Due strade dalla stessa condizione, esiti diversi, e una confusione che si ripete.

Art. 127 bis: udienza a distanzaArt. 127 ter: udienza cartolare
Come si svolgecollegamento audiovisivo, giudice e parti in contemporaneadeposito di note scritte, senza contestualità
Iniziativasolo del giudicedel giudice, oppure obbligata se la chiedono tutte le parti costituite
Reazione della partepuò chiedere l'udienza in presenza entro cinque giornipuò opporsi entro cinque giorni
Data che conta in agendaquella dell'udienzail giorno di scadenza del termine per le note

L'ultima riga è quella che pesa in organizzazione. Con l'art. 127 bis l'udienza esiste, ha un'ora e un collegamento (il lato operativo sta nella guida sull'udienza da remoto). Con l'art. 127 ter diventa una scadenza di deposito, e una scadenza di deposito si perde in modi in cui un'udienza non si perde.

Chi decide: provvedimento del giudice e opposizione delle parti

I percorsi sono due, e non hanno lo stesso peso.

Il giudice può disporre la sostituzione d'ufficio, con provvedimento comunicato alle parti. Quando invece la sostituzione è chiesta da tutte le parti costituite, lo stesso primo comma passa all'indicativo: l'udienza è sostituita. Non è un'istanza da valutare, sempre che ricorra il presupposto.

Contro il provvedimento del giudice ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione. Il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali dà atto nel provvedimento, sia il termine per le note sia quello per opporsi possono essere abbreviati.

Caso a parte è l'udienza pubblica di discussione. Dopo il correttivo del 2024 l'art. 128 c.p.c. permette al giudice di sostituirla ai sensi dell'art. 127 ter, ma qui l'opposizione di una sola parte basta a far revocare il provvedimento e a far fissare l'udienza pubblica.

Cinque giorni dalla comunicazione di cancelleria sono una finestra stretta. Se lo studio ha una ragione per volere l'udienza, una discussione orale che serve o una questione da chiarire davanti al giudice, va decisa subito, non alla prima riunione utile del lunedì.

Il termine per il deposito delle note scritte: come si conta

Il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni. Perentorio significa che alla scadenza la facoltà è consumata: nessuna istanza la riapre.

Il termine corre in avanti verso una data fissa e si comporta come un termine ordinario: scadenza di sabato o festiva, proroga al primo giorno non festivo successivo. Il verso all'indietro compare in due punti, ed è lì che si sbaglia.

Il primo è la formulazione del provvedimento. Se il decreto indica una data, si trascrive. Se indica un numero di giorni prima dell'udienza già fissata, la formula "almeno X giorni prima" rende il termine a ritroso: si conta all'indietro dalla data dell'udienza e la scadenza di sabato o festiva si anticipa invece di prorogarsi. Sul punto, comprese le due letture dell'art. 155 c.p.c., c'è la guida al calcolo dei termini a ritroso; per il quadro generale, il calcolo dei termini processuali.

Il secondo è la catena delle memorie. Il provvedimento che sostituisce l'udienza non cancella i termini che da quell'udienza dipendono: le tre memorie a quaranta, venti e dieci giorni dell'art. 171 ter c.p.c. restano ancorate a una data, e nel decreto va letto quale data è stata tenuta ferma. Se il giudice, nel sostituire l'udienza, ne sposta anche il momento, tutte le scadenze annotate a ritroso vanno rifatte in blocco.

Vale poi la sospensione feriale (legge 7 ottobre 1969, n. 742): sono termini processuali, i giorni dal 1° al 31 agosto non si contano, salvo che il procedimento rientri fra quelli esclusi.

Cosa può contenere la nota scritta e cosa no

La norma è stretta sul contenuto: sole istanze e conclusioni. La nota è l'equivalente scritto di ciò che sarebbe finito a verbale, non una memoria travestita.

Ci stanno la precisazione delle conclusioni, le istanze istruttorie, la richiesta di un rinvio o di termini, l'adesione o l'opposizione a un'istanza avversaria. Non ci stanno gli sviluppi argomentativi che appartengono alle memorie.

Se la posizione dello studio richiede di replicare o di produrre, quella è la ragione per cui esistono i cinque giorni di opposizione: si chiede l'udienza, non si depositano dodici pagine sperando che il giudice le legga come conclusioni.

Il deposito segue le regole ordinarie del telematico: atto in PDF nativo, firma digitale, e tempestività che si misura sulla ricevuta di avvenuta consegna, non sull'orario in cui si è premuto invio. Su cosa controllare nelle quattro ricevute, vedi il deposito telematico degli atti.

Se una parte non deposita: conseguenze processuali

Nessuna parte deposita. Il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note oppure fissa l'udienza. Se anche il secondo termine passa a vuoto, o all'udienza non compare nessuno, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. È lo schema della mancata comparizione di entrambe le parti (artt. 181 e 309 c.p.c.) trasposto sul deposito.

Una sola parte non deposita. L'articolo non regola espressamente l'ipotesi. Resta però la qualificazione del giorno di scadenza come data di udienza a tutti gli effetti: chi non deposita si trova nella posizione di chi non compare. Il giudizio prosegue, il giudice provvede su quanto è agli atti e le conclusioni della parte silente restano quelle già rassegnate. Se l'udienza sostituita serviva a precisare le conclusioni, quella parte resta legata alle vecchie.

Va messo in conto anche il tempo del giudice. L'articolo gli assegna trenta giorni dalla scadenza del termine per provvedere, e dal 2024 il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza si considera letto in udienza. Chi annota solo la data del deposito, e non l'orizzonte entro cui attendersi il provvedimento, richiama la pratica troppo tardi.

Presidiare la scadenza in agenda quando l'udienza non c'è

Le tre date nascono tutte dalla stessa comunicazione di cancelleria: cinque giorni per opporsi, la scadenza per il deposito, trenta giorni entro cui aspettarsi il provvedimento. Nessuna coincide con l'udienza che era in agenda, e tutte arrivano nella casella PEC di chi smista la posta, non nell'agenda dell'assegnatario.

Tre accorgimenti riducono il rischio:

  1. Non cancellare l'udienza, convertirla. La riga resta e cambia natura, da udienza a scadenza di deposito, così continua a fare da àncora ai termini che ne dipendono.
  2. Registrare l'opposizione come scadenza autonoma, con un responsabile e non con una nota mentale. Cinque giorni non sopravvivono a un post-it.
  3. Ricalcolare la catena in blocco, non una scadenza alla volta quando ci si arriva.

È il punto in cui un'agenda separata dalle pratiche mostra il limite. La PEC la legge la segreteria, il termine grava sull'assegnatario, e in mezzo c'è un passaggio a mano. Quando comunicazioni, udienze e termini vivono dentro la pratica, in un gestionale per lo studio legale, la conversione dell'udienza in scadenza ricalcola i termini collegati e il promemoria arriva a chi deve depositare.

Il primo termine da annotare non è quello delle note, sono i cinque giorni per opporsi. I quindici giorni per depositare si organizzano. I cinque per dire al giudice che quell'udienza serve davvero scadono mentre la PEC è ancora fra i messaggi da leggere.

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