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Società tra avvocati: forme, requisiti e adempimenti
Studio legale

Società tra avvocati: forme, requisiti e adempimenti

A cura della Redazione Quantum · 6 settembre 2026 · 9 min di lettura

Società tra avvocati: quando conviene e cosa comporta

L'articolo 4-bis della legge 247/2012, inserito dall'articolo 1, comma 141, della legge 4 agosto 2017 n. 124, consente di esercitare la professione forense come società di persone, di capitali o cooperativa, iscritta in una sezione speciale dell'albo. Prima di quella data la strada passava solo dalla società tra professionisti della legge 183/2011, con dubbi mai chiusi sulla sua applicabilità agli avvocati.

L'associazione professionale costa meno da mantenere e regge finché lo studio è fatto di persone che si conoscono. Il conto cambia quando entra capitale di terzi, quando i soci diventano una dozzina, quando qualcuno esce e va liquidato.

Le forme ammesse per l'esercizio in forma societaria della professione

Le strade praticabili sono tre, e non sono intercambiabili.

Associazione professionale, articolo 4 della legge 247/2012. Non ha personalità giuridica, si iscrive in un elenco tenuto dal consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede, e l'incarico professionale resta conferito all'avvocato in via personale. Possono parteciparvi anche liberi professionisti di altre categorie, individuate con regolamento del Ministro della giustizia. Un avvocato può appartenere a una sola associazione.

Società tra avvocati, articolo 4-bis della stessa legge. Società di persone, di capitali o cooperativa, iscritta nella sezione speciale dell'albo dell'ordine nella cui circoscrizione la società ha sede. Ammette la presenza di professionisti iscritti in albi di altre professioni e vieta la partecipazione tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona: chi aggira il divieto è escluso di diritto.

Società tra professionisti ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con il regolamento attuativo del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34. È il contenitore multidisciplinare generale: la denominazione deve contenere l'indicazione "società tra professionisti" e i soci non professionisti sono ammessi soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

Resta sullo sfondo il D.lgs 2 febbraio 2001, n. 96, che aveva introdotto una prima società tra avvocati modellata sulla società in nome collettivo. Nella pratica notarile degli ultimi anni ha lasciato il campo all'articolo 4-bis, più flessibile sul tipo sociale.

La scelta del tipo (s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a., cooperativa) è libera dentro quel perimetro e si porta dietro insieme regime fiscale, responsabilità patrimoniale e costo di gestione annuo.

Soci professionisti e soci per prestazioni tecniche: limiti e maggioranze

Il cuore dell'articolo 4-bis è una soglia doppia. Almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono appartenere ad avvocati iscritti all'albo, oppure ad avvocati e professionisti iscritti in albi di altre professioni. Il terzo restante può essere in mano a soci non professionisti, ferme restando le incompatibilità dell'articolo 18 della legge 247/2012.

Due terzi del capitale e dei voti: sono due requisiti autonomi. Quote prive di voto, categorie di quote a voto potenziato, patti parasociali che spostano il peso in assemblea possono far saltare il secondo anche quando il primo è rispettato. È il punto in cui uno statuto ritoccato in fretta per far entrare un investitore mette a rischio l'iscrizione.

Sull'organo di gestione le regole sono altrettanto rigide: la maggioranza dei componenti deve essere composta da soci avvocati, e nessun amministratore può essere estraneo alla compagine sociale. Non si nomina un amministratore delegato esterno.

Se la prevalenza dei soci professionisti viene meno, si apre una causa di scioglimento e il consiglio dell'ordine procede alla cancellazione dall'albo, salvo che la società ristabilisca la proporzione entro sei mesi, termine perentorio. Vale la pena scriverlo nello statuto insieme al meccanismo che lo rende possibile: prelazione fra soci professionisti, opzione di riacquisto, obbligo di ricapitalizzazione.

