La difesa si costruisce prima
Modello di organizzazione, gestione e controllo e Organismo di Vigilanza: come si costruisce, si tiene in vita e si documenta un presidio 231 che regga davanti a un giudice.
Testo integrale qui sotto. Il PDF impaginato arriva a breve.

Il problema
Il modello 231 è il documento più frainteso della compliance italiana. Una parte del mercato lo scambia per l'antiriciclaggio, che porta lo stesso numero ma è un altro decreto. Un'altra parte lo compra già scritto, lo delibera e lo archivia. In entrambi i casi, quando serve non c'è: nel processo conta il modello attuato, non il modello adottato.
Cosa imparerai
- Distinguere il D.lgs 231/2001 dal D.lgs 231/2007, una volta per tutte
- Le quattro condizioni cumulative dell'esimente dell'art. 6
- Che cosa l'Organismo di Vigilanza può fare e che cosa non può
- Come si incastrano modello 231 e canale di segnalazione interna
- Otto verifiche per capire se il modello reggerebbe oggi
Il modello non mette al riparo da nulla. È la condizione perché l'ente possa non rispondere, e funziona solo se qualcuno lo tiene in vita e lascia traccia di averlo fatto.
26
articoli di reati presupposto
dall'art. 24 all'art. 25-undevicies: il catalogo si allunga a ogni riforma, l'ultima in vigore dal 24 gennaio 2026.
5%
del fatturato globale
il tetto della sanzione pecuniaria dell'art. 25-octies.2 (dall'1% al 5%), in vigore dal 24 gennaio 2026.
7 anni
di sanzioni interdittive
la durata massima delle interdittive per i delitti di corruzione commessi dagli apicali.
Fonti: D.lgs 231/2001, testo vigente su Normattiva: catalogo dei reati presupposto (dall'art. 24 all'art. 25-undevicies), art. 25 comma 5 (interdittive per i delitti di corruzione), art. 25-octies.2 introdotto dal D.lgs 30 dicembre 2025 n. 211 ed efficace dal 24 gennaio 2026.
Due decreti, lo stesso numero
Il D.lgs 8 giugno 2001 n. 231 e il D.lgs 21 novembre 2007 n. 231 condividono soltanto il numero. Il primo disciplina, all'art. 1 comma 1, «la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato»: si attiva quando una persona fisica commette uno dei reati del catalogo nell'interesse o a vantaggio dell'ente, e la responsabilità dell'ente si aggiunge a quella di chi ha commesso il fatto, non la sostituisce. Il secondo è la normativa antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela, titolare effettivo, conservazione e segnalazione di operazioni sospette, con obblighi che gravano sui soggetti obbligati, avvocati e notai compresi quando compiono o assistono le operazioni elencate all'art. 3 comma 4 lett. c).
Le dimensioni aiutano a tenerli separati. Il sistema antiriciclaggio è un sistema di massa: nel 2025 la UIF ha ricevuto 162.058 segnalazioni di operazioni sospette, l'11,5% in più dell'anno precedente e il numero più alto di sempre. La responsabilità amministrativa degli enti non genera niente di simile: non c'è nessun flusso di segnalazioni, c'è un catalogo di reati presupposto e, quando uno di quei reati viene contestato, un procedimento a carico dell'ente che corre accanto al processo penale della persona fisica. Chi confonde i due decreti finisce per costruire il presidio sbagliato, o per credere di averlo già.
Il perimetro soggettivo va letto con attenzione. L'art. 1 comma 2 include gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica; il comma 3 esclude lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Uno studio associato o una società tra avvocati è un ente e può in astratto risponderne, l'avvocato che esercita in forma individuale no.
Poi c'è il filtro dell'art. 5: il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Sono criteri alternativi, non cumulativi, e si misurano su piani diversi: l'interesse si valuta ex ante, guardando alla direzione della condotta, il vantaggio ex post, guardando al risultato. La responsabilità cade solo se l'autore ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, non semplicemente prevalente.
