Relata di notifica: cosa dice e perché è la prima cosa da leggere
La relata di notifica, o relazione di notificazione, è il documento con cui chi notifica attesta come, dove, quando e a chi ha consegnato l'atto. È la prova della notificazione: dalla data che riporta partono i termini, e dai dettagli che contiene dipende se la notifica è valida.
Chi riceve un atto la legge per capire da quando corrono i suoi termini. Chi lo ha notificato la legge per sapere se l'atto è arrivato, o se c'è una relata negativa da gestire prima che il termine scada. Quanto segue ha finalità informative e va verificato sul testo vigente e sul caso concreto.
La relata dell'ufficiale giudiziario
L'art. 148 c.p.c. stabilisce che l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione con una relazione datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La relata indica:
- la persona alla quale è stata consegnata la copia e la sua qualità (destinatario, familiare, addetto alla casa, portiere, dipendente);
- il luogo della consegna;
- se la consegna non è avvenuta, le ricerche fatte, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
La relata è un atto pubblico. Quello che l'ufficiale giudiziario attesta di aver fatto o constatato di persona, per esempio la consegna nelle mani di un certo soggetto in un certo luogo, fa piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.). Le dichiarazioni che raccoglie, come la qualità dichiarata da chi riceve l'atto, valgono fino a prova contraria.
Le forme della consegna
La relata dice anche quale strada ha seguito la notifica, e ognuna ha le sue regole:
| Situazione | Norma | Cosa riporta la relata |
|---|---|---|
| Consegna nelle mani del destinatario | art. 138 c.p.c. | consegna in mani proprie, ovunque sia trovato nel circondario |
| Consegna a persona di famiglia, addetto alla casa o portiere | art. 139 c.p.c. | nome e qualità di chi riceve, e invio della raccomandata informativa nei casi previsti |
| Destinatario temporaneamente assente o rifiuto delle persone abilitate | art. 140 c.p.c. | deposito nella casa comunale, avviso affisso alla porta, raccomandata con avviso di ricevimento |
| Destinatario di residenza, dimora e domicilio sconosciuti | art. 143 c.p.c. | deposito nella casa comunale dell'ultima residenza, ricerche svolte |
| Società ed enti | art. 145 c.p.c. | consegna presso la sede al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere |
Con l'art. 140 la notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa o, in mancanza, dopo dieci giorni dalla sua spedizione. È un dettaglio che cambia il calcolo di ogni termine successivo.
La notifica per posta
Quando l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale (legge 890/1982), la relata attesta la spedizione, e la prova della consegna è l'avviso di ricevimento. Per il notificante la notifica si perfeziona con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; per il destinatario, con la consegna del plico (art. 149, terzo comma, c.p.c.). È il principio della scissione degli effetti: il notificante non risponde dei tempi della posta.
La relata dell'avvocato
L'avvocato può notificare in proprio, ai sensi della legge 53/1994, e in quel caso la relata la redige e la firma lui. Le strade sono due.
Via PEC. La relata va su un documento informatico separato, firmato digitalmente e allegato al messaggio insieme all'atto. Deve indicare, fra l'altro, l'indirizzo PEC del destinatario e l'elenco pubblico da cui è stato estratto (art. 3-bis, comma 5). Verso imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni la notifica telematica è obbligatoria. Il contenuto completo, le ricevute che fanno prova e la gestione delle mancate consegne sono nella guida alla notificazione ai sensi della legge 53 del 1994.
Per posta. La notifica a mezzo del servizio postale richiede l'autorizzazione del Consiglio dell'ordine e l'annotazione nel registro cronologico; la relata va sull'originale e sulla copia dell'atto e indica, fra l'altro, l'ufficio postale di spedizione.
La relata negativa
Una relata negativa dice che la consegna non è avvenuta: destinatario trasferito, sconosciuto all'indirizzo, irreperibile. Da come la si gestisce dipende la tempestività della notifica successiva.
Le Sezioni Unite (sent. n. 14594 del 2016) hanno fissato la regola. Se la notifica non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi può riprendere il procedimento e conservare gli effetti della prima richiesta, ma deve farlo subito, appena appreso l'esito negativo, e completarlo in un tempo ragionevole. Per gli atti d'impugnazione la Corte indica come limite la metà del termine breve dell'art. 325 c.p.c.
Una relata negativa ricevuta in prossimità di una scadenza va trattata come un'urgenza dello stesso giorno: nuovo indirizzo, visura, estrazione dai pubblici elenchi, e una nuova notifica avviata subito, di cui resti traccia della data.
Quando la notifica è nulla e quando è inesistente
La notifica è nulla se non sono osservate le disposizioni su chi deve ricevere la copia, o se c'è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data (art. 160 c.p.c.). La nullità si sana se l'atto ha raggiunto lo scopo (art. 156, terzo comma): tipicamente, con la costituzione del destinatario. Per la citazione, il giudice ordina la rinnovazione quando il convenuto non si costituisce (art. 164 c.p.c.).
La notifica è inesistente solo in casi estremi. Le Sezioni Unite (sent. n. 14916 del 2016) li limitano all'assenza materiale dell'attività di trasmissione e consegna, cioè quando manca qualcosa che si possa qualificare come notificazione. Tutti gli altri vizi, compresa la consegna a un luogo o a una persona senza collegamento col destinatario, rientrano nella nullità.
Dalla relata alle scadenze
La data di perfezionamento scritta nella relata è quella da cui si contano i termini: i 120 giorni liberi del termine a comparire, il termine breve per l'impugnazione, i dieci giorni del precetto. Conviene leggerla per intero e annotare la data giusta, che non sempre è quella in cui l'atto è arrivato in studio: per l'art. 140 conta la raccomandata informativa, per la posta l'avviso di ricevimento.
Nel processo telematico la relata cartacea dell'ufficiale giudiziario si deposita come copia informatica con l'attestazione di conformità dell'avvocato. L'originale resta nella pratica dello studio, ed è lì che va cercato quando la controparte contesta la notifica: un archivio documentale collegato alle pratiche lo rende una ricerca di secondi.
Domande frequenti
Cos'è la relata di notifica?
È la relazione con cui l'ufficiale giudiziario, o l'avvocato che notifica in proprio, attesta come, dove, quando e a chi è stato consegnato l'atto. Per l'ufficiale giudiziario la disciplina è nell'art. 148 c.p.c.
Che valore ha la relata dell'ufficiale giudiziario?
È un atto pubblico: quello che l'ufficiale giudiziario attesta di aver fatto o visto di persona fa piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.). Le dichiarazioni raccolte, come la qualità di chi riceve l'atto, valgono fino a prova contraria.
Cosa fare con una relata negativa?
Riprendere subito il procedimento di notificazione, appena saputo l'esito, e completarlo in tempi ragionevoli. Così si conservano gli effetti della prima richiesta, secondo le Sezioni Unite (sent. n. 14594 del 2016).
Dove va la relata nella notifica via PEC?
Su un documento informatico separato, firmato digitalmente dall'avvocato e allegato al messaggio insieme all'atto (art. 3-bis, comma 5, legge 53/1994). Non va nel corpo della PEC né in calce all'atto.



