Webinar gratuitoPratiche, agenda, documenti e parcelle in un unico sistema per Studi Legali, 30 settembre 2026, ore 17:00Iscriviti ora →
Tariffe forensi penale: fasi, parametri e aumenti
Gestionale

Tariffe forensi penale: fasi, parametri e aumenti

A cura della Redazione Quantum · 6 settembre 2026 · 10 min di lettura

Compensi dell'avvocato penalista: le fasi e i parametri

Nel penale non esistono scaglioni di valore. Chi cerca le tariffe forensi penale partendo dalle tabelle civili sta usando lo schema sbagliato: il compenso dipende dall'autorità giudiziaria davanti alla quale si è svolta l'attività e dalle fasi effettivamente compiute. Il riferimento è il DM 55/2014, i cui valori sono stati aggiornati dal DM 147/2022; l'impianto generale del decreto, scaglioni civili compresi, sta nella guida ai parametri forensi.

La conseguenza pesa più sulla parcella che sulla liquidazione giudiziale. Una pratica penale dura anni, cambia giudice, si ferma in indagini oppure arriva in Cassazione: se le fasi non vengono annotate mentre si svolgono, a tre anni di distanza nessuno le ricostruisce, e il compenso si abbassa da solo.

Tariffe forensi penale: una tabella sola, quindici colonne

Il penale non ha una tabella per ciascun ufficio: ne ha una, la numero 15 allegata al DM 55/2014, intitolata «Giudizi penali». Le righe sono le quattro fasi, le colonne sono quindici fra autorità e tipi di procedimento: giudice di pace, indagini preliminari, indagini difensive, convalida dell'arresto, cautelari personali, cautelari reali, GIP e GUP, tribunale monocratico, tribunale collegiale, corte d'assise, tribunale e magistrato di sorveglianza, corte d'appello, corte d'assise d'appello, Corte di cassazione e giurisdizioni superiori. Per il tribunale per i minorenni l'articolo 12, comma 3-ter, rinvia alla stessa tabella, con riferimento all'autorità che sarebbe stata competente per un imputato maggiorenne.

Tre regole governano il resto:

  • Il valore medio non è un importo fisso. Dopo il DM 147/2022 l'articolo 12, comma 1, consente di aumentarlo fino al 50% e di diminuirlo in ogni caso non oltre il 50%. Il tetto in aumento era dell'80% nel testo del 2014, quindi uno schema di parcella non aggiornato chiede più di quanto la norma oggi consenta.
  • Vale l'effettività. Una fase non svolta non si liquida, e una fase svolta ma non documentata è, nei fatti, una fase non svolta.
  • Sul compenso si innestano le voci accessorie: il rimborso forfetario delle spese generali, dovuto in ogni caso nella misura del 15% del compenso totale ai sensi dell'articolo 2 del DM 55/2014, il contributo integrativo Cassa Forense e l'IVA.

C'è poi una regola di diritto transitorio che nel penale conta più che altrove: l'articolo 6 del DM 147/2022 applica i nuovi valori alle prestazioni esaurite dopo il 23 ottobre 2022. In un procedimento aperto nel 2021 e definito nel 2025 valgono i parametri nuovi, perché conta la conclusione della prestazione, non l'iscrizione della notizia di reato.

Verso il cliente il parametro è solo il punto di partenza. L'articolo 13, comma 5, della legge 247/2012 impone di comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo, distinguendo oneri, spese anche forfetarie e compenso; l'articolo 9, comma 4, del DL 1/2012, riscritto dall'articolo 1, comma 150, della legge 124/2017, pretende un preventivo di massima con tutte le voci di costo. Il dettaglio sta nella pagina sul preventivo scritto obbligatorio. Nel penale l'adempimento è scomodo, perché al conferimento dell'incarico spesso non si sa se si arriverà a dibattimento: regge un preventivo articolato per fasi, con l'indicazione di che cosa scatta e quando.

Le fasi del procedimento penale nei parametri forensi

Il compenso si liquida per fasi, e l'articolo 12, comma 3, del DM 55/2014 ne elenca quattro. Le denominazioni sono quelle del civile, i contenuti no.