Non è un obbligo, è la condizione dell'esimente
Il decreto non impone a nessuno di adottare un modello e non prevede sanzioni per chi non lo adotta. Fa qualcosa di più insidioso: all'art. 6 comma 1 elenca quattro condizioni che l'ente deve poter dimostrare per non rispondere del reato commesso da un apicale. Che l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello, e di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello. Che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di quell'organismo.
Le condizioni sono cumulative: ne manca una e l'esimente non opera. Per questo dire che il modello è facoltativo è tecnicamente esatto e praticamente fuorviante: senza modello, l'ente si presenta senza difesa.
Per i reati dei sottoposti la struttura si rovescia. L'art. 7 comma 1 rende l'ente responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, e il comma 2 esclude in ogni caso quell'inosservanza se prima del fatto l'ente aveva adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo.
Su chi debba provare che cosa il dibattito resta aperto: la Corte di cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 23401 depositata il 15 giugno 2022 (udienza dell'11 novembre 2021, vicenda Impregilo) ha escluso che l'art. 6 introduca un'inversione dell'onere della prova a carico dell'ente, collocando sull'accusa la prova degli elementi della colpa di organizzazione, il concetto che le Sezioni Unite avevano messo al centro del sistema con la sentenza n. 38343 del 2014 sul caso ThyssenKrupp. È una pronuncia di sezione semplice, non delle Sezioni Unite: vale come vademecum autorevole, non come parola definitiva.
La stessa sentenza fissa il criterio che più conta nella pratica: l'idoneità del modello si valuta in concreto e con criterio ex ante, senza dedurre l'inidoneità dal solo fatto che il reato sia stato commesso.
Fuori dal decreto, due norme spingono nella stessa direzione. L'art. 2086 comma 2 del codice civile impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa: non impone il modello 231, ma il modello è uno dei modi in cui quel dovere prende forma.
Il Codice dei contratti pubblici, dal canto suo, all'art. 98 comma 3 lett. h) n. 5 include i reati previsti dal D.lgs 231/2001 fra gli elementi da cui si può desumere un illecito professionale grave, chiedendo al comma 4 di valutare la gravità anche in relazione alle modifiche nel frattempo intervenute nell'organizzazione dell'impresa. Il modello non è un requisito di partecipazione alle gare, e chi lo racconta così sta vendendo qualcosa: è un elemento che pesa quando la stazione appaltante valuta.
Il catalogo cresce, le sanzioni cambiano scala
Il catalogo dei reati presupposto occupa oggi 26 articoli, dall'art. 24 all'art. 25-undevicies, nella Sezione III del Capo I. Conviene guardarlo da vicino, perché ha qualche trappola: nell'elenco non esiste un art. 25-octiesdecies, dato che il legislatore è passato da 25-septiesdecies a 25-duodevicies, e fuori dal decreto restano i reati transnazionali richiamati dall'art. 10 della L. 146/2006. Circolano cifre sul numero delle singole fattispecie richiamate, «oltre duecento» è la più diffusa, ma dipendono dal criterio di conteggio e non sono verificabili su fonte primaria. Il numero solido è quello degli articoli, e quel numero cambia.
Due ingressi recenti lo dimostrano. Dal 1° luglio 2025 la Legge 6 giugno 2025 n. 82 ha aggiunto l'art. 25-undevicies sui delitti contro gli animali, con sanzione pecuniaria fino a 500 quote e interdittive fino a due anni. Dal 24 gennaio 2026 il D.lgs 30 dicembre 2025 n. 211, che attua la direttiva UE 2024/1226, ha introdotto l'art. 25-octies.2 sulla violazione delle misure restrittive dell'Unione europea. Diciotto mesi, due materie che nessun modello redatto nel 2015 aveva motivo di considerare. La seconda ha una conseguenza organizzativa immediata per chiunque esporti o tratti con controparti estere: la trade compliance e lo screening delle controparti entrano nel perimetro del modello, e non come buona pratica commerciale.
