Ritenuta d'acconto in fattura: su quale importo si applica
La ritenuta d'acconto avvocato non si calcola sul solo compenso. Si calcola sul compenso sommato al rimborso forfettario delle spese generali del 15 per cento previsto dall'art. 2, comma 2, del DM 55/2014, perché quel forfettario è una componente del compenso e non il rimborso di una spesa documentata. Su una parcella da 3.000 euro la differenza fra le due basi vale 90 euro. Poco su un documento singolo, meno poco su un anno di fatturato, e abbastanza da far saltare la riconciliazione di marzo quando la Certificazione Unica del cliente non torna con i conti dello studio.
Chi opera la ritenuta d'acconto all'avvocato e quando non si applica
L'obbligo nasce dall'art. 25 del DPR 600/1973: i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 dello stesso decreto, quando corrispondono compensi per prestazioni di lavoro autonomo, operano all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa.
Quell'elenco comprende gli enti e le società dell'art. 73 del TUIR, le società di persone e le associazioni professionali dell'art. 5, le persone fisiche che esercitano impresa, arti o professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore e il condominio. Sul condominio si sbaglia spesso: la ritenuta del 4 per cento dell'art. 25-ter riguarda i contratti di appalto di opere e servizi, non la prestazione professionale, quindi sulla parcella dell'avvocato l'amministratore applica il 20 per cento.
Non subisce la ritenuta la fattura emessa al privato consumatore, che sostituto non è, né quella emessa a un committente estero privo di stabile organizzazione in Italia.
Il momento rilevante è il pagamento, non l'emissione. Una fattura di dicembre incassata a gennaio produce una ritenuta di gennaio, che finirà nella CU dell'anno successivo. Se il cliente paga a rate, la ritenuta segue ogni versamento in proporzione, non si esaurisce sul primo. Il sostituto versa con F24, codice tributo 1040, entro il 16 del mese successivo al pagamento.
La base di calcolo: compenso più spese generali forfettarie
L'art. 2, comma 2, del DM 55/2014 riconosce all'avvocato, oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate, una somma per rimborso delle spese forfettarie, di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione. La parola "rimborso" trae in inganno: non c'è nessun esborso da rimborsare e non c'è nessun documento di spesa. È un importo determinato in percentuale sul compenso, e segue il compenso in tutto: entra nella base imponibile IVA, in quella del contributo integrativo Cassa Forense e in quella della ritenuta. Chi lo esclude sottrae il 20 per cento di quel 15 per cento, cioè il 3 per cento del compenso, a ogni fattura verso un sostituto d'imposta.
Il conteggio a monte ha una sua regola. Il 15 per cento si applica al totale dei compensi per fase, già aumentati o ridotti secondo l'art. 4 del DM 55/2014, mai agli esborsi documentati. Come si compone quel totale è nella guida alle tariffe forensi del DM 147/2022, e la stessa base torna nella nota spese depositata al giudice.
Stesso trattamento per le spese sostenute in nome proprio dell'avvocato e riaddebitate al cliente, per esempio una trasferta pagata dallo studio con documento intestato allo studio: sono compenso a tutti gli effetti, con IVA, contributo integrativo e ritenuta.
Cosa resta escluso: contributo integrativo e anticipazioni
Due voci restano fuori dalla base della ritenuta, per ragioni diverse.
Il contributo integrativo Cassa Forense del 4 per cento, addebitato in rivalsa al cliente, concorre alla base imponibile IVA ma non costituisce reddito professionale ai fini delle imposte sui redditi. L'art. 25 colpisce i compensi, e quel 4 per cento non è compenso dell'avvocato: è una somma che transita verso la Cassa. Da qui l'errore speculare al precedente, cioè applicare il 20 per cento all'imponibile IVA, che il contributo lo comprende, e trattenere più del dovuto. Su cosa entra e cosa no in quella base c'è la scheda dedicata al contributo integrativo del 4%.
Il caso opposto va tenuto distinto. La rivalsa del 4 per cento della Gestione separata INPS, che riguarda i professionisti privi di cassa di categoria, è parte integrante del compenso e la ritenuta la subisce. Le due aliquote coincidono, il trattamento no.
Le anticipazioni in nome e per conto del cliente, regolarmente documentate, sono escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3, del DPR 633/1972, non sono compenso e quindi non entrano nella base della ritenuta. Rientrano qui il contributo unificato, i diritti di copia, le marche da bollo, le spese di notifica, a condizione che la documentazione sia intestata al cliente e conservata.
| Voce | Base ritenuta | Base IVA | Base contributo integrativo |
|---|---|---|---|
| Compenso per fasi | sì | sì | sì |
| Rimborso forfettario spese generali 15% | sì | sì | sì |
| Spese in nome proprio riaddebitate | sì | sì | sì |
| Contributo integrativo Cassa Forense 4% | no | sì | non applicabile |
| Anticipazioni ex art. 15 DPR 633/1972 | no | no (natura N1) | no |
Regime forfettario: niente ritenuta, ma serve la dichiarazione
L'art. 1, comma 67, della L. 190/2014 esclude dalla ritenuta d'acconto i ricavi e i compensi oggetto del regime forfetario: il reddito sconta l'imposta sostitutiva, quindi non c'è IRPEF su cui versare un acconto. La stessa norma chiede però un adempimento che in fattura si dimentica. Il contribuente rilascia al cliente una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva, e nella prassi la si riporta in calce al documento. Senza quella riga il sostituto prudente trattiene, e recuperare la ritenuta operata per errore passa dall'istanza di rimborso o dallo scomputo in dichiarazione.