FaseChe cosa comprendeDove si perde compenso
StudioEsame e studio degli atti, ispezioni dei luoghi, ricerca iniziale dei documenti, consultazioni con cliente, colleghi o consulenti, pareri resi prima della fase introduttiva. Il decreto vi include l'attività investigativaL'attività svolta prima della nomina formale non viene annotata da nessuna parte
IntroduttivaEsposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento e citazione del responsabile civileAtti depositati da un collega di studio senza che la fase venga registrata sulla pratica
Istruttoria o dibattimentaleRichieste, scritti, partecipazione ad attività istruttorie funzionali alla prova, liste e citazioni testimoniali, esame di consulenti, testimoni e imputati di reato connesso, indagini difensiveIndagini difensive mai rendicontate, produzioni che restano nella corrispondenza
DecisionaleDifese orali o scritte, repliche, assistenza alla discussione delle altre parti in camera di consiglio o in udienza pubblicaMemorie fuori udienza che restano scollegate dalla fase

Le indagini difensive stanno dentro la fase istruttoria e hanno un doppio riconoscimento. Sono attività professionale piena, disciplinata dagli articoli 391-bis e seguenti del codice di procedura penale introdotti dalla legge 397/2000, e il comma 3-bis dell'articolo 12 prevede un aumento del 20% quando sono particolarmente complesse o urgenti. Quell'aumento si chiede motivandolo: senza un registro dei colloqui, degli accessi ai luoghi e delle richieste alla pubblica amministrazione, la complessità resta un'affermazione.

Indagini preliminari: la fase che più spesso non viene liquidata

Le indagini preliminari hanno una colonna propria nella tabella 15, con valori medi di 851 euro per la fase di studio, 662 per l'introduttiva, 1.040 per l'istruttoria e 1.229 per la decisionale. Non sono un'appendice della colonna GIP: sono una voce autonoma, e come tale vanno chieste.

Il caso tipico è il procedimento che si chiude con l'archiviazione. Nessun dibattimento, nessuna sentenza, e la percezione, sbagliata, che ci sia poco da liquidare. In quei mesi il difensore ha studiato gli atti, ha gestito l'avviso di conclusione delle indagini con i venti giorni dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale, ha valutato l'opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 410, ha magari condotto indagini difensive. L'articolo 13 del DM 55/2014 è esplicito: se il procedimento non è portato a termine per qualsiasi causa, o sopravviene una causa estintiva del reato, si liquidano i compensi maturati fino a quel momento.

Il problema è di prova. Nel penale manca il verbale d'udienza che nel civile racconta la sequenza delle attività, e la fase delle indagini lascia poche tracce esterne: chi liquida vede quello che il difensore riesce a mostrare. Tre annotazioni bastano a cambiare l'esito: data della nomina e del primo accesso agli atti, elenco degli accessi con il numero di pagine richieste in copia, registro delle attività di indagine difensiva con data e destinatario. Sono dati che uno studio penalista produce comunque, ma che restano nelle mail e nei quaderni personali invece che dentro la pratica.

Giudizio di primo grado, riti alternativi, impugnazioni

I riti alternativi non riducono il lavoro, spostano la fase in cui viene svolto. Nel patteggiamento (articoli 444 e seguenti) e nel decreto penale di condanna il dibattimento non c'è, ma la valutazione della pena, delle circostanze e dei benefici sta tutta nella fase di studio. Nel giudizio abbreviato chiesto in udienza preliminare, articoli 438 e seguenti, la decisione arriva davanti al GUP: si applica la colonna «GIP e GUP», non quella del tribunale. Chi imposta la parcella sul rito e non sull'autorità sbaglia colonna.

L'impugnazione è un incarico nuovo, non la coda di quello precedente, e va aperta come fase a sé con la colonna della corte d'appello. Per l'imputato giudicato in assenza c'è anche un adempimento formale: l'articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale, introdotto dal decreto legislativo 150/2022, impone il deposito di uno specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza, a pena di inammissibilità. Dal 2024 l'obbligo è ristretto: la legge 114/2024 lo ha limitato all'atto del difensore d'ufficio, mentre la formulazione originaria valeva per tutti i difensori.

Sul lato termini il penale ha uno schema suo: l'articolo 585 lega la durata del termine per impugnare (quindici, trenta o quarantacinque giorni) al termine concesso per il deposito della motivazione, mentre in civile la partita si gioca sulla coppia termine breve e termine lungo. Uno studio che tratta entrambe le materie ha bisogno che l'agenda distingua le due regole invece di applicarne una sola. Sul canale di deposito valgono poi le regole del processo penale telematico, che genera le ricevute con cui si prova la data dell'atto.