L'art. 25-octies.2 rompe anche l'impianto sanzionatorio storico. La sanzione pecuniaria ordinaria si calcola per quote, da 100 a 1.000, con una quota che il testo vigente indica ancora in lire (da 500.000 a 3.000.000): al cambio fisso sono circa 258 e circa 1.549 euro, cioè una forbice da circa 25.800 a circa 1.549.000 euro, e l'art. 10 comma 4 esclude il pagamento in misura ridotta. Il nuovo articolo non ragiona più per quote: prevede dall'1% al 5% del fatturato globale dell'ente (dallo 0,5% all'1% per le violazioni dell'art. 275-ter c.p.) e, se il fatturato non è determinabile, da 3 a 40 milioni di euro, con interdittive da due a sei anni per i reati degli apicali.
Le interdittive ordinarie durano da tre mesi a due anni, ma per i delitti di corruzione dell'art. 25 commi 2 e 3 salgono da quattro a sette anni se il reato è dell'apicale. Il comma 5-bis le riporta alla durata ordinaria se, prima della sentenza di primo grado, l'ente ha eliminato le carenze organizzative adottando e attuando modelli idonei: è il punto in cui il decreto premia in modo esplicito la manutenzione del modello, anche tardiva.
Restano poi la confisca del prezzo o del profitto, che l'art. 19 impone sempre con la sentenza di condanna, e la pubblicazione della sentenza, che l'art. 18 consente quando è applicata una sanzione interdittiva.
Sul terreno del rischio concreto, due famiglie di reati presupposto meritano priorità nella mappatura. La prima è la sicurezza sul lavoro: l'art. 25-septies punisce l'omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55 comma 2 del D.lgs 81/2008 con una sanzione pecuniaria fissa di 1.000 quote, e l'art. 30 dello stesso decreto descrive il modello dotato di efficacia esimente in materia. Nel 2025 l'INAIL ha registrato 1.093 denunce di infortunio mortale, di cui 792 in occasione di lavoro, su 597.710 denunce di infortunio complessive (dati provvisori al 31 dicembre 2025; sono denunce, non condanne, e non tutte danno luogo a un procedimento a carico dell'ente).
La seconda sono i reati che toccano gli interessi finanziari dell'Unione: al 31 dicembre 2025 l'Italia aveva 991 indagini attive della Procura europea su 3.602 totali, circa il 27,5%, un primato che l'EPPO stessa lega anche alla capacità di rilevazione della Guardia di Finanza più che alla diffusione del fenomeno.
Una precisazione sulle sanzioni interdittive, visto quanto pesano: quella che tutti citano, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, è solo una delle cinque previste dall'art. 9 comma 2, e nella pratica raramente è la più dolorosa.
- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali all'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, con revoca di quelli già concessi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi
L'Organismo di Vigilanza: poteri veri e poteri immaginari
L'art. 6 comma 1 lett. b) chiede che la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello, insieme alla cura del suo aggiornamento, sia affidata a «un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo». La lettera d) dello stesso comma chiude il cerchio: l'esimente non opera se vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di quell'organismo. Tradotto: l'inerzia dell'ODV è una delle quattro cose che il giudice verifica, e un organismo che esiste solo nel verbale di nomina non è un dettaglio formale, è una condizione dell'esimente che salta.
Molte delle aspettative riposte sull'organismo, però, non trovano riscontro nel decreto. L'ODV non irroga sanzioni disciplinari: il sistema disciplinare è un requisito del modello (art. 6 comma 2 lett. e) e le sanzioni le applica l'ente attraverso i suoi organi. Non ha poteri gestori né diritto di veto sugli atti, non svolge indagini penali, non è un organo di controllo contabile e non certifica alcuna conformità. Il decreto non fissa nemmeno requisiti soggettivi di onorabilità o professionalità per i suoi membri: quelli vengono dalla prassi e dalle linee guida associative, non dalla legge.
Sulla composizione, l'art. 6 comma 4 consente agli enti di piccole dimensioni di affidare i compiti direttamente all'organo dirigente, e il comma 4-bis consente nelle società di capitali di attribuire le funzioni al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo della gestione. È un'opzione, non una raccomandazione: va motivata caso per caso su autonomia, indipendenza, continuità d'azione e professionalità, e in contesti a rischio elevato rischia di indebolire proprio l'elemento su cui si giocherà la difesa.