C'è poi un evento che lo statuto standard non copre. La sospensione, la cancellazione o la radiazione di un socio dall'albo è causa di esclusione dalla società. Se lo statuto non dice a che valore e con che tempi si liquida la quota, il problema diventa una trattativa nel momento peggiore.

Iscrizione, denominazione e obblighi verso l'Ordine

L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo passa dal deposito dell'atto costitutivo e dello statuto. Da lì in avanti l'ordine va tenuto aggiornato: variazioni della compagine sociale, ingresso e uscita dei soci, modifiche dell'organo di gestione.

La denominazione, comunque formata, deve contenere l'indicazione "società tra avvocati". Oltre a questo vincolo di legge conta il dovere di corretta informazione dell'articolo 35 del codice deontologico forense: il nome non deve indurre in errore su composizione, titoli e specializzazioni. I due casi che tornano più spesso sono il socio uscito che resta in insegna e la qualifica di "specialista" usata senza titolo.

La società tra avvocati è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza. Il procedimento corre su due binari: la società risponde in proprio, il socio che ha eseguito la prestazione risponde come sempre.

Restano gli obblighi che non dipendono dalla forma ma cambiano perimetro:

  • Assicurazione: l'obbligo di polizza dell'articolo 12 della legge 247/2012 riguarda l'avvocato, l'associazione e la società, con condizioni essenziali e massimali minimi fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 22 settembre 2016. In forma societaria va verificato per iscritto che la copertura operi sia sulla società sia sui singoli soci, anche per i fatti anteriori alla costituzione.
  • Cassa Forense: il comma 6-bis dell'articolo 4-bis applica alla società la maggiorazione percentuale sui corrispettivi che rientrano nel volume d'affari ai fini IVA, con riversamento annuale alla Cassa. Termini, dichiarazione, riscossione e sanzioni sono rimessi al regolamento della Cassa: vanno letti prima di firmare l'atto, non alla prima dichiarazione.
  • Antiriciclaggio: gli obblighi del D.lgs 231/2007 ricadono sull'organizzazione, con un responsabile individuato e procedure scritte. Chi arriva dalla gestione individuale trova qui uno dei salti più netti, come descritto negli adempimenti antiriciclaggio per gli studi legali.

Responsabilità professionale e responsabilità della società

L'incarico è conferito alla società, ma l'articolo 4-bis tiene fermo il principio della personalità della prestazione: può eseguirlo soltanto un socio professionista in possesso dei requisiti necessari per quella specifica attività. Chi sceglie la società tra professionisti della legge 183/2011 trova nel decreto ministeriale 34/2013 obblighi informativi più dettagliati, dalla consegna al cliente dell'elenco dei soci con i rispettivi titoli alla comunicazione scritta del professionista designato. Sono clausole che conviene riportare nella lettera di incarico anche quando non sono imposte, perché è lì che si forma la prova di chi ha assunto cosa.

Chi sceglie la s.r.l. fraintende quasi sempre lo stesso punto. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione. La forma di capitali limita il rischio d'impresa (debiti verso fornitori, locazioni, contenzioso commerciale), non la responsabilità professionale verso il cliente. Chi passa alla s.r.l. per proteggersi dalla malpractice sta comprando la cosa sbagliata.

Associazione professionale e società tra avvocati: cosa cambia in pratica

Associazione professionale (art. 4)Società tra avvocati (art. 4-bis)
IscrizioneElenco tenuto dal COASezione speciale dell'albo
Chi riceve l'incaricoL'avvocato, in via personaleLa società, con esecuzione affidata a un socio professionista
Soci non professionistiNon previstiFino a un terzo di capitale e voti
RedditoLavoro autonomo, imputato per trasparenza (art. 5 TUIR)Reddito d'impresa se la forma è commerciale
Ritenuta d'accontoSì, 20% (art. 25 DPR 600/1973)No, se la società produce reddito d'impresa
BilancioNon depositatoDepositato al registro delle imprese
Ingresso di capitaleNon praticabileCessione di quote, con i limiti dei due terzi