Il rovescio è il comma 69: l'avvocato in forfettario non opera ritenute sui compensi di lavoro autonomo che paga a domiciliatari e collaboratori, e ne indica in dichiarazione codice fiscale e importi. Soglia, coefficiente e cause di esclusione stanno nella scheda sul regime forfettario dell'avvocato.
La fattura con distrazione delle spese: chi subisce la ritenuta
Con la distrazione ex art. 93 c.p.c. l'avvocato distrattario (o antistatario) dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, e il giudice liquida le spese in suo favore. Cambia il soggetto che paga, non il rapporto professionale: la prestazione resta resa al proprio assistito.
Per la ritenuta conta chi eroga materialmente la somma. Se il soccombente è un'impresa, un ente, un professionista o una compagnia assicurativa, opera il 20 per cento sul compenso distratto, lo versa e rilascia la Certificazione Unica a un difensore con cui non ha alcun rapporto contrattuale. Se il soccombente è un privato, la ritenuta non c'è.
Sull'intestazione della fattura convivono prassi diverse fra chi la emette all'assistito e chi la emette al soggetto pagatore, e la scelta va concordata con il consulente fiscale dello studio. La conseguenza operativa non cambia: va monitorato l'arrivo di una CU da un soggetto che in anagrafica clienti non c'è. Una certificazione che nessuno si aspetta è facile da archiviare senza registrarla, e a marzo il totale non torna.
Certificazione unica e riconciliazione a fine anno
Il sostituto consegna al percipiente la Certificazione Unica entro il 16 marzo dell'anno successivo. Le ritenute subite si scomputano dall'IRPEF dovuta in dichiarazione e, se eccedono l'imposta, generano un credito da chiedere a rimborso o da compensare.
Riconciliare vuol dire confrontare il totale delle CU ricevute con le ritenute che lo studio ha annotato incasso per incasso. Le differenze ricorrenti sono quattro:
- Fatture a cavallo d'anno. Lo studio le imputa alla data di emissione, il sostituto alla data di pagamento. Vince il pagamento.
- Pagamenti parziali. La ritenuta segue la quota incassata, non l'intera fattura.
- CU mancanti da soccombenti e compagnie in caso di distrazione.
- Errori di base, in eccesso o in difetto, dovuti al trattamento del forfettario del 15 per cento o del contributo integrativo.
Il modo più economico di gestirla è non arrivare a marzo con il problema. Se gli incassi sono registrati sulla pratica con le voci già scomposte, la quadratura è un report. Vale lo stesso per la parcella che nasce dai tempi rilevati anziché da un foglio di calcolo, come nel modulo QuantumTimesheet: il totale dei compensi su cui si applicano il 15 per cento e la ritenuta diventa un dato del sistema, non una somma rifatta a mano ogni volta. Il ciclo dalla prestazione alla fattura è descritto nella guida alla parcellazione.
La riga per riga di una fattura completa
Compenso 3.000 euro, contributo unificato anticipato 200 euro, cliente società di capitali.
| Riga | Importo |
|---|---|
| Compenso per fasi | 3.000,00 |
| Rimborso forfettario spese generali 15% (art. 2 DM 55/2014) | 450,00 |
| Totale compensi (base ritenuta e base contributo integrativo) | 3.450,00 |
| Contributo integrativo Cassa Forense 4% | 138,00 |
| Imponibile IVA | 3.588,00 |
| IVA 22% | 789,36 |
| Anticipazioni escluse art. 15 DPR 633/1972 | 200,00 |
| Totale fattura | 4.577,36 |
| Ritenuta d'acconto 20% su 3.450,00 | 690,00 |
| Netto a pagare | 3.887,36 |
Chi calcola la ritenuta sul solo compenso ottiene 600 euro e ne trattiene 90 in meno del dovuto. Chi la calcola sull'imponibile IVA ottiene 717,60 e ne trattiene 27,60 in più.
Nel file XML della fattura elettronica il blocco DatiRitenuta vuole il tipo RT01 per il professionista persona fisica o RT02 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, come l'associazione professionale e la società tra avvocati, aliquota 20,00 e causale di pagamento A. L'importo della ritenuta nel tracciato non lo ricalcola nessuno: è un valore che si scrive, e se lo si scrive sbagliato passa il controllo dello SdI senza un avviso. Le altre regole di compilazione sono nella guida alla fatturazione elettronica per avvocati.
Prima di firmare il file, una verifica sola: che il subtotale dei compensi esista come riga a sé, e che l'importo della ritenuta sia esattamente il suo 20 per cento. Se in fattura quel subtotale non compare, la base la sta ricostruendo a mente qualcuno, ogni volta, e prima o poi la ricostruisce male.



