Regime forfettario per l'avvocato: convenienza e vincoli
La fattura di un avvocato in regime forfettario si legge in poche righe: compenso, contributo integrativo del 4%, nessuna IVA, nessuna ritenuta d'acconto. Quella è la parte facile. Gli errori costosi stanno a monte, nelle cause di esclusione, e a valle, quando i compensi incassati passano la soglia. La disciplina è all'art. 1, commi 54-89, della legge 190/2014, modificato dalla legge 197/2022 che ha alzato il limite a 85.000 euro e introdotto l'uscita in corso d'anno sopra i 100.000. Le regole valgono per tutti i professionisti: nell'attività forense cambia dove si inciampa, cioè la partecipazione a un'associazione professionale, il rapporto con l'ex datore di lavoro e il contributo dovuto alla Cassa. Quello che segue è il meccanismo. La convenienza dipende dai costi reali e dagli altri redditi, e quel confronto lo fa il commercialista sui numeri della singola posizione.
Requisiti di accesso e cause di esclusione per l'attività forense
L'accesso poggia su due condizioni, entrambe da verificare sull'anno precedente (comma 54): compensi percepiti non superiori a 85.000 euro, ragguagliati ad anno se l'attività è iniziata in corso d'anno, e spese per lavoro dipendente e collaboratori non superiori a 20.000 euro lordi.
Le cause di esclusione del comma 57 sono più insidiose, perché operano anche quando i numeri tornano. Tre intercettano quasi tutti i casi forensi.
Partecipazione a strutture associate (lett. d). È escluso chi partecipa a società di persone, associazioni professionali di cui all'art. 5 del TUIR o imprese familiari, e chi controlla direttamente o indirettamente una SRL che esercita attività riconducibili alla propria. Per il collaboratore che entra come associato non è una questione di convenienza: il forfettario si chiude.
Prevalenza verso l'ex datore di lavoro (lett. d-bis). È escluso chi lavora prevalentemente per datori di lavoro con cui ha un rapporto in corso o lo aveva nei due periodi d'imposta precedenti, o per soggetti a questi riconducibili. Il caso tipico è il dipendente dell'ufficio legale che apre la partita IVA e continua a fatturare alla stessa azienda. La norma fa un'eccezione esplicita per chi inizia l'attività dopo il periodo di pratica obbligatoria: il praticante che si abilita e fattura allo studio dove ha svolto la pratica non ricade nell'esclusione per quel solo fatto.
Redditi da lavoro dipendente sopra i 30.000 euro (lett. d-ter). Chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti quella cifra è escluso, e la verifica non rileva se il rapporto è cessato.
Il coefficiente di redditività dell'avvocato: 78%
Per le attività professionali, gruppo in cui rientrano gli studi legali (divisione ATECO 69, attività legali e contabili), il coefficiente dell'Allegato 4 della legge 190/2014 è del 78%. Si applica ai compensi percepiti nell'anno, si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati (comma 64) e sul risultato si paga l'imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque periodi d'imposta alle condizioni del comma 65, fra cui che l'attività non sia mera prosecuzione di un lavoro precedente, con la stessa eccezione prevista per la pratica obbligatoria.
Il 22% che resta fuori è il costo riconosciuto in modo forfettario e sostituisce ogni deduzione analitica: non si deducono affitto della postazione, licenze software, formazione o auto, e non si detrae l'IVA sugli acquisti.
| Compensi incassati | Reddito lordo (78%) | Contributi versati (ipotesi) | Base imponibile | Imposta 5% | Imposta 15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.000 € | 23.400 € | 4.000 € | 19.400 € | 970 € | 2.910 € |
| 50.000 € | 39.000 € | 6.000 € | 33.000 € | 1.650 € | 4.950 € |
| 80.000 € | 62.400 € | 9.000 € | 53.400 € | 2.670 € | 8.010 € |
La colonna dei contributi è un'ipotesi di lavoro: gli importi reali dipendono dalle aliquote e dai minimi fissati dai regolamenti di Cassa Forense.