Le due righe fiscali pesano più di quanto sembri. L'associazione imputa il reddito ai partecipanti per trasparenza e i compensi subiscono la ritenuta del 20%: il costo è di cassa, ogni fattura incassa l'80%. Una società di capitali non subisce la ritenuta, deduce i costi per competenza e chiude un bilancio pubblico, che è un vantaggio in gara e uno svantaggio in trattativa. Sul reddito delle società tra professionisti costituite secondo i tipi commerciali l'Agenzia delle Entrate ha preso posizione con la risoluzione 35/E del 7 maggio 2018: prevale la forma giuridica, quindi reddito d'impresa a prescindere dall'attività svolta. Prima di scegliere, conviene farsi fare il conto sui numeri veri dello studio.

Il passaggio tocca anche chi oggi lavora da solo con una partita IVA agevolata, ma non allo stesso modo per tutti i tipi sociali. Entrare in una società di persone o in un'associazione professionale fa perdere il regime forfettario per l'avvocato; con la s.r.l. la causa ostativa scatta solo se il socio la controlla, direttamente o indirettamente, e l'attività della società è riconducibile alla sua (articolo 1, comma 57, lettera d, della legge 190/2014). Una quota di minoranza senza controllo non la fa scattare.

Ruoli, accessi e riservatezza fra soci quando lo studio cresce

Tre meccanismi devono funzionare tutti i giorni, e nessuno dei tre si esaurisce nell'atto costitutivo.

Il conflitto di interessi si misura sull'intera compagine. Il codice deontologico forense estende il dovere di astensione ai casi in cui parti in conflitto si rivolgano ad avvocati che partecipano alla stessa società o associazione, o che condividono lo studio e collaborano in modo non occasionale (articolo 24, comma 5). Con l'incarico conferito alla società, il controllo va fatto prima di accettare e sull'intera base clienti, comprese le controparti storiche. Se le controparti non sono censite come anagrafiche ricercabili, ma restano nomi dentro documenti, il controllo non è materialmente eseguibile.

Gli accessi vanno dati per pratica, non per cartella. Quando due soci lavorano su lati opposti dello stesso settore, la separazione va imposta dal sistema e deve lasciare traccia: chi ha aperto cosa e quando. È lo stesso impianto di permessi e log che serve per il registro dei trattamenti, visto che la società è un unico titolare e non più una somma di professionisti autonomi, come ricostruito nella guida agli adempimenti GDPR dello studio legale.

La ripartizione degli utili si negozia sui numeri. Un articolo di statuto che distribuisce "in proporzione all'apporto" senza che nessuno abbia mai registrato le ore produce una lite a ogni approvazione del bilancio. Le ore per socio, per pratica e per cliente devono esistere prima: è il motivo per cui il timesheet smette di essere uno strumento di fatturazione e diventa la base del patto fra soci. Sulla stessa base si costruiscono le viste che i soci e partner chiedono ogni trimestre, come descritto nella pagina dedicata agli studi legali associati.

Va prevista anche l'uscita di un socio: revoca degli accessi contestuale, storico che resta alla società, esportazione ordinata della pratica che segue il cliente.

Cosa mettere per iscritto prima di andare dal notaio

Tre clausole valgono più del tipo sociale scelto: come si ristabilisce la soglia dei due terzi entro i sei mesi se un socio esce o viene sospeso, a che valore e con che tempi si liquida la quota, su quali dati si calcola la ripartizione degli utili.

L'errore da evitare è firmare uno statuto che presuppone informazioni che lo studio non raccoglie. Se l'utile si ripartisce sull'apporto, le ore vanno tracciate da almeno un esercizio prima della costituzione. Se non lo sono, il primo anno della società si passa a ricostruire a memoria chi ha lavorato su cosa, e quella ricostruzione qualcuno la contesta.

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