L'organismo vede quello che gli arriva. Per questo l'art. 6 comma 2 lett. d) impone al modello di prevedere «obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare»: i flussi informativi non sono una buona prassi suggerita dai consulenti, sono un requisito di legge del modello.
Sono i flussi a stabilire chi manda che cosa, con quale periodicità e a fronte di quali eventi: operazioni sopra soglia, deleghe conferite e revocate, scostamenti di budget, infortuni e near miss, visite ispettive, procedimenti disciplinari aperti e chiusi, segnalazioni ricevute e loro esito. Un modello che li elenca ma non li produce lascia l'organismo a vigilare su ciò che qualcuno ha scelto di raccontargli. E quando in dibattimento si discute di omessa o insufficiente vigilanza, la prima cosa che manca agli atti è esattamente questa: la prova che le informazioni siano state trasmesse, ricevute e valutate.
Il canale di segnalazione dentro il modello
Dal 15 luglio 2023 l'art. 6 comma 2-bis prevede che i modelli contemplino, ai sensi del decreto attuativo della direttiva UE 2019/1937, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare. I commi 2-ter e 2-quater, che nella versione della L. 179/2017 disciplinavano tutele e sanzioni, sono stati abrogati dal D.lgs 10 marzo 2023 n. 24: chi cita ancora la legge del 2017 come disciplina vigente del whistleblowing nel modello sta lavorando su un testo superato.
Nel settore privato l'obbligo del canale interno scatta al ricorrere di almeno una fra tre condizioni: aver impiegato nell'ultimo anno una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, operare in settori specifici (servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente) anche sotto quella soglia, oppure adottare i modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/2001. L'ultima condizione è quella che sorprende: il modello si porta dietro il canale, dimensione dell'ente a parte.
Due precisazioni che cambiano il modo di scrivere le procedure. La prima: il D.lgs 24/2023 tutela la riservatezza dell'identità del segnalante, non l'anonimato. Le segnalazioni anonime hanno un regime a parte e le tutele scattano a determinate condizioni, quindi promettere anonimato è sbagliato sul piano tecnico e rischioso su quello legale.
La seconda: la legge non impone che il canale sia gestito dall'Organismo di Vigilanza. Il gestore può essere una persona o un ufficio interno dedicato, con personale specificamente formato, oppure un soggetto esterno autonomo. Affidarlo all'ODV è una scelta organizzativa legittima che va motivata, tenendo conto dei conflitti potenziali fra chi riceve la segnalazione, chi la istruisce e chi poi deve vigilare sull'efficacia del presidio che quella segnalazione ha messo in discussione.
Il canale esterno ANAC è residuale per legge (art. 6 del D.lgs 24/2023): è ammesso solo se il canale interno non è previsto, non è attivo o non è conforme, se la segnalazione interna non ha avuto seguito, se c'è fondato timore di ritorsione o di inefficacia, o se la violazione costituisce un pericolo imminente per il pubblico interesse.
Proprio per questo i numeri del canale esterno dicono qualcosa sui canali interni: nel 2025 ANAC ha registrato 1.931 segnalazioni sul canale esterno, 1.820 delle quali arrivate tramite la piattaforma crittografata, e 414 (il 21%) provenivano dal settore privato, contro 1.240 segnalazioni esterne complessive nel 2024.
Sul piano sanzionatorio il rischio è autonomo e amministrativo, e colpisce l'ente anche senza alcun reato presupposto: da 10.000 a 50.000 euro per ritorsioni accertate, ostacolo alla segnalazione, violazione dell'obbligo di riservatezza, mancata istituzione dei canali o procedure non conformi, e da 500 a 2.500 euro nei casi di perdita delle tutele del segnalante.
Le Linee guida ANAC n. 1/2025 (delibera n. 478 del 26 novembre 2025, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2025) sono il riferimento aggiornato per allineare modello e canale: trattano espressamente l'adeguamento del modello 231, l'affidamento della gestione a un soggetto esterno, la condivisione del canale e i canali nei gruppi di imprese.