Sul reddito assoggettato a imposta sostitutiva, poi, non trovano capienza le detrazioni IRPEF ordinarie: spese mediche, interessi sul mutuo, ristrutturazioni e carichi di famiglia restano inutilizzati se non ci sono altri redditi tassati a IRPEF. È il punto che sfugge più spesso a chi apre la partita IVA da giovane.
Come si compone la fattura in forfettario: niente IVA, niente ritenuta
Il documento cambia in quattro punti rispetto alla fattura ordinaria di studio.
Nessuna rivalsa IVA. L'operazione è non soggetta ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, della legge 190/2014: nel tracciato FatturaPA si usano regime fiscale RF19 e natura N2.2. La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari dal 1° gennaio 2024 (art. 18 del D.L. 36/2022), con lo stesso ciclo via Sistema di Interscambio descritto nella guida alla fatturazione elettronica per avvocati.
Nessuna ritenuta d'acconto. Il comma 67 esclude i compensi del forfettario dalla ritenuta del 20% prevista dall'art. 25 del DPR 600/1973. Il professionista rilascia al sostituto una dichiarazione da cui risulti che il reddito è soggetto a imposta sostitutiva, e nella prassi la si riporta in calce alla fattura. Senza quella riga il cliente prudente trattiene lo stesso, e il recupero passa da istanza di rimborso o scomputo in dichiarazione: il percorso è nella scheda sulla ritenuta d'acconto dell'avvocato. Il comma 69 aggiunge che il forfettario non è sostituto d'imposta: se paga un domiciliatario non opera la ritenuta e indica in dichiarazione codice fiscale e importi.
Imposta di bollo. Sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuto il bollo da 2 euro (art. 13 della Tariffa allegata al DPR 642/1972). Sulla fattura elettronica si valorizza il blocco DatiBollo e il versamento è trimestrale, sull'importo che l'Agenzia delle Entrate espone nel portale Fatture e Corrispettivi. Se il bollo viene riaddebitato al cliente concorre al compenso, quindi entra nella base del 78%.
Anticipazioni fuori dal conteggio. Le somme anticipate in nome e per conto del cliente ex art. 15, comma 1, n. 3, del DPR 633/1972 (contributo unificato, marche, diritti di copia) non sono compenso: non entrano nella base imponibile e non consumano la soglia, con la stessa distinzione che regge la nota spese.
| Riga della fattura | Forfettario | Regime ordinario |
|---|---|---|
| Compenso professionale | sì | sì |
| Contributo integrativo Cassa 4% | sì | sì |
| IVA 22% | no, natura N2.2 | sì |
| Ritenuta d'acconto 20% | no | sì, se il cliente è sostituto d'imposta |
| Imposta di bollo 2 € | sì, oltre 77,47 € | no sugli importi soggetti a IVA |
Il contributo integrativo resta dovuto: attenzione all'errore ricorrente
Il ragionamento sbagliato è sempre lo stesso: niente IVA, quindi niente 4%. Il contributo integrativo dovuto a Cassa Forense è indipendente dal regime fiscale, si addebita al cliente sulla stessa base che vale in regime ordinario e si riversa alla Cassa, con un minimo annuo fissato dai regolamenti. Come si compone quella base e dove si scrive nel tracciato elettronico è nella scheda sul contributo integrativo del 4%. Chi non lo espone in fattura non lo evita: se lo ritrova a carico proprio con il Modello 5.
Non è un compenso dell'avvocato ma una somma riscossa per conto della Cassa, quindi resta fuori dalla base su cui si applica il coefficiente. Il contributo soggettivo, invece, è a carico del professionista e si deduce dal reddito forfettario in quanto contributo previdenziale obbligatorio: è l'unica deduzione analitica che il regime consente.