Il ricorso per cassazione ha la sua colonna ed è riservato agli iscritti all'albo speciale. Se viene affidato a un cassazionista esterno, la ripartizione del compenso si concorda prima, non a liquidazione avvenuta.

Aumenti per pluralità di imputati e per numero di udienze

Quando l'avvocato assiste più soggetti con la stessa posizione procedimentale o processuale, l'articolo 12, comma 2, prevede un compenso unico aumentabile del 30% per ogni soggetto oltre il primo fino a dieci soggetti, e del 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. Lo stesso comma contiene il contrappeso: se la prestazione non comporta l'esame di situazioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per ciascun assistito, il compenso è ridotto in misura non superiore al 30%. L'aumento si guadagna mostrando che le posizioni sono diverse davvero. E quando le difese divergono, gli incarichi sono distinti e vanno tenuti come pratiche separate anche in contabilità, altrimenti la percentuale comprime quelli che sarebbero stati due compensi pieni.

Il numero di udienze funziona in modo diverso, ed è la fonte di equivoco più comune nelle parcelle degli avvocati penalisti. La fase dibattimentale non si moltiplica per il numero delle udienze: resta una fase sola. Il DM 147/2022 ha però inserito nell'articolo 12, comma 1, un criterio esplicito, il numero di udienze «pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio» e il tempo necessario a svolgerle. Le udienze di rinvio sono escluse dal conteggio per scelta della norma, le altre pesano sull'aumento entro il tetto del 50%. Un maxiprocesso con quaranta udienze e un direttissimo esaurito in mattinata condividono la stessa voce di tabella, e la differenza si costruisce lì.

Per motivare l'aumento servono dati: data e durata di ogni udienza, esito, testimoni escussi, pagine di trascrizione esaminate, trasferte. Un elenco di venti righe con date e orari vale, davanti a chi liquida, più di qualsiasi descrizione della complessità del processo.

Difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato

Nel patrocinio a spese dello Stato la liquidazione avviene con decreto di pagamento del magistrato ai sensi degli articoli 82 e 83 del DPR 115/2002, entro i valori medi delle tabelle. Su quell'importo si applica poi la riduzione di un terzo prevista dall'articolo 106-bis dello stesso testo unico, che colpisce il compenso: contributo previdenziale e IVA seguono le loro regole. Contro il decreto è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, che rinvia all'articolo 170, entro trenta giorni dalla comunicazione.

L'istanza passa dal portale SIAMM e la fattura elettronica va intestata al Ministero della Giustizia, con tempi di incasso da mettere in conto nella pianificazione di cassa. Chi gestisce volumi rilevanti di difese d'ufficio dovrebbe monitorare questo flusso a parte, perché marginalità e ciclo di incasso non somigliano a quelli della clientela privata: è lo stesso tema della guida alla parcellazione per gli studi e della fatturazione elettronica per avvocati.

La difesa d'ufficio senza ammissione al patrocinio è il caso peggiore. Il compenso è dovuto dall'assistito, e l'articolo 116 del DPR 115/2002 apre alla liquidazione da parte dello Stato solo quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure di recupero del credito: titolo, notifica, tentativo di esecuzione, documentazione dell'infruttuosità. Lo Stato conserva poi il diritto di ripetere le somme anticipate. Va istruita come una pratica di recupero, con le sue scadenze, invece di restare in sospeso finché l'importo diventa antieconomico.

Che cosa deve tenere in piedi il gestionale

Il calcolo in sé non è complicato. Cede il collegamento fra attività svolta e fase parametrica, quando la pratica dura anni e ci lavorano più professionisti. Un gestionale per lo studio legale serve a questo: tariffari aggiornati e agganciati alla pratica, registrazione delle udienze e delle attività con QuantumTimesheet, proposta di parcella generata per fasi anziché a memoria, e in QuantumBI la redditività per tipo di incarico, che nel penale separa la clientela privata dalle difese liquidate dallo Stato.

La voce di parcella si apre il giorno in cui l'attività viene svolta, non alla fine del procedimento. Chi ricostruisce a posteriori prende la sentenza, guarda il calendario delle udienze e prova a rimettere insieme tre anni di lavoro: a quel punto la fase di studio delle indagini è già persa, e con lei la parte di compenso che nessuno contesterà mai, perché non è stata chiesta.

Ti mandiamo il prossimo?

Una email quando pubblichiamo qualcosa di utile per lo studio. Niente altro.

Pronto a digitalizzare il tuo studio?

Prenota una demo: ti mostriamo Quantum sul tuo studio, in 30 minuti.