Il modello copiato non regge
Una ricognizione della Commissione D.lgs 231/2001 dell'Unione delle Camere Penali Italiane ha individuato nelle banche dati 99 pronunce di legittimità e di merito in tema di responsabilità degli enti che contenevano insieme le parole «modell*» e «idone*»: solo 19 dedicavano una qualche riflessione al concetto di idoneità del modello ex art. 6 comma 1 lett. a), e le motivazioni oscillavano fra il rinvio secco alla norma e la tautologia.
Il documento non è datato e la giurisprudenza citata si ferma al 2016, quindi va preso per quello che è, una ricognizione della categoria forense e non una statistica aggiornata. La conclusione resta però istruttiva: non esiste una lista giurisprudenziale di ciò che rende idoneo un modello. Il che sposta il peso della difesa dove l'ente può ancora agire, cioè su quello che riesce a dimostrare di aver fatto.
Il decreto offre una scorciatoia parziale e spesso mal raccontata. L'art. 6 comma 3 prevede che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni entro trenta giorni sulla loro idoneità a prevenire i reati.
Le Linee guida Confindustria (ultimo aggiornamento giugno 2021) sono le più diffuse fra questi codici e offrono una metodologia seria per la mappatura e per la costruzione dei protocolli. Non offrono un salvacondotto: la conformità alle linee guida può concorrere a fondare l'idoneità astratta, la valutazione sull'attuazione concreta ed efficace resta al giudice. E non esiste alcuna certificazione ministeriale di un modello aziendale: il Ministero non approva, non certifica e non valida nulla, formula osservazioni sui codici delle associazioni.
Resta la manutenzione, che è il punto in cui quasi tutti i modelli muoiono. L'art. 7 comma 4 lett. a) aggancia l'aggiornamento a due presupposti precisi: la scoperta di violazioni significative delle prescrizioni e i mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. Non c'è nessuna scadenza di calendario nel decreto, e presentare la revisione annuale come un obbligo di legge è scorretto: è una prassi difendibile, non una norma. Il criterio vero è quello degli eventi, e gli eventi vanno intercettati. Una riorganizzazione, l'apertura di una linea di business, un'acquisizione, una delega ridisegnata, un nuovo reato presupposto in Gazzetta: ognuno di questi apre una finestra in cui il modello va riletto.
In in caso di contestazione, il modello si difende con le evidenze, non con l'indice: verbali datati dell'organismo, flussi ricevuti e valutati, formazione erogata con registro delle presenze, deleghe e procure con data certa, procedimenti disciplinari istruiti e chiusi. Se non c'è traccia, agli atti non è successo.
Lo sapevi che
Adottare un modello 231 fa scattare l'obbligo del canale di segnalazione interna anche in un ente con dieci dipendenti: il D.lgs 24/2023 lo impone a chi adotta i modelli ex D.lgs 231/2001, a prescindere dalla soglia dei cinquanta lavoratori. La mancata istituzione del canale, o l'adozione di procedure non conformi, espone a una sanzione ANAC da 10.000 a 50.000 euro anche se nessun reato è mai stato commesso.
Il testo dei due modelli può essere identico. A cambiare tutto è quello che l'ente riesce a mostrare di aver fatto.
Modello adottato e archiviato
- Mappatura dei rischi copiata da un altro settore
- Protocolli scritti che nessuno applica
- Organismo nominato, che si riunisce quando capita
- Flussi informativi previsti sulla carta e mai arrivati
- Formazione mai erogata, o erogata e mai tracciata
- Nessun aggiornamento dopo riorganizzazioni e nuovi reati presupposto
Modello efficacemente attuato
- Mappatura costruita sui processi reali dell'ente
- Protocolli dentro le procedure di lavoro quotidiane
- Organismo con budget, calendario di verifiche e verbali
- Flussi periodici e per evento, con evidenza della ricezione
- Formazione differenziata per ruolo, con registro delle presenze
- Revisione a ogni violazione significativa e a ogni mutamento organizzativo
La roadmap in 5 tappe
Cinque passaggi, nell'ordine in cui reggono: saltarne uno indebolisce tutti quelli che vengono dopo.