Cassa Forense prevede riduzioni dei contributi minimi per i primi anni di iscrizione entro certe soglie di età. Importi e condizioni cambiano con i regolamenti, quindi si verificano sull'anno in corso.
Superamento della soglia: cosa succede durante l'anno e l'anno dopo
Fra 85.000 e 100.000 euro. Il regime si applica fino al 31 dicembre e si esce dal 1° gennaio successivo, con l'ingresso negli obblighi IVA ordinari e il ritorno della ritenuta sulle fatture emesse ai sostituti d'imposta. Le fatture già emesse restano valide come sono.
Oltre 100.000 euro. Il comma 71, come modificato dalla legge 197/2022, prevede che il regime cessi nell'anno stesso: l'IVA è dovuta a partire dalle operazioni che comportano il superamento del limite e il reddito dell'intero periodo d'imposta si determina con le regole ordinarie. È il caso peggiore da sistemare a posteriori, perché la fattura che sfonda il tetto deve nascere già con l'IVA.
Su tutto vale il principio di cassa: conta l'incassato, non l'emesso. Una parcella emessa a novembre e pagata a gennaio pesa sull'anno dopo. Chi si avvicina ai 100.000 deve sapere a quanto è arrivato prima di emettere il documento successivo, non a consuntivo: un controllo trimestrale dell'incassato progressivo serve anche a impostare per tempo la parcellazione dell'ultimo trimestre.
Collaboratori dello studio: quando conviene e quando no
Il regime è tarato su strutture leggere, cioè la condizione di molti collaboratori di studio: postazione, licenze, banche dati e segreteria le mette lo studio, i costi propri sono la Cassa, il commercialista e poco altro. Se i costi reali stanno sotto il 22% riconosciuto dal coefficiente, il forfettario riconosce più di quanto si dedurrebbe voce per voce, e nei primi cinque anni l'aliquota al 5% pesa ancora meno.
Il quadro si rovescia in cinque casi:
- il collaboratore diventa associato, e l'esclusione della lett. d) opera a prescindere dai numeri;
- fattura in via prevalente a un ex datore di lavoro dei due periodi d'imposta precedenti, fuori dall'ipotesi della pratica obbligatoria;
- ha una struttura propria (locali, dipendente, banche dati intestate, auto) che porta i costi reali oltre il 22%;
- ha detrazioni IRPEF rilevanti e nessun altro reddito su cui utilizzarle;
- prevede di passare i 100.000 euro in corso d'anno.
Per lo studio il cambiamento è amministrativo: sulla fattura del collaboratore in forfettario non si opera la ritenuta e non c'è IVA da detrarre, mentre il costo resta deducibile secondo le regole ordinarie. Dal lato del collaboratore sparisce il credito IRPEF che altrimenti si recupera ogni anno in dichiarazione.
Cosa deve reggere il gestionale
Il regime del collaboratore cambia il documento, quindi si imposta prima della prima fattura e non dopo la nota di credito. Servono quattro cose:
- un modello di fattura dedicato, con RF19, natura N2.2, riga del contributo integrativo e bollo, distinto da quello dei professionisti in ordinario;
- il contatore dell'incassato progressivo per soggetto, di cassa e non di competenza, perché è quel numero a decidere la soglia;
- l'anagrafica che segnala il regime attivo, così la ritenuta non parte per abitudine;
- il collegamento fra ore registrate e compenso fatturato, che in QuantumX passa dal timesheet alla parcella senza ricopiature.
L'errore più frequente non riguarda la scelta del regime ma la prima fattura emessa dopo il passaggio: esce con il modello usato per tutti gli altri, ritenuta del 20% in fondo. Il cliente paga al netto, il collaboratore incassa meno di quanto gli spetta, e il rientro passa da una nota di credito e da una posizione da sistemare in dichiarazione. Quando un collaboratore entra o esce dal forfettario, la prima cosa da cambiare è il modello del documento, non la singola riga.