- 1
Mappa i rischi sui processi reali
L'art. 6 comma 2 lett. a) chiede di individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati. Si parte dai processi dell'ente e dall'estensione dei poteri delegati, non dall'indice di un modello altrui.
- 2
Scrivi protocolli che qualcuno possa seguire
Lettere b) e c): come si formano e si attuano le decisioni, come si gestiscono le risorse finanziarie. Regole verificabili, con separazione dei compiti, soglie autorizzative e tracciabilità.
- 3
Nomina l'organismo e alimentalo
Autonomi poteri di iniziativa e di controllo significano budget proprio, accesso alle informazioni, calendario di verifiche e obblighi di informazione codificati (lettera d).
- 4
Forma le persone e rendi esigibile il sistema disciplinare
Lettera e): sanzioni graduate, portate a conoscenza di tutti e applicate davvero. Un sistema mai azionato racconta che le violazioni non vengono rilevate.
- 5
Aggiorna quando cambia qualcosa
Art. 7 comma 4 lett. a): violazioni significative e mutamenti dell'organizzazione o dell'attività. La revisione a data fissa è prassi, il criterio di legge è l'evento.
La checklist
Otto verifiche per capire se il modello reggerebbe oggi. Ogni risposta che non trova un documento è un punto debole.
La mappatura descrive i tuoi processi
Se cita attività che l'ente non svolge, è stata copiata: il giudizio di idoneità si fa in concreto.
Deleghe e procure sono aggiornate
L'estensione dei poteri delegati è il primo parametro dell'art. 6 comma 2: un organigramma vecchio rende inservibile il modello.
L'organismo ha budget, calendario e verbali
Su omessa o insufficiente vigilanza si discute con i verbali alla mano, non con la delibera di nomina.
I flussi informativi arrivano davvero
Sono un requisito di legge (art. 6 comma 2 lett. d): serve l'evidenza dell'invio, della ricezione e della valutazione.
La formazione è tracciata per ruolo
Contenuti diversi per apicali e sottoposti, con registro delle presenze, date e materiali consegnati.
Il sistema disciplinare è stato applicato
Almeno una volta, con istruttoria, contestazione ed esito agli atti: senza precedenti applicativi la graduazione delle sanzioni resta teorica.
Il canale di segnalazione è conforme al D.lgs 24/2023
Gestore individuato, riservatezza dell'identità, riscontro nei termini: la mancata istituzione costa da 10.000 a 50.000 euro.
Il modello è stato riletto dopo l'ultimo cambiamento
Riorganizzazioni, nuove attività e nuovi reati presupposto: due articoli sono entrati nel catalogo fra il 2025 e il 2026.
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Fonti
- D.lgs 8 giugno 2001 n. 231, testo vigente (Normattiva)
- D.lgs 30 dicembre 2025 n. 211 (art. 25-octies.2, in vigore dal 24 gennaio 2026)
- Legge 6 giugno 2025 n. 82 (art. 25-undevicies, in vigore dal 1° luglio 2025)
- D.lgs 10 marzo 2023 n. 24 (whistleblowing) e sanzioni dell'art. 21, ANAC
- Linee guida ANAC n. 1/2025 sui canali interni di segnalazione (delibera n. 478 del 26 novembre 2025)
- ANAC, Relazione annuale 2026 sull'attività svolta nel 2025
- INAIL, Dati Inail n. 1/2026, il quadro provvisorio del 2025
- EPPO (Procura europea), Annual Report 2025
- UIF Banca d'Italia, Newsletter n. 1/2026 (segnalazioni di operazioni sospette 2025)
- D.lgs 31 marzo 2023 n. 36, art. 98 comma 3 lett. h) n. 5 (Codice dei contratti pubblici)
- Cass. pen., Sez. VI, 15 giugno 2022 n. 23401 (Impregilo); Cass. pen., Sez. Un., 2014 n. 38343 (ThyssenKrupp)
- Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli 231 (giugno 2021)
- Unione delle Camere Penali Italiane, Nota sulla idoneità del Modello organizzativo
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